Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova tra Tribunale, procura della Repubblica, Ordine degli avvocati, Camera penale di PAOLA, ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Calabria, Ufficio locale di esecuzione penale esterna di Cosenza - 24 maggio 2016 rinnovato il 7 ottobre 2020

7 ottobre 2020

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAOLA

L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA

UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI COSENZA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAOLA

LA CAMERA PENALE DI PAOLA

(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 recante “deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio”. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;

Ritenuto di dover novare l’accordo tra i convenuti del 24 Maggio 2016;

Tutto ciò premesso

Tra i soggetti istituzionali intervenuti in rappresentanza in delle Istituzioni sopra indicate in data 7/10/2020 si concordano le seguenti modalità operative

Art. 1

  1. L’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata dall’interessato o tramite il difensore, munito di procura speciale, all’Ulepe territorialmente competente (Cosenza), in base al domicilio dell’indagato/imputato.
  2. La richiesta di elaborazione del programma per la messa alla prova, dovrà essere formulata utilizzando, prioritariamente, il modulo MAP 1, allegato al presente protocollo operativo e inoltrata alternativamente all’indirizzo PEC: prot.uepe.cosenza@giustiziacert.it

La richiesta dovrà contenere:

  1. dati anagrafici dell’imputato/indagato (inclusi residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica, fotocopia del documento di identità);
  2. indicazione del difensore, dei suoi recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;
  3. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, fornendo, in caso di particolari inabilità lavorative, patologie invalidanti o afferenti l’abuso di sostanze, idonea documentazione dei servizi specialistici (Ser.D, CSM, etc.);
  4. impegno e disponibilità a svolgere azioni riparatorie o risarcitorie del danno arrecato, ovvero ove il risarcimento non sia possibile specificare le ragioni che non lo consentono;
  5. impegno e disponibilità ad intraprendere, ove possibile, un percorso di mediazione con la persona offesa;
  6. autocertificazione dell’interessato ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 con la quale lo stesso attesta di non aver mai usufruito in precedenza dell’istituto della messa alla prova e di non aver già formulato analoga richiesta in altri procedimenti (nel caso in cui il medesimo soggetto abbia altre richieste pendenti di messa alla prova, occorre indicare il numero di R.G e l’Autorità procedente);
  7. fotocopia dell’atto del provvedimento del Tribunale dal quale si rileva numero di procedimento e imputazione del reato;
  8. dichiarazione di disponibilità a svolgere nel periodo di messa alla prova un lavoro di pubblica utilità presso un ente e/o associazione convenzionati con il Tribunale che, in base a quanto previsto dal DM 11/06/2015, potrà essere anche un ente già convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 D.Lvo 274/2000. Si precisa che in questa fase preliminare non è necessario allegare la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso il quale l’imputato/indagato intende svolgere il lavoro di pubblica utilità, in quanto la stessa potrà essere trasmessa contestualmente all’atto della formulazione del programma di trattamento;
  9. se noti, nominativo del Giudice competente per il procedimento e data dell’udienza per la valutazione dell’ammissibilità dell’istanza, se già fissata.
  1. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato. Se presentata dal difensore munito di procura speciale, quest’ultimo deve allegare anche la fotocopia della procura speciale e del documento di identità dell’imputato.
  2. In caso di inoltro tramite PEC, la risposta del sistema ha valore di ricevuta.

Nell’ipotesi di deposito presso l’ULEPE, viene rilasciata attestazione e/o contestuale numero di protocollo dell’avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1, che l’interessato o il suo difensore, unitamente alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e alla documentazione di cui sopra, avrà cura di depositare all’Autorità giudiziaria procedente almeno 7 giorni prima dell’udienza.

