Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LOCRI e l’Associazione Donatori Sangue della Locride - 21 aprile 2022

21 aprile 2022

Nr. 994/2022

TRIBUNALE DI LOCRI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.vo28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.2001, 186 CO. 9 BIS E 187 CO. 8 D.LGS. 30.4.1992 N. 285.

Premesso

Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt 52 e 55 D. Lvo 274/2000, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

 che l'art 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione della condizione della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.lvo 274 del 2000 e le relative convenzioni;

 che l'art 73 comma 5 bis DPR 309/90, inserito dall'art 4 bis, comma 1, lett. G), D.L. 272 del 2005 consente al giudice, di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;

che l'art 224 bis D.Lvo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla legge 102 del 2006, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul codice della strada, il giudice possa disporre, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

l'art 186 co. 9 bis del D.Lvo 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 120 del 2010, prevede che la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite per una sola volta con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l'art. 6 comma 7 della legge 401 del 1989 (interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all'art 1 comma 1 bis lettera a) del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205;

che il d. lg 122 del 1993 prevede all'art 1 comma 1 bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l'autore del delitto di costituzione di un'organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art 3 1. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);

che l'art. 3 co. 1 della legge 28.4.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l'imputato ed il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consista nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazione di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, enti ed organizzazioni indicate nell’art 1 co.;

che il suddetto regolamento all’art 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo

 che l’ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DELLA LOCRIDE - PUBBLICA ASSISTENZA “L.A.D.O.S.” con sede in Marina di Gioiosa Jonica, Strada Cavalleria n. 27, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che, in quanto ente, è stata verificata la regolare iscrizione al registro/albo di appartenenza;

che era già on corso Convenzione con la predetta Associazione, scaduta il 25.1.2022

OGGI, 21.4.2022

Presso la sede del Tribunale di Locri - Piazza Fortugno -

si conviene e si stipula

TRA

Il Ministero della Giustizia – Tribunale di Locri (CF ……….) che interviene al presente atto nella persona del dott. Fulvio ACCURSO, Presidente del Tribunale di Locri, giusta la delega di cui in premessa

E

L’ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DELLA LOCRIDE - PUBBLICA ASSISTENZA “L.A.D.O.S.” ( …………) in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Filippo TEDESCO, nella qualità di Presidente

Quanto segue

Art.1
Attività da svolgere

L’ Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità da svolgere in modo non retribuito ed in favore della collettività:

A tale proposito l’Ente specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dell'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno nei seguenti ambiti:

  • MANUTENZIONE DI AREE DI VERDE PUBBLICO
  • ATTIVITA’ CONNESSE AL SERVIZIO SANITARIO

In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che L’Ente è disponibile a ricevere presso di sé non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a 7 (SETTE) unità.

Art.2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, o nel provvedimento di concessione della messa alla prova, nella quale il giudice, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, che l'avranno acquisita presso l’Ente, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Lo svolgimento della prestazione dovrà essere organizzato con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. L'attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

Le prestazioni di cui al presente accordo non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il soggetto messo al lavoro di pubblica utilità è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel responsabile dell’Associazione (Sig. Filippo TEDESCO) la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti, e a fornire i dispositivi di protezione individuale, nel caso in cui l'attività ne richieda l'uso.

Art. 5
Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. L’Ente provvede in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti. Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia. (In particolare si rinvia alla Circolare INAIL nr. 8 del 17/2/2017 per le modalità operative di attivazione, a cura esclusiva dell’Ente, mediante richiesta all’INAIL, della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità, a valere sulle risorse disponibili dell’apposito Fondo Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, esteso dall’art. 1/86°c. e 87°c. della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) anche al lavoro di pubblica utilità).

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi ex lege.

Art. 6
Verifica e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'organo di controllo incaricato dal Giudice (UEPE o Autorità di Pubblica Sicurezza) ed al Giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Tale relazione verrà comunicata all'organo di controllo per la successiva informativa al giudice o al Pubblico Ministero.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte di ciascuno dei firmatari, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata automaticamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Locri, 21 aprile 2022

PER L’ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE DELLA LOCRIDE - PUBBLICA ASSISTENZA “L.A.D.O.S.”
IL PRESIDENTE
Sig. Filippo TEDESCO

PER IL TRIBUNALE DI LOCRI
IL PRESIDENTE
dott. Fulvio ACCURSO