Protocollo d'intesa tral'Ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna per la CALABRIA e il Centro attività mediazione gaia (Cam Gaia) - 12 aprile 2018

12 aprile 2018

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria
CATANZARO

Centro attività mediazione gaia
CAM GAIA


Protocollo d'intesa tra ministero della giustizia dipartimento giustizia minorile e di comunità ufficio interdistrettuale esecuzione penale esterna per la Calabria Catanzaro (uiepe) e centro attività mediazione gaia (Cam Gaia)

PREMESSO

  • che la Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionali a supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti di giustizia riparativa;
  • che la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le parti;
  • che la Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite detta i principi base sull'uso dei programmi di giustizia ripativa in materia penale;
  • che la Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, R (99) n. 19 contiene le linee guida sulla mediazione in materia penale, l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e durante tutto il percorso penale;
  • che la Raccomandazione n. 22 del 1999 del Comitato del Consiglio d'Europa contiene l'invito, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e dei principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso, nei casi apprpriati, a procedimenti semplificati e a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, allo scopo di evitare sia il processo penale completo, sia il ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;
  • che la Direttiva 2012/29 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato disciplina le garanzie a difesa della vittima nel contesto dei servizi di giustizia riparativa;

VISTA

  • la circolare GDAP 100039 del 10.03.2015 recante per oggetto "Osservatorio permanente sulla Giustizia Riparativa nella quale si richiama l'opportunità di promuovere l'innesto delle pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna con modalità coerenti con i principi fondanti la giustizia riparativa;
  • le linee di azione ed indirizzo degli "Stati generali sull'esecuzione penale" istituiti con d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 giugno 2015;
  • gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Tavolo tematico n. 13 - Giustizia Riparativa, mediazione penale e tutela delle vittime del reato;
  • gli Stati Generali dell'esecuzione penale: Documento finale: Parte sesta - La giustizia riparativa

CONSIDERATO

  • il Capo II della Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente  "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili", in particolare gli artt. 3 e seguenti, i quali, modificando le norme dei codici penale e di procedura penale, prevedono l'introduzione dell'istituto di sospensione del processo con messa alla prova anche nel caso di reati specifici a carico di persone adulte;
  • che la messa alla prova comporta, ai sensi dell'art.168 bis c.p., la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonchè, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;
  • che la messa alla prova prevede l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che, ex art. 464 bis c.p.p., "in ogni caso prevede" tra l'altro, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";
  • che alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova l'imputato dovrà allegare il programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) di riferimento;
  • che gli UEPE, in base alle disposizioni contenute nell'art. 141 ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., nello svolgere le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, hanno il compito di riferire, specificamente  al giudice, tra le altre cose, "sulla possibilità di svolgere attività riparatorie, nonchè sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio";

CONSIDERATO INOLTRE

  • che il CAM GAIA di Catanzaro svolge attività di mediazione penale finalizzata in particolare a fornire supporto alle vittime di reati ed a favorire la riparazione delle conseguenze dannose del reato;
  • che i Mediatori penali del CAM GAIA di Catanzaro sono formati con un percorso di Mediazione penale e familiare, secondo l'impostazione ed i principi di mediazione Umanistica derivanti dagli studi di Jacqueline Morineau;
  • che i Mediatori penali del CAM GAIA di Catanzaro hanno svolto un percorso formativo di 320 ore e corrispondono al profilo del Mediatore esperto in giustizia riparativa secondo quanto individuato dal Tavolo 13 degli Stati Generali del Ministero della Giustizia;

RITENUTA

opportuna la collaborazione con il CAM GAIA di Catanzaro e la Direzione UIEPE di Catanzaro in considerazione di estendere, in via sperimentale, la partecipazione a percorsi di mediazione penale a persone coinvolta in procedimenti penali e di favorire in questo modo lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa sul territorio di competenza dell'UIEPE di Catanzaro, promuovendo nel contempo la cultura della comunicazione e della gestione non violenta dei conflitti;

TUTTO CIO' PREMESSO

LA DIREZIONE UIEPE DI CATANZARO

E

CAM GAIA DI CATANZARO

concordano quanto segue:

  • l'UIEPE di Catanzaro, nei procedimenti di definizione del programma di trattamento, informa gli imputati/indagati della possibilità di prevedere, all'interno dello stesso, l'avvio di un percorso di Mediazione Penale in virtù dell'accordo con il Centro Attività di Mediazione GAIA di Catanzaro, al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato;
  • il Centro Attività di Mediazione GAIA di Catanzaro mette gratuitamente a disposizione dell'UIEPE  le risorse del Centro , per l'attivazione di percorsi di mediazione tra persona offesa e imputato/indagato per un numero di almeno 50 (cinquanta) nel primo anno di sperimentazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, con la riserva di una possibile diversa determinazione in merito da parte dei firmatari del presente Protocollo sulla base di verifiche e confronti periodici;
  • il Centro Attività di Mediazione GAIA  di Catanzaro , dopo aver verificato l'assenza di condizioni ostative, attiva il tentativo di mediazione, producendo, al termine dello stesso, un documento relativo all'esito della procedura;
  • il Centro Attività di Mediazione GAIA e l'UIEPE  di Catanzaro adottano le linee operative specifiche del servizio (all. 1 al presente protocollo), definite anche al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali e alla tutela dei diritti delle vittime di reato, oltre che la fruibilità e l'efficienza del servizio;
  • il Centro Attività di Mediazione GAIA  di Catanzaro e l'UIEPE di Catanzaro si impegnano inoltre a collaborare, anche insieme ad altri soggetti istituzionali, (Tribunale, Ente Locale), attraverso eventuali, ulteriori, iniziative congiunte, alla sensibilizzazione degli utenti e della cittadinanza tutta al tema della Giustizia Riparativa;
  • l'andamento dell'attività di mediazione sarà periodicamente monitorato in modo congiunto, così da poter eventualmente concordare ulteriori azioni nell'ambito del servizio;
  • il Centro Attività di Mediazione GAIA  di Catanzaro si impegna a formare gli operatori UIEPE di Catanzaro in merito alle modalità con le quali fornire all'utente la presentazione del servizio;
  • il Centro Attività di Mediazione GAIA  di Catanzaro mette a disposizione la sede operativa sita in Viale dei Normanni 149 per gli incontri di mediazione;
  • le parti si impegnano a reperire fondi necessari a garantire il finanziamento dell’iniziativa successivamente al completamento del periodo di sperimentazione;
  • il presente protocollo si intenderà tacitamente prorogato per un anno alla scadenza della fase sperimentale, fatte salve eventuali e diverse determinazioni che l’UIEPE dovesse adottare anche in dipendenza dalla disponibilità dei fondi necessari ad assicurare il proseguimento del rapporto con CAM GAIA.

Le linee operative (Allegato 1), considerate le caratteristiche sperimentali dell'accordo, possono essere modificate in ogni momento su accordo congiunto sottoscritto da entrambe le parti.

Catanzaro, 12 aprile 2018

Per l' UIEPE di Catanzaro                                                                                                                       
IL DIRETTORE
Emilio Molinari

Per Centro attività di mediazione  “GAIA”
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Alessandra Mercantini

 

ALLEGATO 1

  1. LINEE OPERATIVE DI SERVIZIO

Nel rispetto dei principi generali della Mediazione Penale, CAM GAIA svolge la propria attività nel rispetto dei criteri di

  • volontarietà
  • gratuità
  • riservatezza

CAM GAIA si impegna allo svolgimento dell’attività di mediazione tanto nei casi in cui siano individuabili una o più persone offese dal fatto reato, quanto in quello in cui risultino parti offese o vittime dello stesso reato soggetti impersonali quali, ad esempio, enti, persone giuridiche od istituzioni.
Se una o entrambe le parti siano  di nazionalità, cultura ed etnia diverse, il mediatore penale condurrà gli incontri col supporto del mediatore culturale.
Si possono, ove necessario, individuare “vittime c.d. aspecifiche” di reati, quando per opportuni motivi non possono essere chiamate le reali vittime del reo in questione.
Le attività potranno essere svolte attraverso incontri da postazioni remote per il caso in cui non sia possibile far riunire in un medesimo luogo vittime e rei.

  1. VALUTAZIONE PRELIMINARE SULLA NON FATTIBILITA’ DELLA MEDIAZIONE

Viene rimessa all’UIEPE la valutazione sulla non fattibilità della mediazione dipendenti dalla ricorrenza delle seguenti condizioni:

  • diagnosi accertata di malattia psichiatrica;
  • dipendenza da sostanze stupefacenti;
  • ravvisato manifesto squilibrio personale tra i soggetti coinvolti idoneo a scongiurare fenomeni di vittimizzazione dipendente dalla secondaria della parte lesa.

