Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di SAVONA e Croce Rossa Italiana Comitato di Vado Ligure e Quiliano - 11 ottobre 2021 - 20 novembre 2025
20 novembre 2025
TRIBUNALE DI SAVONA
CONVENZIONE
TRA IL TRIBUNALE DI SAVONA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV
Stipulata in forza dell’art. 1, coma 6, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178
TRA
Il Tribunale di Savona C.F. 80015700091 che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Fiorenza Giorgi, Magistrato vicario, delegato del Presidente del Tribunale di Savona con sede in Piazza Barile 1, su delega del Ministro della Giustizia,
E
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV C.F. 92101880081 via Luigi Cadorna n.58 - 17047 Vado Ligure (SV) che interviene al presente atto, nelle persone del Signor DAVIDE RASTELLO in qualità di PRESIDENTE
Il giorno 11 del mese di ottobre anno 2021
PREMESSO CHE:
- gli articoli 52 e 54, del D. Lgs. 274/2000, consentono al Giudice di pace di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità su richiesta dell'imputato, consistente nella presentazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'articolo 33 comma 1° lett. d) della legge 29 luglio 2010, n° 210, ha riformato l'articolo 186 del Codice della Strada avente ad oggetto: "Guida sotto l'influenza dell'alcool " e l'articolo 187 avente ad oggetto: " Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, nei quali si stabilisce che il Giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale, se non vi é opposizione dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui agli articoli 52 e 54 del decreto legislativo n° 274 del 2000;ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 186 per lavoro di pubblica utilità si intende quale prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri di lotta alle dipendenze;
- l’art. 3 della legge 28 aprile 2014 n° 67 ha introdotto, nei casi specifici e nelle modalità ivi previste, la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato che, in caso di esito positivo, comporta l’estinzione del reato. In particolare, ai sensi dell’art.168 bis del Codice Penale introdotto dalla legge sopra indicata, “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108”;
- articolo 224 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 numero 102 prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità richiamando il decr.leg.vo 274 del 2000;
- l'articolo 73 c. 5 bis e ter del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'articolo 165 codice penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- il Regolamento emanato dal ministro della Giustizia in data 8 giugno 2015 detta le modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità nell’ambito della misura penale della sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.
- il ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni necessarie
- l’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo 11, del codice civile in forza del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nella sezione organizzazioni di volontariato del registro unico nazionale del Terzo settore, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto da detto decreto, il codice del Terzo settore; l’Associazione, inoltre, è di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- In forza del disposto di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 l’Associazione della Croce Rossa Italiana è l'unica Società nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. Sempre in forza della medesima disposizione normativa, essa, inoltre, è membro della Federazione Internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, con i relativi obblighi e privilegi.
- Sempre con il D. Lgs. n. 178/2012 (art. 1, comma 3) la Repubblica Italiana si è impegnata a rispettare in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi i principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
- L’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, in forza dell’Art. 1, quarto comma, del detto D. Lgs. n. 178/2012, è autorizzata ad esercitare, tra le altre ivi previste, le seguenti attività d'interesse pubblico:
- organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e Protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;
- svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;
- promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del D. Lgs. n. 178/2012, sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV;
- L’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, estende le sue attività statutarie su tutto il territorio nazionale per il tramite dei suoi Comitati territoriali, che rappresentano il nucleo essenziale dell’Associazione. Essi, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità della Croce Rossa Italiana in coerenza con le disposizioni di legge e dello Statuto e nell’osservanza delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dei Comitati Regionali.
- CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV rientra tra gli Enti presso i quali si può svolgere attività di pubblica utilità;
TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPUANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto della convenzione
- La presente convenzione ha per oggetto l'attività non retribuita a favore della collettività, presso Enti, Società e Organizzazioni di assistenza Sociale e di volontariato di cui alla premessa,
Articolo 2
Attività da svolgere
- Per i fini di cui alla presente convenzione CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, o servizi gestiti direttamente, persone per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per il periodo temporale di cui alla presente convenzione.
- CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV individua, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni di pubblica utilità che possono essere svolte presso le proprie strutture, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell’indagato, imputato, condannato:
- PULIZIA DEGLI AMBIENTI, ATTREZZATURE E MEZZI
- AFFIANCAMENTO IN ATTIVITA’ DI INCLUSIONE SOCIALE (es. Pronto Farmaco/Pronto spesa)
- AFFIANCAMENTO IN ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIALE (es. Banchetti promozionali)
- Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso le strutture o aree/zone facenti capo ai Responsabili di servizio competenti.
Articolo 3
Valutazione delle richieste
- Le richieste perverranno a CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV da parte dell’UEPE se trattasi di MAP o da parte dell’indagato/condannato o dal suo difensore negli altri casi.
- Le richieste dell'indagato/dell'imputato/condannato formeranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro, che procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del richiedente, attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture dell’Ente al momento della richiesta.
- In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.