Art. 2

  1. Il Giudice del Tribunale di Paola, ricevuta l’attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, valuterà l’ammissibilità della richiesta rispetto ai seguenti elementi:
    1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 cpp;
    2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p., si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p.;
    3. l’imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
    4. l’imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
    5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.
  2. In caso di deliberazione positiva il Giudice fisserà, non prima di 6 mesi, l’udienza per l’ammissione alla messa alla prova, disponendo la citazione dell’interessato e dell’eventuale persona offesa.
  3. Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire dei limiti temporali, in modo che il programma di trattamento predisposto dall’ULEPE di Cosenza sia personalizzato e attagliato all’imputato/indagato, si suddividono i reati in fasce di cui all’allegata tabella, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.
  4. Le fasce determinate dal Tribunale di Paola

Fasce

Minimo

Massimo

Fascia A - contravvenzioni punite con la ammenda

10 gg

1 mese

Fascia B - Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta, delitti puniti con la pena della sola multa

1 mese

4 mesi

Fascia C - Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni

3 mesi

6 mesi

Fascia D - Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni

5 mesi

8 mesi

Fascia E - Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni

8 mesi

12 mesi

Fascia F – Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all’art. 550 comma 2 c.p.p.)

10 mesi

18 mesi

  1. Il provvedimento del Giudice contenente l’esito della deliberazione di inammissibilità verrà comunicato tempestivamente dalla Cancelleria all’ULEPE competente all’indirizzo PEC: prot.uepe.cosenza@giustiziacert.it

Art. 3

  1. Solo dopo aver acquisito comunicazione della data di udienza, il funzionario di servizio sociale, incaricato al momento dell’avvenuta presentazione della istanza Messa Alla Prova, avvierà l’inchiesta nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso. Detta inchiesta dovrà prevedere l’elaborazione di due documenti: la relazione di indagine socio-familiare e il programma di trattamento acquisendo il consenso dell’interessato e l’adesione dell’ente presso il quale l’imputato/indagato è chiamato a svolgere il lavoro di pubblica utilità.
  2. La relazione di indagine socio-familiare dovrà contenere, se le circostanze lo richiedano (per la natura del reato o sulla base di altri elementi) le indicazioni relative a:
  3. condizioni economiche dell’imputato e del suo nucleo familiare;
  4. capacità e possibilità dell’imputato di adempiere al risarcimento del danno, di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione.
  5. Il programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell’imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, etc.), ed integrato dall’UlEPE, anche con il contributo, se ritenuto necessario, dello psicologo dell’UlEPE, in considerazione della peculiarità del caso, con l’indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e eventualmente dell’attività di volontariato se reperita, con l’indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l’indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto.
  6. Il programma, qualora si riscontrino patologie psichiatriche o dipendenze, dovrà necessariamente comprendere la riabilitazione presso strutture pubbliche, in conformità al programma individualizzato stabilito dalle articolazioni competenti della ASL, eventualmente anche in regime residenziale.
    Esso, inoltre, non dovrà prevedere restrizioni della libertà personale
  7. Le autorizzazioni per la modifica del domicilio (salva l’ipotesi in cui si debba verificare la compatibilità con la tutela della persona offesa) o quelle relative al lavoro di pubblica utilità, potranno essere concesse direttamente dall’UEPE, il quale ne darà comunicazione all’autorità giudiziaria.
  8. Il programma di trattamento, firmato dall’interessato (a cui viene consegnata copia), unitamente alla relazione sociale dovranno essere trasmessi all’autorità giudiziaria procedente dieci giorni prima della data dell’udienza.

Art. 4

  1. Il Giudice, all’udienza fissata per l’ammissione della messa alla prova, sentite le parti presenti ed eventualmente anche la persona offesa, valutata l’idoneità del programma di trattamento elaborato dall’UEPE, anche all’esito delle eventuali integrazioni e modifiche stabilite con il consenso dell’interessato, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della prestazione del lavoro di pubblica utilità.
  2. Con l’ordinanza di ammissione il Giudice fissa la data dell’udienza per la valutazione dell’esito della messa alla prova, tenendo conto dei tempi di firma del verbale di sottoposizione alle prescrizioni, della procedura amministrativa rispetto agli obblighi assicurativi e dell’entità del periodo di sospensione con messa alla prova e fissando la nuova udienza possibilmente non prima di 90 giorni dalla data di prevedibile conclusione del programma.
  3. La Cancelleria del Giudice trasmetterà tempestivamente all’ULEPE via PEC prot.uepe.cosenza@giustiziacert.it
  4. l’ordinanza relativa con l’allegato programma di trattamento definitivo al fine della sua sottoscrizione da parte dell’imputato/indagato.

