Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di AREZZO e il Comune di Arezzo - 26 aprile 2016 - proroga 18 aprile 2018

18 aprile 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

 


Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che, ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo, giusta delega di cui all’atto in premessa,

e

il Comune di Arezzo, nella persona del legale rappresentante, autorizzato alla firma della presente convenzione Dr.ssa Valeria Meloncelli, dirigente del Servizio Personale

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 1 (uno) soggetto svolga presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n. 40, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i proprio centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 così come di seguito dettagliate:
- prestazioni di lavoro per finalità sociale, per finalità di protezione civile; prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale; prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di immobili comunali di biblioteche, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi comunali, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini e parchi; prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e  l’orario si svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.
Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
L’Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.
L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna nonché al’Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Arezzo, 26 aprile 2016

Il Rappresentante dell’Ente
Il Dirigente del Servizio Personale
Valeria Meloncelli

Il Presidente del Tribunale
Clelia Galantino

Elenco sedi
SIGLA DENOMINAZIONE INDIRIZZO
1 UF001P EX BANCA D’ITALIA VIA CESALPINO,28
2 UF002P PALAZZO DEI PRIORI PIAZZA DELLA LIBERTA’,1
3 UF003P C.E.D. VIA CESALPINO, 49
4 UF004P PALAZZO SABATINI PIAZZA DELLA LIBERTA’, 1
5 UF005A POLIZIA MUNICIPALE VIA SETTEPONTI, 66
6 UF008P PALAZZO FOSSOMBRONI PIAZZA S.DOMENICO, 4
7 UF009P PALAZZO FUNGHINI VIA ALBERGOTTI, 13
8 UF010A VERDE PUBBLICO VIA U. PASQUI, 22
9 UF013P UFFICI PALAZZINA COMANDO CASERMA CADORNA PIAZZA A. FANFANI
10 UF014P INFORMAGIOVANI PIAZZA S. AGOSTINO
11 UF015P UFFICI TEATRINO DELLA BICCHIERAIA VIA BICCHIERAIA, 26
12 UF016P SPORTELLO UNICO PIAZZA A. FANFANI
13   BIBLIOTECA CITTA’ DI AREZZO VIA DEI PILEATI, 8
14 CS005C DISTRETTO SOCIO SANITARIO 1° VIA A. GUADAGNOLI, 20
15 CS006P DISTRETTO SOCIO SANITARIO 2° VIA FIORENTINA, 329
16 CS013P SPAZIO FAMIGLIA VIA G. GARIBALDI
17 CS014P CENTRO DOCUMENTAZIONE EDUCAZIONE ALIMENTARE VIA G. GARIBALDI
18 AN001P ASILO NIDO MASACCIO VIA MASACCIO, 6
19 AN003P ASILO NIDO CESTI VIA M. CESTI, 19
20 SM004P SCUOLA MATERNA DON MILANI VIA BELLINI, 37
21 AN005P ASILO NIDO PETER PAN VIA BELLINI, 35
22 SM006P SCUOLA MATERNA PALLANCA LARGO II GIUGNO
23 SM010P SCUOLA MATERNA ORCIOLAIA VIA DELL’ORCIOLAIA, 7
24 AN011P ASILO NIDO ORCIOLAIA VIA DELL’ORCIOLAIA, 7
25 SM012P SCUOLA MATERNA ACROPOLI VIA DELL’ACROPOLI, 1/D
26 SM014P SCUOLA MATERNA VILLA SITORNI LOC. SITORNI, 1
27 AN015P ASILO NIDO IL CUCCIOLO VIA L. VIANI, 4
28 IS002P PALAZZETTO SAN LORENTINO VIA PALESTRA
29 IS003P STADIO COMUNALE VIA A. GRAMSCI, 6
30 IS011P CAMPO SPORTIVO SCOLASTICO VIA FIORENTINA, 175
31 SV00AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE–EDIFICIO UFFICI VIA TAGLIAMENTO, 3
32 SV00BP SERVIZI DI MANUTENZIONE- UFFICI E OFFICINA AUTOMEZZI VIA TAGLIAMENTO, 3
33 SV00DP SERVIZI DI MANUTENZIONE-EDIFICIO SPOGLIATOI E AUTORIMESSE VIA TAGLIAMENTO, 3
34 SV00GP SERVIZI DI MANUTENZIONE-OFFICINA E FALEGNAMERIA VIA TAGLIAMENTO, 3
35 SV00HP SERVIZI DI MANUTENZIONE-DEPOSITI VIA TAGLIAMENTO, 3
36 SV00MP SERVIZI DI MANUTENZIONE-CAPANNONE VERDE PUBBLICO VIA TAGLIAMENTO, 3
37 SV00IP SERVIZI DI MANUTENZIONE-MAGAZINO GENERALE VIA TAGLIAMENTO, 3
38 MA001A ARCHIVIO STORICO VIA DELLA FIOORANDOLA,34
39 SV005P MERCATO ORTOFRUTTICOLO LOC. INDICATORE, 109 zona C
40 SV006P AUTOPARCO SCUOLABUS VIA SETTEPONTI

 


Proroga della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Arezzo

tra

il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dott.ssa Clelia GALANTINO, Presidente del Tribunale di Arezzo

e

il Comune di Arezzo, nella persona del legale rappresentante, autorizzato alla firma della presente convenzione Dr.ssa Valeria Meloncelli, dirigente del Servizio Personale

premesso

che in data 26 aprile 2016 è stata stipulata, per il periodo di anni due, la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis  c.p.p. e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Arezzo per n.1 persona da accogliere;

che il Comune di Arezzo  ha manifestato la volontà di prorogare detta convenzione di ulteriori anni due come da Verbale dell’adunanza del 12/04/2018 – G.C. n.169

si conviene quanto segue:

Art. 1

La Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis  c.p.p. e 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia stipulata tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Arezzo in data  26 aprile 2016 è prorogata di anni due a decorrere dal 26 aprile 2018.

Art. 2

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’esecuzione penale esterna nonché al’Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Arezzo, 18 aprile 2018

Il Rappresentante dell’Ente
Il Dirigente del Servizio Personale
Valeria Meloncelli

Il Presidente del Tribunale
Clelia Galantino