Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di RIMINI e Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII soc. coop. soc. a.r.l - 21 maggio 2018

21 maggio 2018


Tribunale di RIMINI

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ ai sensi degli artt.54 del d.l.vo 28 agosto 2000, n.274, e 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

Che, a norma dell’art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII soc. coop. soc. a.r.l.” con sede legale in Via Valverde 10/b a Rimini presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Francesca Miconi, Presidente del Tribunale di Rimini, giusta la delega di cui in premessa

E

l’ente sopra indicato, nella persona della delegata Sig.ra Wanda Ciuffoli, nata a Morciano di Romagna (RN) il 28/11/49, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L’ente consente che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, da intendersi detto numero come limite massimo di presenze contemporanee fatta salva concreta disponibilità da dare di volta in volta da uno dei suddetti responsabili, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • manutenzione spazi esterni – cura piante vivaio – collaborazione con i ragazzi inseriti al centro (Centro Lavorativo “Garden” – Pietracuta RN)
  • affiancamento ragazzi diversamente abili nelle attività lavorative come: concia di frutta e verdura, laboratorio, etichettatura (Centro Socio Occupaz. “La Pietra Scartata” – S. Clemente RN)
  • inserito nel gruppo di lavoro per coadiuvare operatori ed utenti nei piccoli lavori di assemblaggio e pulizia (Centro Socio Occupaz. “Il Biancospino” – Rimini).
  • attività di affiancamento degli utenti con disabilità nello svolgimento delle attività socio-riabilitative organizzate dalla struttura (Centro Socio Riab. Diurno “Il Germoglio”- Santarcangelo RN; Centro Soc. Riab. Per Disabili “Don Oreste Benzi” – Cesena FC).
  • Sistemazione negozio, pulizia ambienti, carico e scarico piccoli oggetti dai camion, assistenza ai clienti del mercatino dell’usato (Centro Socio Occupaz. “Giovanni Laruccia” – Santarcangelo RN)
  • collaborazione nella gestione della struttura: distribuzione pasti, distribuzione vestiti, pulizia, condivisione con accolti (Capanna di Betlemme – Rimini; Casa Famiglia “Maria Serva – Torre Pedrera RN).
  • Accompagnamento nei lavori di manutenzione della casa, condivisione della vita con gli ospiti a livello educativo e pratico (Pronto Soccorso Sociale – Sant’Aquilina RN)

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” per tale convenzione si avvale delle seguenti consociate:

  • Ass. Comunità Papa Giovanni XXIII;
  • La Fraternità soc. coop. a r.l.;
  • Cieli e Terra Nuova soc. coop. a r.l.;
  • Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Soc. arl.

Queste, individuano per la prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti:

  • Giorgis Valerio;
  • Cavalli Giannino;
  • Capitani Nicolò;
  • Clerici Andrea;
  • Baffone Oscar;
  • Palmieri Francesca;
  • Giorgis Matteo;
  • Pasolini Francesco;
  • Amaduzzi Flora;
  • Faitanini Don Nevio;

le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possono usufruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente, attraverso l’ente Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII, l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni che dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Rimini, 21 maggio 2018

Il Presidente del Tribunale
Francesca Miconi

Consorzio Condividere
Papa Giovanni XXIII soc. coop. soc. a.r.l
Wanda Ciuffoli