Analogo accertamento verrà comunque espletato anche da CAM Gaia  successivamente alla ricezione del fascicolo ed alla preliminare raccolta del consenso all’incontro congiunto a cui farà seguito l’individuazione di particolari condizioni di fragilità psicologica o stati di alterazione derivanti da abuso di alcool o di sostanze stupefacenti da parte di uno o di entrambi i soggetti coinvolti che rendano non consigliabile o non esperibile la mediazione e di cui si darà tempestiva comunicazione all’UIEPE.
Le fasi del percorso di mediazione: l'equipe incaricata svolge tutte le attività connesse e strumentali all‘espletamento della mediazione in completa autonomia rispetto agli enti firmatari del presente protocollo e secondo le specifiche tipiche della scuola di pensiero che è alla base della formazione dei mediatori operanti.

  1. ASSUNZIONE DELL’INCARICO

UIEPE, previa valutazione preliminare sulla fattibilità della mediazione, provvede a trasmettere la segnalazione del caso all’associazione C.A.M. Gaia associandola ad una breve scheda informativa idonea a consentire la rapida individuazione dei soggetti coinvolti ed i recapiti necessari a consentire l’adeguato contatto.
Detta scheda dovrà contenere i seguenti contenuti:

  • dati anagrafici e recapiti delle parti;
  • generalità, recapiti dei loro difensori ove nominati;
  • data del reato e sommaria ricostruzione dei fatti;
  • capo d’imputazione;
  • fase processuale e procedure in corso con servizio sociale di esecuzione penale esterna;
  • eventuali informazioni su particolari situazioni personali delle parti;
  • data (non inferiore a 6 mesi dall’epoca della ricezione all’ufficio di CAM GAIA) entro cui l’esito della mediazione dovrà essere comunicata all’UIEPE.
     
  1. FASE PRELIMINARE:

Ricevuto l’incarico il mediatore delegato alla trattazione del fascicolo invierà alle parti la lettera informativa con l’invito a partecipare ai colloqui preliminari.
In caso di adesione una equipe formata da due mediatori effettuerà i colloqui preliminari separatamente con il reo e con la vittima e con le persone di riferimento importanti per ciascuna delle parti, al fine di verificare la fattibilità della mediazione secondo i criteri già concordati ed eventualmente raccogliere il consenso al prosieguo della mediazione verso l’incontro congiunto. Nel caso di persone minorenni il consenso deve essere raccolto anche da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale.

  1. INCONTRI DI MEDIAZIONE

L’incontro di mediazione avverrà alla presenza di una equipè di mediatori composta da due o più mediatori, che introdurrà le parti informandole preliminarmente la gratuità, confidenzialità, la volontarietà e le regole di svolgimento dell’incontro.
Ove necessario l’equipe di mediazione può organizzare ulteriori incontri preordinati a conseguire il completamento della procedura di mediazione mediante:

  • accordi riparatori aventi natura essenzialmente “simbolico-materiale” eticamente condivisibili e propedeutici al superamento completo della conflittualità:
  • interventi di mediazione c.d. “indiretta” o “aspecifica”
  • coinvolgimento al percorso di mediazione di familiari e altre persone.
  1. ACCORDI

Il referente del fascicolo avrà cura di monitorare la pratica attuazione degli eventuali accordi riparatori in favore della vittima concordati in fase di incontro congiunto, riferendone all’equipe lo stato di avanzamento fino alla loro conclusione.
Il mediatore referente parteciperà inoltre alle riunioni d’equipe dei servizi UIEPE responsabili dei procedimenti, con il compito di riferire sullo stato del percorso di mediazione in corso e fino alla sua conclusione.

  1. FASE CONCLUSIVA

Il verbale di esito della mediazione, sottoscritto dai componenti l’equipe incaricata, verrà inviato all’autorità inviante al termine del relativo percorso e conterrà la sommaria elencazione del percorso realizzato ed, in termini sintetici, il suo esito (POSITIVO o NEGATIVO) e l’esposizione di elementi della mediazione concordati e voluti dalle parti che esprimono in tal senso specifico consenso.

  1. INTERRUZIONE DEL PERCORSO DI MEDIAZIONE

In qualsiasi momento l’equipe di mediazione, i responsabili del procedimento e ciascuna delle parti interessate può interrompere il percorso dandone tempestiva comunicazione all’autorità inviante.

  1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il CAM GAIA si impegna a garantire una corretta conservazione dei dati relativi ai casi trattati, secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali fino alla data del 28 maggio 2018 assicurandone l’adeguamento alle disposizioni del regolamento europeo successivamente in vigore.

Catanzaro,12 aprile 2018

Per l' UIEPE di Catanzaro                                                                                                                       
IL DIRETTORE
Emilio Molinari

Per Centro attività di mediazione  “GAIA”
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Alessandra Mercantini