Art. 5

  1. Entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinanza di messa alla prova l’imputato/indagato dovrà presentarsi presso il competente UEPE (Cosenza) per sottoscrivere il verbale di accettazione delle prescrizioni. Una copia del verbale, redatto in duplice copia originale, sarà trasmesso al Giudice che ha emesso il provvedimento.
  2. L’ULEPE provvede ad inviare la comunicazione di avvio della messa alla prova anche all’Ente/Associazione presso il quale l’imputato/indagato svolgerà il lavoro di pubblica utilità con l’invito di fornire riscontro sull’effettivo inizio. L’ULEPE provvederà, ove previsto, ad inviare la comunicazione di avvio della misura all’associazione dove l’imputato/indagato presterà attività di volontariato e/o all’Ente dove sarà effettuata l’attività di mediazione.
  3. L’ULEPE informa il Giudice sull’andamento della misura solo nel caso di andamento negativo, o se la prova abbia una durata inferiore e proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento o se intenda proporre la conclusione della misura per l’anticipato raggiungimento degli obiettivi del programma.
  4. Alla scadenza del periodo di messa alla prova, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza di valutazione, l’ULEPE trasmette al giudice una relazione finale sull’andamento e sull’esito del periodo di esecuzione della prova.
  5. Nell’udienza all’uopo fissata, il Giudice, se la messa alla prova ha avuto esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Se la messa alla prova ha avuto esito negativo, emette l’ordinanza con cui dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso.

In ogni caso, l’esito del procedimento sarà comunicato a cura della cancelleria all’UEPE al fine dell’aggiornamento della banca dati dello SDI (sistema informativo interforze).

Paola 7/10/2020

Il Presidente del Tribunale
Paola Del Giudice 

Il Procuratore della Repubblica
Pierpaolo Bruni

Il Presidente della Sezione Penale 
Alfredo Cosenza 

Il Direttore Interdistrettuale Calabria
Emilio Molinari

Il Coordinatore dei GIP
Maria Grazia Elia 

Il Direttore ULEPE Cosenza
Antonio Antonuccio

Il Presidente Ordine degli Avvocati
Mario Pace 

Il Presidente della Camera Penale
Massimo Zicarelli

 

 

  • Premesso che è entrata in vigore la legge n. 67/2015 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
  • considerato quanto previsto dall’articolo 141 ter c.p.p. (attività dei servizi degli adulti ammessi alla prova);
  • visto il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 pubblicato sulla G.U. n. 151/2015;

tutto ciò premesso,
i Sottoscritti convengono quanto segue.

Art. 1

La competenza dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza, d’ora in avanti UEPE, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono o e/o domiciliano nella provincia di Cosenza, i quali intendano eseguire la messa alla prova nel territorio della predetta provincia.
L’UEPE, ai sensi dell’art. 141 ter disp. att. c.p.p., riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore, in quest’ultimo caso in forza di procura speciale da esibire in originale, la richiesta di elaborazione un programma di trattamento, che deve essere corredata dalla sottoscrizione del modulo cd MAP 1, contenente i seguenti dati:

