Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Caltanissetta, le Case circondariali di Caltanissetta, Enna, Piazza Armerina,Gela e la Casa di reclusione di S. Cataldo per l'individuazione dei criteri di applicazione dell'art 76 del D.p.r. 230/2000 - 10 giugno 2016
10 giugno 2016
PROTOCOLLO D'INTESA
INDIVIDUAZIONE DEl CRITERI Di APPLICAZIONE DELL'ART. 76 DPR n. 230/2000
TRA
Il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta
La Direzione della Casa circondariale di Caltanissetta
La Direzione della Casa di reclusione di San Cataldo
La Direzione della Casa circondariale di Enna
La Direzione della Casa circondariale di Piazza Armerina
La Direzione della Casa circondariale di Gela
PREMESSO CHE
Con circolare n. 0112223 dell'1.4.2016, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato i Proweditori regionali ed i Direttori degli istituti penitenziari del territorio nazionale ad esercitare iniziative tese a prevenire nuove condizioni di sovraffollamento carcerario, atteso il recente incremento della popolazione detenuta, proponendo di attivare iniziative di ufficio volte ad avanzare richieste di concessione di misure alternative alla detenzione, ai sensi dell'a rt. 76 DPR n. 230/2000 (Regolamento di Esecuzione dell'ordinamento penitenziario) ;
a seguito della citata circolare, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha registrato un aumento considerevole delle istanze di concessione delle misure alternative avanzate, a titolo di ricompensa, sia all''Ufficio sia al Tribunale di sorveglianza;
Ia mancata individuazione di uniformi criteri interpretativi sull'uso della strumento deflattivo in questione può, specie a lungo termine, determinare, presso il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, un intasamento del regolare flusso di lavoro, con conseguenti necessarie dilatazione dei tempi di fissazione delle udienze e di definizione dei procedimenti e, dunque, con una ricaduta in termini negativi sulla funzione stessa della strumento di cui all'art. 76 Reg. Esec., nonche sull'efficienza dell'amministrazione del servizio Giustizia in sensa lato;
RITENUTO CHE
ancorchè non inclusa espressamente nell'elenco di cui all' art. 76 Reg. Esec . (in quanta introdotta successivamente all'entrata in vigore di quest'ultimo), potra essere anche avanzata proposta di concessione della misura alternativa dell'esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della L. n. 199/2010 e successive modifiche, trattandosi di misura introdotta dal legislatore con finalità precipuamente deflattiva e, dunque, assolutamente in linea con Ia ratio della circolare del DAP in questione;
tutte le parti interessate concordano sull'opportunità di ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo della strumento deflattivo individuate dal DAP nella suindicata circolare, nonchè tutte le risorse umane coinvolte, al fine di assicurare una sempre maggiore positiva sinergia e collaborazione tra il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta e I'Amministrazione Penitenziaria rappresentata dai Direttori dei cinque istituti penitenziari del Distretto;
Sl CONVIENE
- di astenersi dall'avanzare proposte ai sensi dell'art . 76 DPR n. 230/2000 se non sono decorsi almena cinque mesi dall'ultima ordinanza di rigetto della medesima misura alternativa che si vorrebbe proporre, al fine di evitare l'adozione di provvedimenti di inammissibilita ex art . 666 comma 2" c.p.p., in quanta mera riproposizione di una richiesta gia rigettata;
- se gia risulta pendente un procedimento di sorveglianza iscritto su istanza del condannato, l'eventuale ulteriore proposta ex art. 76 Reg. Esec., per altra misura alternativa non richiesta dall'interessato, non darà luogo ad altra iscrizione rna sarà inserita nel procedimento gia pendente. Ciò al fine di evitare aggravio di lavoro del personale di cancelleria del Tribunale di sorveglianza ;
- di inviare le proposte avanzate ai sensi dell'art. 76 Reg. Esec. direttamente al Tr ibunale di sorveglianza e non al Magistrate - ad eccezione della proposta di concessione della misura alternativa di cui alia L. 199/2010 di competenza del giudice monocratico -, evitando, in tal modo, una inutile duplicazione di procedimenti, atteso che il provvedimento emesso dal giudice monocratico ha natura interinale, dovendo il procedimento essere, comunque, definite dal Tribunale di sorveglianza;
- di avanzare le proposte ai sensi dell'art. 76 Reg. Esec. solo nei casi in cui l'osservazione della personalità del condannato si sia conclusa con una relazione di sintesi favorevole alia concessione di misure alternative;
- di selezionare i condannati peri quali avanzare proposte ex art. 76 Reg. Esec. tenuto conto della tipologia del reato in espiazione e del residua di pena espianda, in relazione alia misura alternativa che si intende richiedere, nonchè, preferibilmente, tra coloro che fruiscano gia di permessi premio o del beneficio del lavoro all'esterno ex art. 21 O.P.
II presente protocollo di intesa avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente alla scadenza, salva esplicita disdetta delle parti.
Previo accordo tra le parti, al presente protocollo potranno essere apportate le modifiche e/o le integrazioni che saranno ritenute opportune.
Letto, confermato, sottoscritto
Caltanissetta,9 giugno 2016
Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta
Renata Fulvia Giunta
La Direzione della Casa circondariale di Caltanissetta
Angelo Belfiore
La Direzione della Casa di reclusione di San Cataldo
Francesca Fioria
La Direzione della Casa circondariale di Enna
Letizia Bellelli
La Direzione della Casa circondariale di Piazza Armerina
Gabriella Di Franco
La Direzione della Casa circondariale di Gela
Gabriella Di Franco