Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di esecuzione penale esterna e Cooperativa di solidarietà sociale L'Ovile di Reggio Emilia - 3 maggio 2016

3 maggio 2016

Premesso che

  • la Risoluzione (27) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 prevede l'introduzione di strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato quali la mediazione e gli istituti di giustizia riparativa;
  • la Risoluzione (28) della Dichiarazione di Vienna delle Nazioni Unite del 2000 promuove lo sviluppo di politiche di giustizia riparativa, di procedure e di programmi che sviluppino il rispetto dei diritti, del bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le parti;
  • la Risoluzione 2000/12 del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite detta i principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale;
  • la Raccomandazione agli Stati membri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, R(99) n.19 contiene le linee guida sulla mediazione in materia penale, l'invito a diffonderne l'impiego, come alternativa al processo penale, nel corso del processo e lungo tutto il percorso penale;
  • la Raccomandazione n. 22 del 1999 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa contiene l'invito, nel rispetto delle tradizioni giuridiche e del principi costituzionali degli Stati membri, a fare ricorso, nei casi appropriati, a procedimenti semplificati e a forme di componimento stragiudiziale, alternativi all'azione penale, allo scopo di evitare sia il processo penale completo, sia II ricorso alla detenzione, al fine di ridurre il sovraffollamento negli istituti di pena;
  • la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato disciplina le garanzie a difesa della vittima nel contesto dei servizi di giustizia riparativa;

Vista

  • la legge regionale n. 3 del 2008, "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia Romagna", in particolare l'art. 4 comma 5, che nel prestare attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato "sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale";
  • la Circolare GDAP 100039 del 10.3.2015 recante per oggetto "Osservatorio permanente sulla giustizia ripartiva" nella quale si richiama l'opportunità di promuovere l'innesto delle pratiche riparative nel percorso di recupero sociale delle persone in esecuzione penale esterna con modalità coerenti con i principi fondanti della giustizia ripartiva;
  • le linee di azione e indirizzo degli "Stati generali sull'esecuzione penale" istituiti con d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 giugno 2015;
  • gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Tavolo tematico n. 13 - Giustizia ripartiva, mediazione e tutela delle vittime del reato;
  • gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale: Documento finale, Parte sesta - La giustizia riparativa;

Considerato

  • il Capo II della Legge 28 aprile 2014, n. 67 contenente "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e net confronti degli irreperibili", in particolare gli artt. 3 e seguenti, i quali, modificando le norme dei codici penale e di procedura penale, prevedono l'introduzione dell'istituto di sospensione del processo con messa alla prova anche nel caso di reati specifici a carico di persone adulte;
  • che la messa alla prova comporta, ai sensi dell'art. 168-bis c p., la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato;
  • che la messa alla prova prevede l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che, ex art. 464-bis C.p.p., "in ogni caso prevede", tra l'altro, "le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa";
  • che alla richiesta di sospensione del processo con messa alla prova l'imputato dovrà allegare il programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P E) di riferimento;
  • che gli U.E.P.E., in base alle disposizioni contenute nell'art. 141-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., nello svolgere le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prove, hanno il compito di riferire specificamente al giudice, tra le altre cose, "sulla possibilità di svolgere attività riparatone, nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio";

Considerato inoltre

  • che il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora, istituito presso la Cooperativa Sociale L'Ovile di Reggio Emilia svolge attività di mediazione penale finalizzata in particolare a fornire supporto alle vittime di reati e a favorire la riparazione delle conseguenze dannose del reato;
  • che i Mediatori Penali del Centro per la Giustizia Riparativa Anfora si sono formati con un percorso di Mediazione Umanistica, secondo l'impostazione e i principi di Jacqueline Morineau, co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna;
  • che i Mediatori Penali del Centro per la Giustizia Riparativa Anfora hanno svolto un percorso formativo di oltre 200 ore e corrispondono al profilo del Mediatore esperto in Giustizia Riparativa, secondo quanto individuato dal Tavolo 13 degli Stati Generali del Ministero della Giustizia;

Ritenuta

opportuna la collaborazione tra la Cooperativa Sociale L'Ovile di Reggio Emilia e la Direzione U.E.P.E. di Reggio Emilia in considerazione della possibilità di estendere, in via sperimentale [ ... ], la partecipazione a percorsi di mediazione penale ad un numero sempre maggiore di persone coinvolte in procedimenti penali e di favorire in questo modo lo sviluppo delle pratiche di giustizia riparativa sul territorio di competenza dell’U.E.P.E. di Reggio Emilia, promuovendo nel contempo la cultura della comunicazione e della gestione non violenta dei conflitti;

Tutto ciò premesso

LA DIREZIONE U.E.P.E. DI REGGIO EMILIA
E
LA COOPERATIVA SOCIALE L'OVILE DI REGGIO EMILIA

concordano quanto segue:

