Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di FORLÌ e il Comune di Castrocaro Terme - 19 gennaio 2016
19 gennaio 2016
TRIBUNALE DI FORLÌ
CONVENZIONE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D. M. 26 marzo 2001 ed ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis del Codice della strada
PREMESSO
- Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo State, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che I'art. 186 Codice della strada, come modificato dalla Iegge 29 luglio 2010 n. 120 - Guida in state di ebbrezza- al comma 9 bis, prevede che Ia pena detentiva e pecuniaria puc essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vie opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreta legislative 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo State, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze.
- Che l'art. 2, comma 1, del Decreta Ministeriale 26/03/2001, emanate a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreta legislative, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreta ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreta Legislative;
- Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del dott.Orazio Pescatore, Presidente del Tribunale di Forli, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole nella persona del responsabile dell'area assetto del territorio lavori pubblici geom. Emilio Aquilino, si conviene e si stipula quanta segue:
Art. 1
- II Comune consente che, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di sé Ia loro attività non retribuita in favore della collettività, un numero di condannati non superiore a due contemporaneamente. II Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanta previsto dall'articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del settore/servizio tecnico manutentivo il quale opera nei confronti del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
- II Comune consente che, alia pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di sé Ia loro attività non retribuita in favore della collettività un numero di condannati non superiore a due contemporaneamente da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. II Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in conformità con quanta previsto dall'articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del settore/servizio tecnico-manutentivo il quale opera nei confronti del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanta disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreta Legislative, indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
II Comune che consente alia prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: geom. Emilio Aquilino in qualità di responsabile dell'area assetto del territorio lavori pubblici e geom. Giuseppe Giuliani in qualità di coordinatore del progetto.
II Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun case l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona.
II Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale aile proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E obbligatoria ed e a carico del Comune l'assicurazione dei condannati centro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esse delegate, salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte, secondo il relative ordinamento, al funzionamento del Comune.
Art. 8
La presente convenzione avrà Ia durata di anni 2 {due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alia Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art.7 del Decreta Ministeriale citato in premessa, nonché al ministero della giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Forli, 19 gennaio 2016
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FORLI'
Orazio Pescatore
IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DEL COMUNE/ENTE
Emilio Aquilino