Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRANI e il Comune di Terlizzi - 18 aprile 2024

18 aprile 2024

TRIBUNALE DI TRANI

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N. 67 DEL 28 APRILE 2014

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che la legge n. 67/14 prevede, per l’istituto della “messa alla prova”, prestazioni non retribuite in favore della collettività;
  • che il Ministro della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il Ministero della Giustizia che interviene nella persona del Dott. Giuseppe Rana, Presidente Vicario del Tribunale di Trani, giusta delega di cui in premessa

E

Il Comune di Terlizzi, nella persona del Sindaco pro-tempore, ing. Michelangelo De Chirico, protocollo@pec.comune.terlizzi.ba.it - sindaco@comune.terlizzi.ba.it - oggi non comparso il quale delega l’assessore la dr.ssa Daniela Zappatore presente, come da delega scritta e pertanto, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1
(Oggetto e contenuti dell’accordo)

Il Comune di Terlizzi consente che, nell’anno solare, n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o imputati con sospensione del procedimento penale con “messa alla prova”, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di persone da prendere in carico contemporaneamente dal Comune di Terlizzi, è di n. 2 unità.

Il Comune di Terlizzi specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • supporto e collaborazione ai servizi di competenza degli uffici comunali; custodia e vigilanza presso uffici e strutture comunali (impianti sportivi, parchi, giardini, piazze, mercati);
  • supporto e collaborazione operativa nella realizzazione di iniziative culturali, sociali, sportive e manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione comunale;
  • Supporto e collaborazione nell’accoglienza dell’utenza, smistamento/fascicolazione documentazione non riservata presso gli Uffici comunali.

L'orario di lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati

  • dal lunedì al sabato
  • dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30
  • per un totale di n. 5 giorni alla settimana

 Gli orari e i giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l’UEPE e con i soggetti individuati.

Art. 2
(Programma delle attività da realizzare)

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), e nel rispetto di quanto previsto dal provvedimento di ammissione alla prova e/o di esecuzione della sanzione.

Il concordato programma di attività da svolgere specificherà, fra quelle sopra elencate nell’art.1, le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, nonché la durata e l'orario di svolgimento della sanzione del Lavoro di Pubblica Utilità, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

Art. 3
(Referenti comunali ed azione di coordinamento)

Il Comune di Terlizzi che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti, in qualità di assistenti sociali, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

dott.ssa Gaetana De Chirico e dott.ssa Cinzia De Astis, reperibili alla seguente utenza 080 3542089, indirizzi mail gaetana.dechirico@comune.terlizzi.ba.it, cinzia.deastis@comune.terlizzi.ba.it, V Settore – U.O.S. Politiche Sociali, Istruzione e Sport del Comune di Terlizzi.

Il Comune di Terlizzi si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Il Comune di Terlizzi si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: prot.uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna.

Il Comune di Terlizzi si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Art. 4
(Obblighi dell’Ente per la sicurezza dei LPU)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Terlizzi si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Terlizzi si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E’ obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Entrambe le assicurazioni sono a carico del Comune di Terlizzi, ma le stesse non comportano oneri aggiuntivi poiché per la copertura assicurativa infortuni si attingerà ad apposito fondo sperimentale istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come esplicitato nella Circolare n. 2 del 10/01/2020 dell’Inail, mentre per la copertura della responsabilità civile l’associazione provvede nell’ambito del programma assicurativo del Comune di Terlizzi.

Art. 5
(Divieto di retribuzione)

E’ fatto divieto al Comune di Terlizzi di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Art. 6
(Monitoraggio e relazione finale sulle attività svolte dai partecipanti)

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall' Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.

Art. 7
(Cause di risoluzione della Convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Terlizzi.

Art. 8
(Durata della Convenzione)

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

A cura della Segreteria di Presidenza, la presente Convenzione sarà trasmessa in formato telematico per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa,

  • al Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;

nonché:

  • al Comune di Terlizzi;
  • all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari;

Trani, 18 aprile 2024

Il Presidente del Tribunale
Dr. Giuseppe Rana

Per il Sindaco del Comune di Terlizzi
Assessore dr.ssa Daniela Zappatore