Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PORDENONE ed il Comune di San Quirino - 7 agosto 2018 - 2 settembre 2021 - 2 settembre 2024
2 settembre 2024
TRIBUNALE DI PORDENONE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.
Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente della sezione penale dott. Eugenio Pergola - domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,
E
L’Ente denominato COMUNE DI SAN QUIRINO (Codice Fiscale 80001210931 e P. I.V.A. 00505960930) rappresentato dall’Avv. Rombolà Giuditta per la carica presso la sede di SAN QUIRINO, la quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Suddetto Ente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
Premesso:
- Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- Che l’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO con deliberazione giuntale n. 47 del 01/07/2021, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
- Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
- L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO consente che un numero massimo di tre condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.
- L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.
- L’Ente si impegna a riservare i posti sopra indicati a soggetti destinatari di sentenze emesse dal Tribunale di Pordenone.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
- L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, la Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona dell’Ente, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.
- L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Sono a carico del Comune/Ente/Associazione gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.
Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Pordenone, 2 settembre 2021
Per il Tribunale di Pordenone
dott. Eugenio Pergola
Per il Comune di San Quirino
Dott.ssa Rombolà Giuditta
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.
L’anno 2018 il giorno 7 del mese di agosto, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;
TRA
Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Lanfranco Maria Tenaglia- domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,
E
Il Comune di San Quirino (Codice Fiscale e P. I.V.A. 80001210931 – 00505960930) rappresentato da Avv. Giuditta Rombolà per la carica presso la residenza Comunale di San Quirino, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile Incaricato di P.O. del Suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
Premesso:
Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
Che il Comune di San Quirino con deliberazione giuntale n. 77 del 11/07/2018, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune di San Quirino consente che un numero massimo di 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, nel corso dell’anno solare e non in contemporanea, prestino presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Il Comune di San Quirino specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Il Comune di San Quirino individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, l’Avv. Giuditta Rombolà Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.
Il Comune di San Quirino si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di San Quirino si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico del Comune di San Quirino l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di San Quirino.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 ( tre ) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.
Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Pordenone, 7 agosto 2018
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di San Quirino
avv. Giuditta Rombolà
per il Tribunale di Pordenone
dott. Lanfranco Maria Tenaglia
TRIBUNALE DI PORDENONE
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 C.P.
L’anno 2024 il giorno 2 del mese di settembre, nel Palazzo di Giustizia di Pordenone;
TRA
Il Tribunale di Pordenone (Codice Fiscale 80014080933) nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Rodolfo Piccin domiciliato per la carica in Piazza Giustiniano n. 7,
E
L’Ente denominato Comune di San Quirino (Codice Fiscale 80001210931e P. I.V.A. 00505960930) rappresentato da Rombolà Giuditta per la carica presso la sede di San Quirino, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla Persona del Suddetto Ente, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
Premesso:
Che, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, nonché come pena sostitutiva delle pene detentive brevi ex art. 20-bis c.p. ed art. 56-bis L. 689/1981, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
Che l’art. 2, c. 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l’attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
Che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
Che l’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO con deliberazione giuntale n.95 del 28/08/2024 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
Che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO consente che un numero massimo di TRE condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 de Codice Penale, prestino contemporaneamente presso di sè la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1.
L’Ente si impegna a riservare i posti sopra indicati a soggetti destinatari di sentenze emesse dal Tribunale di Pordenone.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c.2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO individua per le prestazioni dei condannati, di cui all’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, la Responsabile Area Amministrativa e Servizi alla Persona dell’Ente, la quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.
L’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente COMUNE DI SAN QUIRINO si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando sia l’attività di inserimento sia che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute dell’indagato o dell’imputato né potrà superare le otto ore giornaliere.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Sono a carico del Comune/Ente/Associazione gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa dei lavoratori ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi anche mediante polizze collettive. La spesa inerente alla copertura assicurativa INAIL è coperta dal fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 312 art. 1 della L. 208/2015.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L’Ente riferirà al Tribunale, nel più breve tempo possibile, il rifiuto di prestare attività lavorativa o le violazioni eventualmente riscontrate.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente di COMUNE DI SAN QUIRINO.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria Penale Dibattimento e GIP del Tribunale, al locale Ordine degli Avvocati per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali e all’Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone.
Il presente atto, redatto su carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.
Pordedone, 2 settembre 2024
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di san Quirino
dott.ssa Giuditta Rombolà
Per il Tribunale di Pordenone
dott. Rodolfo Piccin