Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FOGGIA e il Comune di San Ferdinando di Puglia - 2 maggio 2018
2 maggio 2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova ai sensi dell'art.168 bis c.p.
TRA IL TRIBUNALE DI FOGGIA
E
IL COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Premesso che:
- che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p., su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- che, ai sensi dell'art. 168 bis comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1 comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che, ai sensi della L. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, a all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria", b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, " le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici dell'amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia".
- Che, ai sensi della L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L. 383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale".
- Visto il Protocollo operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art.3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità riparative e di utilità sociale.
- Considerato che:
- lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso una forma di riparazione che l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso.
- il Comune di San Ferdinando di Puglia si rende disponibile a inserire imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali.
- il programma di trattamento per il soggetto sottoposto alla messa alla prova deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari.
- Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro.
- il Ministro della Giustizia ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 D.M. 88/15 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.;
- l'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
si conviene e stipula quanto segue
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Civita, su delega del presidente del Tribunale
E
Il Comune di San Ferdinando di Puglia in persona del Sindaco o di un suo delegato
Art. 1
Il Comune di San Ferdinando di Puglia consente che contemporaneamente prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n. 2 indagati o imputati ammessi alla messa alla prova.
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'UEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli indagati o imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture del Comune le seguenti attività rientranti oltre che nei settori di impiego indicati dall'art. 2 comma 4 del D.M. 88/2015 anche nell'attività di supporto all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici. Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'UEPE.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova: il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e del Comune, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli indagati/imputati ammessi alla sospensione del procedimento e messa alla prova.
Art. 4
Il Comune garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità è a carico del Comune che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, il Comune potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
Il Comune comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
- referenti si impegneranno a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'UEPE incaricato del procedimento l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3 comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinques c.p.p.. - Comune consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UEPE incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'ente si impegna a predisporre.
L'UEPE informerà il Comune sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
Il Comune si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'UEPE.
Art. 6
I referenti di cui all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'indagato/imputato all'UEPE che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5 D. L.,vo 28.7.1988 n. 271.
Art. 7
In caso di grave e reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività del Comune, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4 comma 3 D.M. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenchi degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione generale degli Affari Penali e al DAP - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, nonché all'UEPE competente, alla cancelleria del Tribunale ed al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Foggia, 02.05.2018
ll Rappresentante del Comune di San Ferdinando di Puglia
Per il Presidente del Tribunale