  1. dati anagrafici dell’imputato/indagato;
  2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
  3. recapito telefonico e/o di cellulare dell’imputato/indagato;
  4. indicazione relative allo svolgimento di attività lavorativa, di studio, di disoccupazione, inabilità lavorative riconosciute;
  5. eventuale documentazione proveniente dai servizi socio - sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere ritenute ostative all’ammissione al benefico, quali lo stato di tossico/alcool dipendenza o la presenza di patologie;
  6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative all’attivazione della copertura assicurativa, indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es. straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno, inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
  7. indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  8. indicazione del numero R.G. notizia di reato, dell’eventuale numero di ruolo generale dibattimento, delle norme violate, dell’ufficio giudiziario procedente;
  9. indicazione dell’eventuale data di udienza;
  10. dichiarazione di disponibilità dell’ente (acquisibile anche nel corso del procedimento) ove avverrà la prestazione di lavoro di pubblica utilità o l'attività di volontariato di rilievo sociale da svolgersi presso Stato, Regioni, Comuni e/o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato non necessariamente convenzionati;
  11. autocertificazione dell'imputato/indagato attestante: di non avere mai fruito, in precedenza, della messa alla prova; di non avere mai formulato richieste di messa alla prova in altri procedimenti ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti (nel qual caso, indicherà numero di R.G. e Autorità Giudiziaria).

Solo nei casi di direttissima l’UEPE accetterà anche le istanze fatte pervenire dal legale a mezzo pec, all’indirizzo uepe.cosenza@giustiziacert.it, che, oltre a quanto sopra indicato, dovrà allegare anche il documento di riconoscimento sottoscritto del’imputato/indagato. In tal caso l’attestato sarà rilasciato dall’UEPE per pec all’indirizzo del legale.

L’UEPE rilascia l'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta, con numero di protocollo e data, e, in attesa delle disposizioni provenienti da parte del magistrato competente, non predispone alcun programma.

Art. 2

Il Giudice del Tribunale di Paola, d’ora in avanti il giudice, nel corso della prima udienza o comunque prima dell’apertura del dibattimento, ricevuta l’attestazione di richiesta sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, presentata all’UEPE da parte dell’indagato/imputato, verifica l’ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

  1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p., vale a dire che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva pari nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell’art. 550 c.p.p.;
  3. l’imputato/indagato abbia espresso il suo consenso;
  4. l’imputato /indagato non sia stato già ammesso alla prova;
  5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102,103,104,105 e 108 c.p.;
  6. se possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione - che questi "si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati".

La valutazione di ammissibilità soggettiva sarà trasmessa da parte della cancelleria del Tribunale all’UEPE con richiesta di formulazione del programma di trattamento per la successiva udienza all’indirizzo pec uepe.cosenza@giustiziacert.it.

Il giudice potrà richiedere all’UEPE una relazione socio familiare sull’imputato/indagato da allegare al programma. L’udienza sarà rinviata, nel rispetto del termine prescrizione e considerate le attività da espletare a cura dell’UEPE, di regola a distanza di tre (3) / quattro (4) mesi.

Art. 3

L’UEPE, preso atto dell’attivo coinvolgimento dell’imputato/indagato – manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’elaborazione del programma di trattamento e all’indagine socio familiare eventualmente richiesta, nel produrre attestazione rilasciata da un ente convenzionato o non con il Tribunale, presso cui svolgere il lavoro di pubblica utilità – trasmette in tempo utile per l’udienza, per via pec, alla cancelleria del Tribunale il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’imputato/indagato che lo sottoscrive in segno di condivisione.

Art. 4

Il Tribunale, ricevuto il piano di trattamento, lo allega all’ordinanza se condiviso ovvero può integrarlo, modificarlo e inserire prescrizioni concernenti la riparazione del danno attraverso condotte riparatorie e/o se ritenute utili attraverso opera di mediazione. Il Tribunale può anche richiedere una nuova formulazione indicando quali siano gli elementi da integrare entro 30 gg ovvero può respingere l’istanza di messa alla prova. Dei provvedimenti assunti sarà reso edotto anche l’UEPE a mezzo pec.
La durata del trattamento sarà stabilita tenuto conto:

  • della pena edittale prevista, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate;
  • dell'indagine socio - familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare riferimento al lavoro di pubblica utilità obbligatorio.

In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento viene dato obbligo all’imputato e/o indagato di recarsi entro 15 giorni dall’udienza ovvero entro una data prefissata dal Giudice all’UEPE per l’avvio del programma di messa alla prova.