Art 4
Modalità di svolgimento e trattamento – impegni tra le parti
- CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO ODV si impegna a:
- Mettere a disposizione della persona le strutture necessarie per l’espletamento dell’attività stabilita ed a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto;
- Nominare un referente/tutor che coordina la prestazione lavorativa di ciascuna persona impegnata nel lavoro di pubblica utilità ed impartisce le istruzioni inerenti la modalità di esecuzione dei lavori;
- Documentare la presenza su apposito registro con firme autografe o mediante mezzi di rilevazione elettronica;
- Predisporre la relazione che documenti l’attività prestata dal soggetto;
- Comunicare via mail all’Ufficio o Autorità competente indicati nel decreto/sentenza/ordinanza le eventuali assenze ingiustificate o violazioni degli obblighi nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- Rispettare le indicazioni contenute nel decreto/ordinanza/sentenza;
- Segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, l’eventuale rifiuto di svolgere la prestazione e di ogni inosservanza degli obblighi assunti;
- Segnalare, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa
- In caso di messa alla prova l’UEPE di Savona si impegna a :
- Comunicare a CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO OVD il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita;
- Verificare tramite il funzionario incaricato lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per le persone sottoposte alla sospensione del procedimento con messa alla prova;
- Assicurare la collaborazione con CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO OVD per la verifica e la valutazione del percorso di ciascuna persona per la migliore attuazione dello stesso.
- In nessun caso l’attività può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona e superare le otto ore giornaliere.
Articolo 5
Oneri a carico degli enti ospitanti e divieto di retribuzione
- L’Ente ospitante si impegna a:
- Stipulare l’assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso
- Garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l’integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
- E’ fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti da CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO OVD per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
- E’ fatto divieto all’Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l’attività svolta.
Articolo 6
Relazione finale
- I referenti indicati all’art. 4 al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità stenderanno una relazione e forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato inviandola:
- In caso di MAP all’UEPE, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente;
- Per procedimenti per i reati di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 c.d.s. al solo Tribunale di Savona, all’indirizzo pec tribunale.savona@giustiziacert.it, e, se provenienti dal GIP/GUP all’indirizzo pec gipgup.tribunale.savona@giustiziacert.it e per tutti gli altri, anche all’UEPE di Savona Piazzale Eroe dei Due Mondi 1/3 all’indirizzo uepe.savona@giustizia.it indicando in oggetto: LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’, il numero RGNR, il nome dell’IMPUTATO/INDAGATO.
Articolo 7
Durata e decorrenza della convenzione
- La presente convenzione avrà durata di anni 1 a decorrere dalla data della stipula e potrà essere automaticamente rinnovata ove non intervenga disdetta da una della parti contraenti.
- La disdetta, di cui al precedente comma, dovrà avvenire per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza convenzionale.
Articolo 8
Trattamento dati
- I dati personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, nonché nel rispetto e con le modalità previste dalla legge.
Articolo 9
Norma di rinvio/Registrazione
- Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione spiegano i propri effetti le norme del codice civile e le leggi che disciplinano la materia oggetto della presente convenzione.
- Le parti concordano di richiedere l’esenzione dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16 della tabella B del D.P.R. 642/1972, nonché ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117, e, trattandosi di atto connesso allo svolgimento delle attività della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, è esente dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 82, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs 03 luglio 2017, n. 117.
- La presente Convenzione dovrà essere depositata presso la cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati e pubblicata sul sito internet del Tribunale.
- Copia della presente convenzione verrà inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, nonché al dipartimento dell’organizzazione giudiziaria direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria direzione generale dell’esecuzione penale esterna e all’ufficio esecuzione penale esterna competente.
Savona, 11 ottobre 2021
Per CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO OVD
Davide Rastello
Per il Tribunale di Savona
Fiorenza Giorgi
Identificativo della convenzione: 17569712
Convenzione tra il TRIBUNALE DI SAVONA
e
l'Ente CROCE ROSSA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Lorena Canaparo, Presidente del TRIBUNALE DI SAVONA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente CROCE ROSSA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Orazio Ragonesi in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Croce rossa comitato di vado ligure e quiliano - via bertolotto, 1/a, quiliano
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- Croce rossa comitato di vado ligure e quiliano - via cadorna 58, vado ligure
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
ORAZIO RAGONESI
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Savona, lì 20/11/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Orazio Ragonesi
II Presidente del TRIBUNALE DI SAVONA,
Lorena Canaparo
Identificativo della convenzione: 17569710
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art.464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Lorena Canaparo, Presidente del TRIBUNALE DI SAVONA giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente CROCE ROSSA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO nella persona del legale rappresentante Orazio Ragonesi
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 2, dislocate sul territorio come da
elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015.
Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma,per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano l a disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare l a predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per l a copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare dieventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché l a visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persona preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di · sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità·e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Savona, lì 20/11/2025
Il legale rappresentante dell’Ente,
Orazio Ragonesi
II Presidente del TRIBUNALE DI SAVONA,
Lorena Canaparo
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Croce rossa comitato di vado ligure e quiliano - via bertolotto, 1/a, quiliano via cadorna 58, vado ligure