  • l'U.E.P.E. di Reggio Emilia, nei procedimenti di definizione del programma di trattamento, informa gli imputati/indagati della possibilità di prevedere, all'interno dello stesso, l'avvio di un percorso di Mediazione Penale, in virtù dell'accordo con il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora, al fine di mettere in atto condotte volte a promuovere la conciliazione con la parte offesa e la riparazione delle conseguenze del reato;
  • la Cooperativa Sociale L'Ovile di Reggio Emilia mette a disposizione dell'U.E.P.E. le risorse del Centro per la Giustizia Riparativa Anfora, per l'attivazione di percorsi di mediazione tra persona offesa e imputato/indagato, per un numero massimo di trenta all'anno nei primi due anni di svolgimento dell'attività, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, con la riserva di una possibile diversa determinazione in merito da parte del firmatari del presente Protocollo sulla base di verifiche e confronti periodici;
  • il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora, dopo aver verificato l'assenza di condizioni ostative, attiva il tentativo di mediazione, producendo al termine dello stesso un documento relativo all'esito della procedura;
  • il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora e l'U.E.P.E. di Reggio Emilia adottano le linee operative specifiche del servizio (Allegato l al presente protocollo), definite anche al fine di garantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali e alla tutela dei diritti delle vittime di reato, oltre che la fruibilità e l'efficienza del servizio;
  • il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora e l'U.E.P.E. di Reggio Emilia si impegnano inoltre a collaborare, anche insieme ad altri soggetti istituzionali (Tribunale, Ente Locale), attraverso eventuali ulteriori iniziative congiunte, alla sensibilizzazione degli utenti e della cittadinanza tutta al tema della Giustizia Riparativa;
  • l'andamento dell'attività di mediazione sarà periodicamente monitorato in modo congiunto, così da poter eventualmente concordare ulteriori azioni nell'ambito del servizio;
  • il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora si impegna a formare gli Operatori U.E.P .E. della sede di Reggio Emilia in merito alle modalità con le quali fornire all'utente la presentazione del servizio;
  • le linee operative (Allegato l), considerate le caratteristiche sperimentali dell'accordo, possono essere modificate in ogni momento su accordo congiunto sottoscritto da entrambe le parti.

Reggio Emilia,  3 maggio 5 2016

PER L'U.E.P.E. DI REGGIO EMILIA
IL DIRETTORE

PER L'OVILE COOPERATIVA
DI SOLIDARIETA' SOCIALE,
IL PRESIDENTE

ALLEGATO

Linee Operative per l'erogazione del servizio di Mediazione Penale tra il Centro di Giustizia Riparativa Anfora e l'U.E.P.E.

Prerequisiti.

Nel rispetto dei principi generali della Mediazione Penale, anche il Centro di Giustizia Riparativa Anfora opera nella sussistenza dei seguenti prerequisiti all'assunzione del caso:

  • Volontarietà;
  • Gratuità;
  • Riservatezza.

Procedura operativa.

L'invio e il trattamento dei casi avviene attraverso la presente modalità, quale schema di riferimento.

  • Il Centro per la Giustizia Riparativa riceve dall'U.E.P.E. la sottoscrizione volontaria di consenso dell'imputato/indagato, che contiene anche in allegato il provvedimento di fissazione dell'udienza.
  • Attraverso il primo incontro, il Coordinatore del Centro per la Giustizia Riparativa verifica l'insussistenza di condizioni ostative ali 'assunzione del caso, quali l'impossibilità di una piena comprensione del linguaggio, una precaria o compromessa condizione psichica o altri elementi specifici che possano risultare critici per la presa in carico e lo sviluppo del percorso di Mediazione.
  • L’U.E.P.E. acquisita la concessione della sospensione ai sensi dell’art.168 c.p., trasmette gli atti al Centro per l'avvio del percorso di Mediazione.
  • Il Centro per la Giustizia Riparativa individua il Mediatore di riferimento per il caso, il quale organizza gli incontri di veli fica della possibilità effettiva del soggetto richiedente la Mediazione di procedere nel percorso.
  • Al buon esito dello stesso, il Mediatore di riferimento attiva il contatto con la/le controparte/i individuata/e per la Mediazione e si verificano la disponibilità effettiva, la sussistenza dei prerequisiti e l'assenza di condizioni ostative.
  • Completata positivamente questa fase, prosegue il percorso di Mediazione.
  • Al termine del percorso di Mediazione, il Centro per la Giustizia Riparativa redige un documento di esito del percorso.

Trattamento dei dati.

Il Centro per la Giustizia Riparativa Anfora si impegna a garantire una corretta conservazione dei dati relativi ai casi trattati, siano essi provenienti da organi del Ministero della Giustizia o da privati cittadini che facciano parte del percorso di Mediazione, secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Reggio Emilia, 3 maggio 2016

PER L'U.E.P.E. DI REGGIO EMILIA
IL DIRETTORE

PER L'OVILE COOPERATIVA
DI SOLIDARIETÀ SOCIALE,
IL PRESIDENTE