Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di FORLÌ e il Comune di Sarsina - 11 agosto 2015 - 20 luglio 2020 - 1 ottobre 2025
1 ottobre 2025
TRIBUNALE DI FORLÌ
CONVENZIONE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D. M. 26 marzo 2001.
Anche ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis, Codice della strada
PREMESSO
- Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l'art. 186 Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120-Guida in stato di ebbrezza- al comma 9 bis, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi e opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
- Che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26/03/2001, emanate a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreta ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegate i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreta Legislative;
- Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del dott. Orazio Pescatore, Presidente del Tribunale di Forlì, giusta delega di cui in premessa e COMUNE Dl SARSINA nella persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Sig. MENGACCINI LUIGINO,
- si conviene e si stipula quanta segue:
Art. 1
- II Comune di Sarsina consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreta Legislative citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. II Comune/l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreta Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
- Ausilio e supporto agli operatori del Settore sociale/servizi alla persona il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro e servizi diversi del settore politiche sociali nei confronti di portatori di handicap, anziani, extracomunitari
- prestazioni di lavoro e servizi ausiliari presso Casa di Riposo "Francesco Barocci"
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
- Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
- II Comune/l'Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. II Comune/l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
- Ausilio e supporto agli operatori del Settore sociale/ servizi alla persona il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro e servizi diversi del settore politiche sociali nei confronti di portatori di handicap, anziani , extracomunitari
- prestazioni di lavoro e servizi ausiliari presso Casa di Riposo "Francesco Barocci"
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
- Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
II Comune di Sarsina che consente alia prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig. ra MORETTI LUCIANA -istruttore Direttivo - Settore segreteria.
II Comune di Sarsina si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Sarsina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
II Comune di Sarsina si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E obbligatoria ed e a carico del Comune l'assicurazione dei condannati centro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente di Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune I Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 AGOSTO 2015.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all' art. 7 del Decreta Ministeriale citato in premessa, nonché al ministero della giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Forlì, 11 agosto 2015
Il legale rappresentante pro tempore del Comune di Sarsina
Mengaccini Luigino
iI Presidente del Tribunale di Forlì
Orazio Pescatore
Luisa del Bianco
CONVENZIONE
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274, e 2 del D.M. del 26 marzo 2001, dell’art.186 comma 9 bis, Codice della strada, della Legge 28 aprile 2014 n.67 e del D.M. del 8 giugno 2015
PREMESSO
- Che, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore delia collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Che l'art.186 del Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, al comma 9 bis, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art.54 del D.Lgs. sopra citato, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un‘attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- Che l’art.2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54 comma 6, del D.Lgs.274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
- Che la Legge 28 aprile 2014 n.67 ha introdotto l'art.168 bis nel codice penale concernente la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato che prevede anche lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- Che il Regolamento del Ministero della Giustizia, adottato a norma dell’art.8 della legge 67/2014 con D.M. 8 giugno 2015, stabilisce al'art.2, comma 1, che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero delia Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del qui citato decreto ministeriale;
- Che il suddetto Regolamento all’art.2, comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.274/2000;
- Che il Ministero della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Che l’Ente Comune di Sarsina presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati;
tutto ciò premesso,
Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona della dott.ssa Rossella TALIA, Presidente del Tribunale di Forlì, con sede in P.zza Beccaria n.1, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente sopra indicato con sede in SARSINA – Largo Alcide De Gasperi 9 – nella persona del Sindaco - legale
rappresentante pro-tempore - Dott. Cangini Enrico, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
X a) L’Ente consente che n° 3 (tre) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.54 D.Lgs.274/2000, o messi alla prova ai sensi dell’art.168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune / l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
- Ausilio e supporto agli operatori del Settore sociale/ servizi alla persona il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro e servizi diversi del settore politiche sociali nei confronti di portatori di handicap, anziani, extracomunitari
- prestazioni di lavoro e servizi ausiliari presso Casa di Riposo “Francesco Barocci”
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
X b) Il Comune / l'Ente consente che n° 3 (tre) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. Il Comune / l’Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
- prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale
- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33 comma 2 del D.Lgs.274/2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, nonché con quanto previsto nel provvedimento di concessione della sospensione del processo con la messa alla prova.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig. MORETTI LUCIANA Coordinatore – Istruttore Direttivo Ufficio Scuola - Servizi sociali.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune / l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati e degli imputati che hanno chiesto la sospensione del processo con messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l‘esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati/imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art.5
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati/imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati/imputati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto da questi.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere 01 AGOSTO 2020 – fino al 31 LUGLIO 2025.
Copia della presente convenzione viene depositata alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all‘art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Il SINDACO DI SARSINA
Dott. Cangini Enrico
Il Presidente del Tribunale di Forlì
Dott.ssa Rossella Talia
Prot. in data 20/07/2020
Identificativo della convenzione: 17549729
Convenzione tra il TRIBUNALE DI FORLÌ
E
l’Ente COMUNE DI SARSINA
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
Si stipula
la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Massimo Di Patria, Presidente del TRIBUNALE DI FORLÌ, giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI SARSINA (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Enrico Cangini in qualità di legale rappresentante:
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in
conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Comune di Sarsina – Largo De Gasperi, 9
- Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella
sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le
persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Anita Narducci
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle
norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni
lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà
comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del
Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa
nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Forlì, lì 01/10/2025
Il legale rappresentante dell’Ente
Enrico Cangini
Il Presidente del Tribunale di Forlì
Massimo Di Patria
Identificativo della convenzione: 17549727
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168-bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell'168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni. gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168-bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Massimo di Patria, Presidente del TRIBUNALE DI FORLÌ giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente COMUNE DI SARSINA nella persona del legale rappresentante Enrico Cangini
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato. L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88 /2015.
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- Prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Forlì, lì 01/10/2025
Il legale rappresentante dell’Ente
Enrico Cangini
Il Presidente del Tribunale di Forlì
Massimo Di Patria
ALLEGATO
Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:
- Comune di Sarsina - Largo De Gasperi, 9