Dalla data del verbale sottoscritto dal Direttore dell’UEPE o da suo delegato e dall’indagato/imputato decorrerà il periodo di messa alla prova. Il verbale, in duplice originale, sarà trasmesso a cura dell’UEPE al Giudice che ha emesso il provvedimento, all’Ente nel quale l’imputato/indagato svolgerà il lavoro di pubblica utilità e, se presenti, anche all’associazione dove svolgerà il volontariato e all’ente dove sarà effettuata l’opera di mediazione, per via pec ovvero per e-mail normale in caso di enti privati.
L' ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve essere al più presto inserita nel casellario giudiziale.

Della sottoscrizione del verbale sarà data notizia a cura dell’UEPE nella banca data dello SDI.
Il programma di trattamento non potrà contenere prescrizioni orarie o territoriali.
In fase di esecuzione della messa alla prova, l'UEPE verifica il programma di trattamento con
le modalità proprie del servizio. In questa fase, le vicende modificative del domicilio limitate a poche giornate dovranno essere comunicate all'UEPE, che ne darà comunicazione al Giudice solo se comportino una modifica della competenza dell’Ufficio o presentino incongruenze rispetto al programma in atto.
Le deroghe dovranno essere comunque richieste all’UEPE entro 10 gg e le richieste modifiche, sempre tramite UEPE, al giudice entro 20 gg.
L’UEPE si impegna altresì a comunicare all'A.G. soltanto le trasgressioni al programma che potrebbero determinare la sospensione della prova, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.
Al termine del periodo di messa alla prova, l’UEPE trasmette, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione dell'esito, la relazione finale relativa all' andamento della prova, con l'indicazione del periodo di durata effettiva del trattamento.
Al termine del periodo fissato, il giudice valuta l’esito della prova in un’udienza, che sarà fissata, di regola, circa trenta giorni dopo detto termine, e in caso di esito positivo dichiara l’estinzione del reato; in caso di grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "presofferto" ai sensi dell' art. 651-bis c.p.p.).
Il provvedimento adottato sarà comunicato a cura della cancelleria all’UEPE anche ai fini della successiva comunicazione alla banca data dello SDI.

Art.5

Le comunicazioni tra gli Uffici e con i difensori avverranno tramite e-mail certificata.

Art. 6

Le disposizioni del presente protocollo si applicano in quanto compatibili anche alle richieste di messa alla prova formulate nel corso delle indagini preliminari.

 

DURATA CONVENZIONALE DEL PROGRAMMA

Infine, allo scopo di uniformare il più possibile le linee operative relative alla durata della messa alla prova e a fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati che consentono di accedere all'istituto.
La durata massima della messa alla prova e stata individuate in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del giudice, ove necessario.
Le fasce individuate sono le seguenti:
Fascia A: contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da uno a quattro mesi;
Fascia B: delitti puniti con la reclusione non superiore al massimo ad un anno: periodo di messa alla prova da quattro a sei mesi;
Fascia C: delitti puniti con la reclusione da uno a tre anni: periodo di messa alla prova da sei a dodici mesi;
Fascia D: delitti puniti con la reclusione superiore a tre anni: periodo di messa alla prova da dodici a diciotto mesi.
Occorre comunque sottolineare dire la necessità che il giudice intervenga con una determinazione della durata adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi e un rilevante scarto tra minimo e massimo e che si caratterizzino per modesto disvalore.

Le disposizioni del presente protocollo, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa e organizzativa dei singoli giudici, costituiscono indirizzi generali di comportamento idonei a garantire uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio di giustizia penale.

Il presente protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica dell'adeguatezza e sostenibilità delle procedure individuate entro dodici mesi.

Paola, 24 maggio 2016

Per il Tribunale di Paola d.ssa Paola DEL GIUDICE
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Paola Avv. Mario PACE
Per la Camera Penale di Paola Avv. Michele RIZZO
Per l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cosenza Dr. Emilio MOLINARI