Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e il Comune di Trapani - 18 marzo 2024

18 marzo 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
 

 


Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nei casi di messa alla prova
(artt. 168 bis c.p.; art. 464 bis c.p.p. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88)

Premesso

  • che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penate esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • che ai sensi dell'168 bis, comma 3,del codice penale, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o organizzazioni anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • che in data 8 giugno 2015, è stato emesso il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto daH’art. 8 della legge n.67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.l, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il predetto Regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, in relazione ad una o più delle seguenti tipologie di prestazioni di lavoro: per finalità sociali e socio-sanitarie; di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; la manutenzione e fruizione degli immobili e servizi pubblici (con esclusione degli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia); inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto; che il Ministro della Giustizia, con provvedimento in 9 luglio 2015, ha delegato i Presidenti de Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l'Ente firmatario della presene convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Ministero della Giustizia, per il quale interviene al presente atto il Tribunale di Trapani (di seguito “Tribunale”), nella persona del dott.ssa Daniela Troja domiciliato per la carica presso il Palazzo di Giustizia, in Trapani via XXX Gennaio

E

il Comune di Trapani (di seguito “Ente”), in persona del legale rappresentante, Giacomo Tranchida, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale di Trapani in piazza Municipio,1

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Il detto numero dovrà essere considerato quale numero massimo, comprensivo dei soggetti destinati a lavori di pubblica utilità in virtù della eventuale concomitante convenzione ai sensi del D.M. 26 marzo 2001.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono le strutture dell’Ente dislocate sul territorio, come da comunicazione relativa a ciascun soggetto che sarà effettuata dall’Ente medesimo.

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei soggetti al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di lavoro: nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; nella manutenzione e nel decoro di beni di interesse pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla Cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato.

La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del Giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità dei soggetti ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché a porre a suo carico le formalità di legge per l’inserimento lavorativo dell’imputato.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione degli imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente individua nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei soggetti ammessi alle prestazioni di lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati, nonché le sedi e le strutture presso cui verranno effettuate le prestazioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, al Tribunale e alPufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dell'art 3, comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464- quinquìes del codice di procedura penale

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre. L'ufficio di Esecuzione Penare Esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del soggetto ammesso alle prestazioni, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998. n. 271.

In particolare, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei prestatori di lavoro di

pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato.

L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere della data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’Elenco degli Enti convenzionati, al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, alle Cancellerie penali del tribunale e dell’Ufficio del Giudice di Pace di Trapani, all’U.E.P.E. di Trapani e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trapani.

Trapani, 18 marzo 2024

Il Sindaco del Comune di Trapani
Giacomo Tranchida

Il Presidente f.f. del Tribunale di Trapani
Daniela Troja