Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il Presidente del tribunale e l’Ufficio di esecuzione penale esterna di RIMINI - 15 ottobre 2015

15 ottobre 2015

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna BOLOGNA e FERRARA
Sede di servizio di Rimini

e

Tribunale di Rimini

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il presidente del Tribunale di Rimini e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Rimini

Premesso che è entrata in vigore la legge 67/2014 del 28 aprile 2014 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;

considerato quanto previsto dall’art. 141-ter c.p.p. (Attività dei servizi; degli adulti ammessi alla prova);

visto il Decreto del Ministero della Giustizia 08 giugno 2015 n. 88 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2015;

preso atto degli incontri avvenuti tra il Presidente del Tribunale e la Direzione dell’UEPE;

tenuto conto delle lettere circolari emesse dalla Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

tutto ciò premesso

tra

Il Presidente del Tribunale di RIMINI
dott. Rossella Talia nata a Bologna il 09/01/1953
 e
il Direttore dell’UEPE
dott.ssa Maria Paola Schiaffelli nata a Perugia il 14/01/1960

si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1

La competenza dell’UEPE di Rimini, ai sensi della norma, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono/domiciliano nella provincia di Rimini o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio di cui trattasi.
L'UEPE di Rimini, ai sensi dell’art.141 ter disp. att. c.p.p., riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata di:

  1. dati anagrafici dell’assistito;
  2. autocertificazione relativa alla residenza o al domicilio;
  3. recapito telefonico;
  4. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa - stato di disoccupazione - inabilità lavorative riconosciute;
  5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all’ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcooldipendenza o la presenza di patologie;
  6. dichiarazione di assenza di condizioni ostative che di fatto non consentano di attivare la copertura assicurativa indispensabile allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (es: straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno; inabilità assoluta a prestare attività lavorativa);
  7. indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  8. R.G. notizia reato; norme violate; riferimenti ufficio giudiziario procedente;
  9. eventuale data udienza;
  10. dichiarazione di disponibilità dell’Ente ad accogliere l’interessato per lo svolgimento del LPU (acquisibile anche nel corso del procedimento).

L’UEPE rilascia all’imputato/indagato o al difensore, l’attestazione di richiesta di programma di trattamento, documento che lo stesso presenterà all’Autorità Giudiziaria procedente.

ART 2

Il Tribunale nel corso della prima udienza, ricevuta l’attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, presentata all’UEPE da parte dell’indagato/imputato, verifica l’ammissibilità della domanda rispetto ai seguenti elementi:

  1. che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. che sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater e 168 bis c.p.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 ;
  3. l’imputato abbia espresso il suo consenso;
  4. l’imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova;
  5. non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.)
  6. che possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell’imputato, nonché delle altre informazioni a disposizione (es. tipo e durata disponibilità fornita per svolgere LPU, eventuali dichiarazioni spontanee dell’imputato/indagato condotte riparatorie o risarcitorie in corso) che questi “si asterrà dal commettere ulteriori reati”.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazione relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce, così come da allegato elenco, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali  l’istituto è applicabile.

La valutazione di ammissibilità soggettiva, corredata dall’individuazione della suddetta fascia temporale, sarà trasmessa da parte del Giudice del Tribunale di Rimini all’UEPE  per la richiesta di formulazione del  programma di trattamento per la successiva udienza; la cancelleria ne darà  comunicazione  tempestiva  all’UEPE  all’indirizzo  segreteria.uepe.rimini@giustizia.it.
La fissazione dell’udienza successiva, nel rispetto dei termini della prescrizione e delle attività da espletare a cura dell’UEPE,  è  fissata di regola a distanza di almeno  3/4 mesi.

ART 3

L’UEPE, preso atto dell’attivo coinvolgimento dell’utente - manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma di trattamento, nonché nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti Convenzionati con il Tribunale, presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità - trasmette in tempo utile per l’udienza comunicata dal Tribunale il programma di trattamento di cui al modello allegato, elaborato d’intesa con il soggetto, in cui viene valutata l’ opportunità di prevedere percorsi di mediazione.
Il programma di trattamento redatto con il consenso dell’imputato/indagato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l’utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti ed escludendo, di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.
Il programma di trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso, a cura dell’UEPE, al Tribunale, insieme all’indagine socio-familiare, nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

ART 4

Il Tribunale, ricevuto il piano di trattamento, lo allega o inserisce in ordinanza e può integrarlo, modificarlo e inserire, tra l’altro, le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato.
In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal Tribunale, che richiama il programma di trattamento e che viene trasmesso all’UEPE a cura della cancelleria nei giorni immediatamente successivi alla sua emissione, viene dato obbligo all’imputato/indagato di recarsi all’UEPE entro 15 giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale.
Copia del medesimo verbale viene trasmessa, a cura dell’UEPE, con immediatezza, al Tribunale e all’Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.
Il Tribunale comunica all’UEPE anche l’eventuale rigetto dell’istanza di messa alla prova.
L’UEPE riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica, sull’eventuale necessità di un ulteriore periodo di osservazione allo scadere  del LPU  in accordo con l’imputato e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova. Redige inoltre la relazione finale.

Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo fissato, il giudice valuta in un’udienza (che sarà fissata, di regola, circa trenta giorni dopo detto termine) l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato. Detto provvedimento sarà comunicato, a cura della rispettiva cancelleria, all’UEPE  anche ai fini della successiva comunicazione allo SDI.

ART 5

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari della presente convenzione avverranno attraverso le caselle di posta elettronica dei cancellieri che curano l’atto per il Tribunale di Rimini, ossia penale.tribunale.rimini@giustizia.it per il dibattimento e gip.tribunale.rimini@giustizia.it per l’Ufficio GIP/GUP  e per l’ UEPE uepe.rimini@giustizia.it.

Rimini 15 ottobre 2015

Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Rossella Talia

Il Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna
dott.ssa Maria Paola Schiaffelli

 

LE FASCE DETERMINATE DAL TRIBUNALI DI RIMINI
FASCE MINIMO MASSIMO
FASCIA A Contravvenzioni punite con la sola pena dell?ammenda 10 gg 1 mese
FASCIA B Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta Delitti puniti con la pena della sola multa 1 mese 4 mesi
FASCIA C Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni 3 mesi 6 mesi
FASCIA D Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni 5 mesi 8 mesi
FASCIA E Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni 8 mesi 12 mesi
FASCIA F Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all?art. 550 comma 2 c.p.p.) 10 mesi 18 mesi

Allegati