Convenzione tra Tribunale di FORLÌ e Comune di Mercato Saraceno per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - 6 agosto 2015

6 agosto 2015

TRIBUNALE DI FORLÌ

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 27 4 e 2 del D. M. 26 marzo 2001.
Anche ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis, Codice della strada

PREMESSO

  • Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell 'imputato, Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che l'art. 186 Codice della strada, come modificato dalla Iegge 29 luglio 2010 n. 120 - Guida in stato di ebbrezza- al comma 9 bis, prevede che Ia pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislative 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta aile dipendenze.
  • Che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26/03/2001 , emanate a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Che il Ministero della Giustizia con !'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
  • Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del dott. Orazio Pescatore, Presidente del Tribunale di Forli, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Mercato Saraceno nella persona del Sindaco, legale rappresentante protempore, Prof.ssa Monica Rossi si conviene e si stipula quanta segue:
     

Art.1

  1. II Comune consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, prestino presso di se Ia loro attività non retribuita in favore della collettività. II Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettivita, in conformità con quanta previsto dall 'articolo 1 del decreta Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del settore Tecnico- Lavori Pubblici.
  2. II Comune consente che n. 2 (due) condannati alia pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di se Ia lora attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. II Comune specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in conformità con quanta previsto dall 'articolo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: ausilio agli operatori del settore

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità

Art. 3

II Comune che consente alia prestazione dell 'attivià non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: lng., Andrea Montanari del Settore Tecnico LL.PP.
II Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresl che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potra svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona.
II Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso aile stesse condizioni praticate per il personale aile proprie dipendenze, ove tali servizi siano gia predisposti.

Art. 5

E fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E obbligatoria ed e a carico del Comune l' assicurazione dei condannati centro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo aile responsabilita civili verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere , terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potra comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente dl Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità , a termini di Iegge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8

La presente convenzione avrà Ia durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/09/2015.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alia Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell 'elenco degli Enti convenzionati di cui all 'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonchè al ministero della giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Forlì, 6 agosto 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FORLI' F.F.
Orazio Pescatore

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO
Monica Rossi