Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PIACENZA e il Comune di Fiorenzuola d’Arda - 24 luglio 2018 - 16 febbraio 2022

16 febbraio 2022


Tribunale di PIACENZA

 

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67, e
del decreto ministeriale 10 giugno 2015 (approvata con D.G.C. n. 9 del 01/02/2018)

Premesso

che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, qualora ciò sia previsto dalla legge, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

che allo stato le altre ipotesi - a titolo esemplificativo – in cui è prevista la sostituzione della sanzione criminale con il lavoro di pubblica utilità sono le seguenti:

  • l’art. 73 comma 5 bis inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • gli artt.186 c.d.s., , 187 c.d.s., l’art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte dell’Ente COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA – con sede in Piazzale San Giovanni n.2, il quale rientra tra quelli indicati nell’art.54 del citato Decreto legislativo;

tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dottoressa Marisella GATTI, Presidente f. f. del Tribunale di PIACENZA, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l’ente COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA con sede a Fiorenzuola d'Arda in Piazzale San Giovanni 2 C.F. 115070336 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, geom. Romeo GANDOLFI,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Fiorenzuola D'Arda consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di Fiorenzuola specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • prevenzione del randagismo dei cani e sorveglianza e collaborazione nella gestione del canile comunale;
  • vigilanza, cura e manutenzione del verde pubblico. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha molti spazi verdi che richiedono sorveglianza e manutenzione (taglio erba, tosatura siepi, piantumazione di alberi e cespugli, pulitura viali, strade e aree verdi, ecc. ) soprattutto durante la stagione estiva;
  • pulizia e manutenzione ordinaria con vigilanza dei locali o strutture di proprietà comunale o di altre aree di interesse pubblico. Custodia di strutture ricreative e/o sportive durante le manifestazioni.
  • Distribuzione di materiale divulgativo relativo a manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale.
  • Attività di supporto agli operatori dei servizi socio assistenziali.
  • Attività amministrative ausiliarie (e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Ente) quali, ad esempio, mero inserimento di dati a terminale, supporto al ricevimento di pratiche allo sportello, archiviazione documentale;
  • Il Comune di Fiorenzuola d'Arda garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:
  • dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30;
  • Il sabato, solo per alcuni servizi, dalle ore 7.30 alle ore 13.30 ed in alcune fasce serali compatibili con gli orari di servizio (es. teatro, auditorium)

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei Funzionari Responsabili dei Settori, le persone incaricate:

  • di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
  • di comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Fiorenzuola d'Arda s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Il Comune di Fiorenzuola d'Arda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto al Comune di Fiorenzuola d'Arda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Fiorenzuola d'Arda l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per includerla nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari Legislativi.
Si dispone inoltre l’inserimento della presente convenzione sul sito INTERNET del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, 24 luglio 2018

Il Presidente del Tribunale f. f.
Dr.ssa Marisella Gatti

Il legale rappresentante del
Comune di Fiorenzuola D'Arda

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI

ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con D.G.C. n. 213/2021)

Premesso

- che l’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l’applicabilità, su richiesta dell’imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;

- che la Legge del 29/07/2010 n. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada che prevedono, per talune fattispecie delle norme citate, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che la Legge 28/04/2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 02/05/2014 ed entrata in vigore il 17/05/2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificatamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto dall’UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168bis co. 3 c.p.);

- che l’art. 73, ai commi 5 bis e 5 ter, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), prevede ipotesi di applicazione dell’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274;

- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67/2014, adottato in data 10/06/2015 e pubblicato nella G.U. del 02/07/2015 conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 co. 1;

- che il suddetto Regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.;

-che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA – con sede legale in Piazzale San Giovanni n.2, 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) - il quale rientra tra quelli indicati nell’art. 168 bis c.p. e nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dottor Stefano BRUSATI, Presidente del TRIBUNALE DI PIACENZA, con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e l’ente COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA con sede a Fiorenzuola d'Arda in Piazzale San Giovanni 2 CF: 115070336 sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Geom. Romeo GANDOLFI,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda consente che n. 10 persone messe alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, con priorità per i residenti nel Comune di Fiorenzuola d’Arda, prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Fiorenzuola specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;
  • affiancamento del personale operaio assegnato ai Settori competenti relativamente a prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di beni di demanio e del patrimonio pubblico, di vigilanza, cura e manutenzione del verde;
  • affiancamento del personale amministrativo operante all’interno degli uffici comunali relativamente a prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato/messo alla prova.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:

  • dal lunedì al sabato compatibilmente con gli orari di servizio di apertura dei singoli Settori/Uffici;

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all’art. 1.

L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tener conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.

Art. 3

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI: Dott.ssa Marilena Calmi;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AI CITTADINI ED ALLE IMPRESE: Dott. Franco Sprega;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE: Dott.ssa Carla Rigolli;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA E RISORSE UMANE: Dott.ssa Enrica Pagliari;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO: Dott.ssa Cristina Casella;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO: Arch. Elena Trento;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP – SERVIZI TECNICI E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO C.LE – PROTEZIONE CIVILE: Ing. Luigi Galantin;
  • FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: Dott.ssa Sabina Dordoni.

Il Segretario Generale provvederà ad assegnare i condannati ai Settori sopra elencati affinché i relativi Responsabili impartiscano a costoro le istruzioni per la prestazione dell’attività lavorativa.

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Fiorenzuola d'Arda s’impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’imputato impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal Comune, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune di Fiorenzuola d'Arda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto al Comune di Fiorenzuola d'Arda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico del Comune di Fiorenzuola d'Arda l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’U.E.P.E. le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo, non si reca al luogo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p.

Terminata l’esecuzione della pena, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per includerla nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari Legislativi.

Si dispone inoltre l’inserimento della presente convenzione sul sito INTERNET del Tribunale di Piacenza.

Piacenza, lì 16/02/2022

Il legale rappresentante del Comune di Fiorenzuola d’Arda di Piacenza
Geom. Romeo Gandolfi

Il Presidente del Tribunale
Dr. Stefano Brusati