Convenzione tra Tribunale di FORLÌ e Comune di Sarsina per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - 11 agosto 2015

11 agosto 2015

TRIBUNALE DI FORLÌ

CONVENZIONE

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D. M. 26 marzo 2001.
Anche ai sensi dell'art. 186 comma 9 bis, Codice della strada

PREMESSO

 

  • Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28/08/2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • Che l'art. 186 Codice della strada, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120-Guida in stato di ebbrezza- al comma 9 bis, prevede che la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreta penale di condanna, se non vi e opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
  • Che l'art. 2, comma 1, del Decreta Ministeriale 26/03/2001, emanate a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreta legislative, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreta ministeriale, presso i quali pu6 essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegate i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • Che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreta Legislative;
  • Tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto, nella persona del dott. Orazio Pescatore, Presidente del Tribunale di Forlì, giusta delega di cui in premessa e COMUNE Dl SARSINA nella persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, Sig. MENGACCINI LUIGINO, si conviene e si stipula quanta segue:

Art. 1

  1. II Comune di Sarsina consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreta Legislative citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. II Comune/l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreta Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
    1. Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
      • prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico
      • prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali
      • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale
      • altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
    2. Ausilio e supporto agli operatori del Settore sociale/servizi alla persona il quale opera nei seguenti servizi:
      • prestazioni di lavoro e servizi diversi del settore politiche sociali nei confronti di portatori di handicap, anziani, extracomunitari
      • prestazioni di lavoro e servizi ausiliari presso Casa di Riposo "Francesco Barocci"
      • altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
  2. II Comune/l'Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 comma 9bis Codice della strada, prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale. II Comune/l'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
    1. Ausilio agli operatori del Settore Tecnico/manutentivo il quale opera nei seguenti servizi:
      • prestazioni di lavoro nella manutenzione di strade, marciapiedi, verde pubblico
      • prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di edifici pubblici, ivi compresi giardini, parchi e strutture ricreative/culturali
      • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamita naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale
      • altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
    2. Ausilio e supporto agli operatori del Settore sociale/ servizi alla persona il quale opera nei seguenti servizi:
      • prestazioni di lavoro e servizi diversi del settore politiche sociali nei confronti di portatori di handicap, anziani , extracomunitari
      • prestazioni di lavoro e servizi ausiliari presso Casa di Riposo "Francesco Barocci"
      • altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

II Comune di Sarsina che consente alia prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig. ra MORETTI LUCIANA -istruttore Direttivo - Settore segreteria.
II Comune di Sarsina si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Sarsina si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
II Comune di Sarsina si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E obbligatoria ed e a carico del Comune l'assicurazione dei condannati centro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alle responsabilità civili verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente di Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune I Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 AGOSTO 2015.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all' art. 7 del Decreta Ministeriale citato in premessa, nonché al ministero della giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Forlì, 11 agosto 2015

Il legale rappresentante pro tempore del Comune di Sarsina
Mengaccini Luigino
iI Presidente del Tribunale di Forlì
Orazio Pescatore
Luisa del Bianco