Intesa tra Ministero e Regione Autonoma Valle d'Aosta su polizia giudiziaria appartenente al Corpo forestale - 23 novembre 2015

23 novembre 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

Région Autonome Vallée d’Aoste
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari"

TRA

Il Ministero della Giustizia

E

la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Ministero della Giustizia, con sede in Roma, Via Arenula, 70, rappresentato dal Direttore generale pro tempore della Direzione generale della giustizia penale, dott. Raffaele Piccirillo

E

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes, n. l, in persona del Comandante pro tempore del Corpo forestale della Valle d’Aosta, dott. Flavio Vertui

Premesso

CHE l'articolo 4, comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroalimentare, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma l, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha modificato l'articolo 5, comma l, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo che "le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché del Corpo forestale dello Stato";

CHE l'articolo 4, comma 8, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ha previsto che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma interessata";

VISTO l'articolo l del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, che ha stabilito la soppressione del Comando gruppo del Corpo delle foreste di Aosta e la devoluzione dei relativi servizi alla Valle d'Aosta, affinché questa vi provveda con appositi uffici e proprio personale;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale", e, in particolare l'articolo 2, comma l, secondo il quale il Corpo forestale della Valle d'Aosta sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materia di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale;

VISTI gli articoli 5 e 6 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con riguardo alla composizione e alla costituzione dell’organico delle sezioni di polizia giudiziaria;

VISTO il decreto interministeriale 13 marzo 2013 di determinazione dell'organico delle sezioni di polizia giudiziaria per il biennio 2013-2014 e, in particolare, la annessa tabella relativa alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, ove il Corpo forestale dello Stato non è rappresentato, nonostante che, fin dal 1990, personale appartenente  al Corpo forestale della Valle d'Aosta risulti operante in regime di distacco;

CONSIDERATO il ruolo determinante svolto dal Corpo forestale della Valle d'Aosta, in ragione della peculiare conoscenza del territorio in cui opera, caratterizzato altresì da una comunità con marcate specificità, anche linguistiche e culturali, ruolo già riconosciuto dal Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, attuato dapprima con legge regionale 11 marzo 1968, n. 6;

convengono quanto segue

  1. Nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta l'organico della sezione di polizia giudiziaria, determinato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aumentato di due unità di agenti e/o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo forestale della Valle d'Aosta, che nel territorio valdostano sostituisce il Corpo forestale dello Stato.
     
  2. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono assegnati alla sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta con provvedimento della Regione (deliberazione della Giunta regionale), su richiesta del Procuratore della Repubblica, acquisito il consenso del dipendente interessato.
     
  3. Nel caso in cui si determini una vacanza, la Regione provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta.
     
  4. Oltre alle unità di cui al punto l, su richiesta del Procuratore della Repubblica, valutate esigenze contingenti connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, potranno essere assegnate ulteriori unità per un periodo di tempo limitato, da non computarsi nell'organico della sezione. L'assegnazione è disposta con provvedimento della Regione (deliberazione della Giunta regionale), valutata la disponibilità di personale e acquisito il consenso del dipendente interessato.
     
  5. E' fatta salva l'applicazione degli artt. 10, 16, 17, 18 e 19 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
     
  6. Le competenze dovute al personale regionale assegnato ai sensi della presente intesa restano a carico dell'Amministrazione regionale.
     
  7. Il personale appartenente al Corpo Forestale della Valle d'Aosta attualmente in distacco presso gli uffici di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta è confermato nelle sue funzioni ed è considerato assegnato alla sezione per la durata già stabilita.
     
  8. Per quanto non espressamente previsto, al personale regionale si applicano le disposizioni dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13 dicembre 2010, dei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti, del codice civile, della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22, del regolamento regionale 12 febbraio 2013 n. l, delle leggi regionali speciali in vigore, nonché da quanto stabilito dai regolamenti interni dell'Amministrazione regionale.

Roma, 23 novembre 2015

 

Per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta
IL COMANDANTE DEL CORPO FORESTALE DELLA VALLE D’AOSTA
Dott. Flavio Vertui

Per il Ministero della Giustizia
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE
Dott. Raffaele Piccirillo