Convenzione tra Ufficio esecuzione penale esterna, Tribunale ordinario e Consiglio dell'ordine avvocati di VENEZIA per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità - 4 agosto 2015

4 agosto 2015

 

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno (di seguito denominato UEPE), codice fiscale 90086400273 , nella persona del direttore dr.ssa Chiara Ghetti nata a Venezia il 26.03.1951, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UEPE, in Via Dante n. 97 Mestre – Venezia

il Tribunale Ordinario di Venezia nella persona del presidente dr Arturo Toppan, nato a Treviso il 14.11.1941, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione presso il Tribunale Ordinario di Venezia, S. Polo 119

e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nella persona del presidente Paolo Maria Chersevani, nato a Venezia il 15/3/1951 ed elettivamente domiciliato per la carica presso la Sede del consiglio dell'Ordine Venezia S. Marco 4041.

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";

Vista la Legge n. 354/75 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 47 che prevede che " (..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);

Visto il D.P.R. 230/2000 che prevede:

  • all'art. 1 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale";
  • all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
  • all'art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e degli UEPE curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
  • all'art. 118 che il servizio sociale promuova "una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Considerato che l'U.E.P.E. concorre alla realizzazione delle attività previste dalla vigente normativa finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:
una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima abbia consensualmente aderito;

Considerato che è interesse dell'ordine forense favorire la più ampia diffusione di misure alternative alla detenzione, collaborando con gli enti preposti al reinserimento sociale dei condannati;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

  • promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  • promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
  • favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa che hanno aderito a un progetto riparativo;

Art. 2
Impegno delle parti

L' U.E.P.E. si impegna a:

  • collaborare con il Tribunale Ordinario di Venezia, per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
  • segnalare al Tribunale Ordinario di Venezia il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e, ove acquisita, la qualifica professionale della stessa, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dal Tribunale Ordinario di Venezia;
  • comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione con il quale il Tribunale può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
  • preparare e accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
  • promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

II Tribunale Ordinario di Venezia si impegna a:

  • individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena;
  • collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
  • designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
  • collaborare con lo stesso per la redazione del programma di trattamento, individuando impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione;
  • partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
  • rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato, mettendo li a disposizioni dell'UEPE con cadenza almeno mensile e ogni qualvolta richiesto;
  • segnalare tempestivamente - e prima di una eventuale rescissione dell'accordo – eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato;
  • produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

II Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia si impegna a:

  • sostenere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per tutti i soggetti inseriti nei progetti di cui alla presente convenzione;

Art. 3
Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione.

È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di Venezia.

Venezia, lì 4 agosto 2015

Il Direttore dell'UEPE di Venezia, Treviso Belluno

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia