Protocollo d’intesa per la messa alla prova fra Tribunale di Roma ed il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria del Lazio - 29 dicembre 2014

9 dicembre 2014

Le finalità dell’istituto della messa alla prova emergono dal medesimo testo legislativo, quando ivi si fa esplicito riferimento agli obiettivi più ampiamente riparatori verso la collettività e verso la persona offesa e quando si fa esplicito riferimento alla finalità del <<reinserimento sociale>> dell’indagato/imputato.
A tali finalità va aggiunta quella evidente di deflazione dei procedimenti penali, come è palese ad esempio nella previsione di una messa alla prova “anticipata” su iniziativa del PM ancora prima che l’interessato sia stato iscritto nel registro degli indagati.
Nel rispetto di tali finalità sono state pertanto individuate le linee guida e le modalità esecutive dell’istituto della messa alla prova di seguito indicate.

Linee guida:

  • l’UEPE si è dichiarato in grado di effettuare il controllo del rispetto delle prescrizioni anche in considerazione dell’inopportunità di incaricare in via generale le forze dell’ordine di operare le verifiche sull’esecuzione del programma di trattamento, fatta salva la possibilità di richiedere accertamenti alle forze dell’ordine ove in casi particolari se ne crei la necessità;
  • nella redazione del programma di trattamento dovrà essere sempre tenuto presente che nei confronti del beneficiario non è stata emessa alcuna condanna per quel titolo;
  • l’inserimento del lavoro di pubblica utilità nel programma di trattamento è l’unica condizione veramente obbligatoria e, ai sensi dell’art. 168-bis c.p., verranno pertanto articolate le relative modalità per consentire l’esecuzione di una prestazione non retribuita in favore della collettività presso Stato, Regioni, Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria o di volontariato, questi ultimi non necessariamente convenzionati. E’ comunque auspicabile, sia per consentire la fruizione della misura a tutti gli interessati, anche quelli sforniti di concrete opportunità, sia per velocizzare gli accertamenti preliminari da parte dell’UEPE, che vengano stipulate convenzioni con enti ed organizzazioni.
  • il presente protocollo verrà sottoposto all’esame dei competenti organi dell’Avvocatura di Roma nel corso di un incontro ad iniziativa del Presidente del Tribunale di Roma.

Modalità operative:

  1. la domanda di redazione del programma di trattamento va presentata in originale all’UEPE competente in base al domicilio dell’indagato/imputato. La predetta richiesta dovrà essere sempre accompagnata dalla documentazione comprovante i dati ivi dichiarati ed individuata in modo da consentire lo svolgimento della “indagine” e la “elaborazione” delle considerazioni, che l’UEPE è chiamata a fare ai sensi dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. E’ auspicabile che sia lo stesso imputato/indagato, se libero, a depositare la predetta domanda al fine di poter effettuare immediatamente il colloquio iniziale con gli operatori specializzati dell’UEPE; altrimenti il medesimo, se libero, dovrà presentarsi presso la sede del competente UEPE per lo svolgimento del colloquio iniziale entro i successivi tre giorni lavorativi;
  2. l’UEPE rilascerà attestazione dell’avvenuta presentazione della richiesta di cui al punto 1. , che l’interessato o il suo difensore avrà cura di depositare all’Autorità giudiziaria procedente. Nel caso in cui non vi sia il tempo necessario alla redazione della suindicata richiesta (ad esempio in caso di giudizio direttissimo) deve essere comunque chiesta all’UEPE una presa in carico per la redazione del programma di trattamento; in questo caso l’UEPE rilascerà una attestazione di presa in carico da produrre all’Autorità giudiziaria procedente, che sulla base di essa potrà rinviare per dare modo all’interessato di predisporre la richiesta di programma di trattamento. Dopo la presa in carico la domanda di cui al punto 1. deve essere formalizzata appena possibile con allegazione di tutti i documenti necessari e comunque non oltre i successivi 10 giorni: il Giudice pertanto fisserà l’udienza di cui al punto 3. tenendo presente tale termine;
  3. all’udienza nella quale viene presentata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, al Giudice devono essere prodotti anche la domanda di trattamento con attestazione di deposito dell’UEPE ed i relativi allegati. Il Giudice valuterà l’ammissibilità della richiesta e poi, se ritenuta ammissibile, potrà comunque respingere la domanda ove già emerga che non è possibile escludere nei confronti dell’interessato, in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p. e anche alla luce delle informazioni eventualmente acquisite ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p., che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati;
  4. nel caso di delibazione positiva il Giudice rinvierà non prima di 3 mesi, per consentire la predisposizione del programma di trattamento, che verrà redatto dal competente UEPE entro 3 mesi con decorrenza dall’arrivo della comunicazione di cui al punto 5. o comunque entro la data della udienza di rinvio, se fissata oltre tale termine;
  5. il provvedimento del Giudice contenente l’esito della decisione di cui al punto 3. verrà comunicato immediatamente via PEC o in subordine via fax all’UEPE competente a cura della Cancelleria del Giudice o in alternativa, su esplicita disposizione del Giudice, a cura del difensore;
  6. esaminate la domanda e la documentazione presentata e preso atto del consenso del richiedente, l’UEPE, previi accertamenti del caso, redigerà il programma di trattamento e trasmetterà questo ultimo via PEC o in subordine via fax all’Autorità giudiziaria procedente; l’originale, completo dell’intera documentazione presentata con la domanda, sarà consegnato alla difesa o all’interessato che si occuperà di depositarlo immediatamente al Giudice;
  7. l’UEPE, al fine della redazione del programma di trattamento, effettuerà l’indagine socio familiare nelle modalità ritenute più opportune in relazione alla particolarità del caso, qualora non si ritengano sufficienti la documentazione presentata all’atto della richiesta ed il colloquio iniziale con l’interessato; in ogni caso per le contravvenzioni punite con la sola ammenda o con la pena alternativa e per i delitti puniti con la sola multa non sarà necessaria alcuna indagine suppletiva;
  8. lo schema base del programma di trattamento, allegato al presente protocollo, verrà opportunamente adattato al caso particolare (personalità dell’imputato/indagato, sue condizioni di vita, lavoro, titolo di reato, ecc.) ed integrato dall’UEPE con l’indicazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità o di volontariato concretamente reperito, con l’indicazione delle modalità di riparazione o di risarcimento del danno, ove possibile, e con l’indicazione delle modalità di attuazione della mediazione, se attuabile nel caso concreto. Quando l’articolazione delle modalità relative alla riparazione, al risarcimento o alla mediazione necessiti di accertamenti e contatti preventivi più complessi ed esplicabili in un periodo superiore a tre mesi, il programma di trattamento verrà comunque redatto dall’UEPE nel termine di tre mesi e verrà ivi specificato che l’imputato ha sottoscritto il relativo impegno, ma che sono ancora in corso da parte dell’UEPE le attività finalizzate all’individuazione delle relative modalità trattamentali; in questo caso verrà indicato inoltre dall’UEPE il periodo di presumibile conclusione delle predette attività preliminari: il Giudice potrà a questo punto ammettere l’imputato alla prova con possibilità successiva di modificazione del programma al fine di inserire le relative modalità. Non sono previste prescrizioni orarie o limitazioni di circolazione nel territorio nello schema base del programma: sarà eventualmente il Giudice, ove ritenga, ad inserirle nel programma definitivo, previa acquisizione del consenso dell’interessato,
  9. il Giudice, valutata l’idoneità del programma di trattamento anche all’esito delle eventuali integrazioni e modifiche dal medesimo stabilite con il consenso dell’interessato, disporrà la sospensione del procedimento/processo con messa alla prova dell’interessato, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova e rinviando ad udienza fissa, la cui data verrà individuata aggiungendo almeno 3 mesi alla data di prevedibile conclusione della misura per consentire all’UEPE di predisporre una relazione dettagliata sul decorso e sull’esito della prova. Nel caso in cui l’imputato venga ammesso alla prova, la Cancelleria del Giudice trasmetterà immediatamente via PEC o in subordine via fax l’ordinanza relativa con l’allegato programma di trattamento definitivo; verrà comunicato tempestivamente anche il rigetto del Giudice per consentire la chiusura della pratica da parte dell’UEPE;
  10. entro 10 giorni dall’emissione dell’ordinanza di ammissione alla prova l’imputato/indagato dovrà presentarsi presso il competente UEPE al fine di sottoscrivere il verbale di sottoposizione alle prescrizioni, da cui decorrerà il periodo di esecuzione della prova;
  11. le relazioni periodiche dell’UEPE sull’andamento della prova verranno inviate al Giudice che ha emesso l’ordinanza di ammissione alla prova ogni tre mesi ed ogni mese se la prova abbia una durata inferiore. La relazione finale verrà inviata dall’UEPE senza alcuna richiesta del Giudice e non oltre tre mesi dalla conclusione della prova medesima;
  12. si istituisce un Osservatorio Permanente MAP ove verranno indirizzati da parte dei Giudici, dell’Avvocatura e dell’UEPE tutte le questioni ed i problemi collegati all’attuazione delle norme sull’istituto della messa alla prova. In quella sede verranno prese le iniziative opportune anche con riunioni con tutti gli operatori coinvolti ed in ogni caso dopo il primo semestre dal varo del presente protocollo si procederà ad una prima verifica sulla tenuta delle presenti indicazioni e sulla necessità di modifiche ed integrazioni.

Sottoscritto in  Roma il 9 dicembre 2014

Il Provveditore regionale del Lazio
Maria Claudia Di Paolo

Il Presidente del Tribunale di Roma
Mario Bresciano

Al presente protocollo verranno allegati, con redazione entro il termine di 30 giorni dalla data odierna, gli schemi generali :

  1. della richiesta dell’interessato al Giudice;
  2. della richiesta dell’interessato all’UEPE competente.
  3. del programma di trattamento redatto dall’UEPE.  

Verrà inoltre allegato, sempre nei tempi sopra specificati, un indicativo quadro di riferimento dei limiti temporali della misura, parametrato alla pena edittale prevista per il reato per il quale il soggetto è indagato o imputato.

Roma, 29 dicembre 2014

V. si aderisce
Il Presidente della Camera Penale di Roma
Francesco Tagliaferri

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Mauro Vaglio

Roma, 29 dicembre 2014

 

NOTA

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile:
FASCIA A)
Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese
FASCIA B)
Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi
FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi
FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi
FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi
FASCIA F)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 24 mesi


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