Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di UDINE e il Comune Santa Maria La Longa - 9 luglio 2018 - 13 settembre 2021
13 settembre 2021
TRIBUNALE DI UDINE
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi dell' art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n°274,degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285,dell'art.73 comma 5 bis del DPR 309/1990,dell'art. 165 del codice penale e dell'articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001
Premesso:
- che, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 22 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, a norma degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. n.. 274/2000;
- che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
- che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
- che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Santa Maria la Longa con deliberazione n. 57 del 07.09.2021 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato D.Lgs.;
TRA
Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,
E
Il Comune di Santa Maria la Longa C.F. 00471560300, nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig Fabio Pettenà, domiciliato per la carica in Santa Maria la Longa;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune consente che un numero massimo di 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Art. 2
- I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001):
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;
- I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato D.Lgs., indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Qualora non vi sia disponibilità dei posti di cui alla presente convenzione i richiedenti saranno avviati al lavoro di pubblica utilità nell’ordine derivante dalla data di notificazione del provvedimento.
La spesa per la visita medica preventiva obbligatoria da effettuarsi presso il medico del lavoro incaricato dall’Ente è a carico dei soggetti richiedenti.
Art. 4
Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 2 e i relativi Servizi dell'Ente.
I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.
Art. 5
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi
Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Art. 6
E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 7
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, alla scadenza perderà efficacia e dovrà essere rinnovata.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.
Udine, 13 settembre 2021
Il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder
Il Sindaco
geom. Fabio Pettenà
TRIBUNALE DI UDINE
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi dell’ art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 274, degli artt. 186 e 187 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285, dell’art.73 comma 5 bis del DPR 309/1190, dell’art. 165 del codice penale e dell’articolo 2 del D.M. 26 marzo 2001
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
- che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
- che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
- che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma l, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Santa Maria La Longa con deliberazione n. 60 del 26 giugno 2018 ha approvatolo schema di convenzione di che trattasi;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
TRA
Il Tribunale di Udine, Codice fiscale 80016640304 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Paolo Corder, domiciliato per la carica in Largo Ospedale Vecchio n. 1,
E
Il Comune di Santa Maria La Longa C.F. 00471560300 nel seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco sig Igor Treleani domiciliato per la carica in via Roma n. 36 – Santa Maria La Longa.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Il Comune consente che un numero massimo di 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, degli art. 186 e 187 del decreto legislativo n. 285/1992, dell'art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1190 e dall'articolo 165 del Codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1 del d.m. 26 marzo 2001 (G.U. n.80 del 5/4/2001):
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio o del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
I soggetti nei cui confronti la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è stata applicata ai sensi degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 potranno effettuare inoltre prestazioni nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale.
Il Comune si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna,
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, e il Giudice del Tribunale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
I richiedente saranno avviati al lavoro di pubblica utilità entro 30 giorni dalla data di notificazione all’ente dell’irrevocabilità della sentenza – comunicata dall’Autorità giudiziaria – e nell’ordine derivante dalla data di notificazione del provvedimento medesimo. Qualora non vi siano disponibilità di alcuno dei 2 posti di cui alla presente convenzione l’avvio al lavoro di pubblica utilità avverrà entro 15 giorni dall’acquisita disponibilità del posto. Tale ordine sarà rispettato anche per le istanze già presentate per le quali non è ancora stato predisposto e firmato il programma individuale.
La spesa per la visita medica preventiva obbligatoria da effettuarsi presso il medico del lavoro incaricato dall’Ente è a carico dei soggetti richiedenti.
Art. 4
Il Comune, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 2 e i relativi Servizi dell'Ente.
I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo dei funzionario di servizio sociale incaricato di seguire l'andamento dell’esecuzione della pena sostitutiva per ciascuno dei soggetti ammessi.
Art. 5
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
E' obbligatoria ed è a carico del Comune l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi
Il Comune provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
Art. 6
E' fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 7
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 8
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del d.m. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.
Udine, 9 luglio /2018
il Presidente del Tribunale
dott. Paolo Corder
Il Sindaco
dott. Igor Treleani