Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di SASSARI e l’Ente Aispava Odv - 21 gennaio 2022 - 28 ottobre 2025

28 ottobre 2025

TRIBUNALE DI SASSARI
PRESIDENZA

 

CONVENZIONE  PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI:

DEL D. LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;
DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;
DEL D.P.R. 09/10/1990 N.309, ART.73 COMMA 5 BIS;
DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO DALLA LEGGE N°120 DEL 29/07/2010 ART.33 COMMA 1 LETTERA C.
DELL’ART. 168 BIS DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALLA LEGGE 28/04/2014 N.67

Premesso

che, a norma dell'art 54 del D. L.vo. 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che; ugualmente, a norma del DPR n. 309 del 09/10/1990, art. n.5 bis nonché del Codice della strada, art..186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, il Giudice può, su richiesta dell’imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità;

che infine la legge 28 aprile 2014 n.67, ha introdotto l’art. 168 bis nel codice penale, concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato, la cui concessione è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’Ente AISPAVA ODV con sede in Olbia Via Damiano Chiesa n. 27, tel. 3804368038 – 3272445025, e-mail aispava@libero.it, aispavaonlus@pec.it, con sede operativa in Sassari via Matteotti 18 presso la quale sede potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art 54 del citato Decreto legislativo;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. Solinas Paolo, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi del DPR 09/10/1990 N.309, art..73, comma 5 bis; sia ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28/08/2000 n.274, sia ai sensi del Codice della strada, art.186 comma 9, introdotto dalla legge N°120 del 29/07/2010, art.33 comma 1 lettera C, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente si dichiara inoltre disponibile ad accogliere presso la propria struttura anche gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art.168 bis del codice penale.

 L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: controllo e prevenzione dell’ambiente e degli animali, prevenzione da atti di bullismo in ambito scolastico, controllo parchi e riserve, servizio di supervisione agli anziani, servizi presso Hostello Caritas riguardanti la distribuzione dei pasti durante il servizio mensa per persone indigenti e clochard, attività finalizzate contro il randagismo, distribuzione e consegna alimenti a persone indigenti.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attiva lavorativa dei condannati o degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni siano: il sig. Solinas Paolo.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L’ente si impegna altresì a che i condannati, e gli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati, e agli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Art. 6

E’ obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei suddetti condannati e imputati, contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. In particolare l’Ente si atterrà alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 86 e 87 l. 232/2016 (legge di bilancio), come specificate dalla Circolare INAIL n. 8 del 17.2.2017, ed in particolare l’Ente chiederà all’INAIL l’attivazione della copertura assicurativa, a valere sull’apposito fondo, esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte della persona ammessa al lavoro di pubblica utilità, con le modalità ivi descritte. La copertura assicurativa, pur in presenza dell’indicata comunicazione, sarà operativa solo dalla data in cui l’INAIL comunicherà l’attivazione.

Art. 7

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 21 gennaio 2022

L’Ente AISPAVA
Solinas Paolo

il Presidente del tribunale
Massimo Zaniboni

 

 Identificativo della convenzione: 17560184

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023

 Premesso

che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;

che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott Massimo Zaniboni, Presidente del Tribunale di TRIBUNALE DI SASSARI , giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente AISPAVA ODV nella persona del legale rappresentante Paolo Solinas

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 20 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 2, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.

  • Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Sassari, lì 28/10/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Paolo Solinas

II Presidente del TRIBUNALE DI SASSARI,
Massimo Zaniboni

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

1. Sede legale olbia - via damiano chiesa n. 27

2. Sede operativa sassari - via matteotti n. 18