Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di RAGUSA e la Fondazione San Giovanni Battista - 24 aprile 2018

24 aprile 2018

TRIBUNALE di RAGUSA

Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di pubblica utilità
ex art. 54 D. L.vo 28-08-2000 n. 274 (Giudice di pace), ex art. 2 Decreto Ministro della Giustizia 26-03-2001, ex art. 186, comma 9-bis, ed ex art. 187, comma 8-bis, D. L.vo n. 285 del 30-04-1992 (nuovo Codice della strada), ex art. 73, comma 5-bis e comma 5-ter, del D.P.R. 09-10-1990 n. 309 (Testo Unico Stupefacenti), ex art. 165 C.P. ed ex art. 18-bis delle Disposizioni di Coordinamento e transitorie del C.P. (Sospensione condizionale della pena)

Premesso

Che fra il Tribunale Ordinario di Ragusa e l’UEPE di Siracusa – sede di servizio di Ragusa – è stato sottoscritto, in data 04-04-2013, un Accordo Quadro per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 26-03-2001.

Che, ai sensi del suindicato Accordo Quadro, l’UEPE, fra l’altro, si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali, associazioni ed organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa.

Che, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 28-08-2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del Lavoro di Pubblica Utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Che il Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 stabilisce le “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità applicato in base all’art. 54, comma sesto, del Decreto Legislativo n. 274 del 2000”;

che l’art. 2, comma 1°, del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo n. 274 del 2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di Convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 26-03-2001, presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 33 della Legge 29-07-2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell’art. 186 ed il comma 8-bis dell’art. 187 del Decreto Legislativo 30-04-1992 n. 285 (nuovo Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:

  1. che – in caso di guida sotto la influenza dell’alcool - la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  2. che – in caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

Che, nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, l’ art. 73, comma 5-bis, del D.P.R. 09-10-1990 n. 309, prevede che, nella ipotesi di cui al comma 5° dello stesso suindicato art. 73, limitatamente ai reati di cui all’art. 73 T.U. Droga, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Giudice, su richiesta dell’imputato, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del Lavoro di Pubblica Utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste.

Che il comma 5-ter dell’art. 73 T.U. Stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) prevede che la disposizione di cui al comma 5-bis dello stesso art. 73 T.U. Droga si applica anche nella ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5° del suddetto art. 73 T.U. Droga, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il Giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione.

Che l’art. 165 del Codice Penale prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal Giudice nella sentenza di condanna. L’art. 18-bis delle Disposizioni di Coordinamento e Transitorie del Codice Penale (Regio Decreto 28-05-1931 n. 601) stabilisce che, nei casi dell’art. 165 del Codice Penale, il Giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività, osservando, in quanto compatibile, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del Decreto Legislativo 28-08-2000 n. 274.

che il Ministro della Giustizia, con provvedimento datato 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6°, del Decreto legislativo n. 274/2000;

che l’ente presso la quale potrà essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54, comma secondo, del Decreto legislativo n. 274 del 2000;

che il Lavoro di Pubblica Utilità, consistente nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso enti od organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato ha ad oggetto prestazioni di lavoro previste dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26-03-2001.

TRA

Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo Panebianco – Presidente della Sezione Penale, delegato dal Presidente del Tribunale dott. Giuseppe Tamburini

E

la Fondazione San Giovanni Battista con sede legale a Ragusa in via Roma n. 109, tel/fax 0932-622574, C.F. e P. IVA 00240130880 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Dott. Renato Meli nato a Comiso il 06/04/1961 e domiciliato per la carica a Ragusa in via Roma, 109, presidente@fsgb.it e fsangiovannibattista@cert.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Fondazione San Giovanni Battista consente che, contemporaneamente, prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività non più di n° 2 (DUE) condannati alla pena del Lavoro di Pubblica Utilità, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 274/2000 e degli articoli di Legge richiamati in premessa.
La Fondazione San Giovanni Battista specifica che presso la sua struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26-03-2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Assistenza ai pasti, supporto ai beneficiari nelle attività di pulizia degli ambienti della struttura, sistemazione e distribuzione degli alimenti, monitoraggio del magazzino, manutenzione, decoro e cura del verde interno ai progetti di accoglienza.

TUTOR e REFERENTE: Dott. GIANCARLO SCROFANI,
Coordinatore e assistente sociale del progetto SPRAR Famiglia Amica, con sede a Ragusa in Via Carducci n. 214
nato a Ragusa il 22-09-1978,
residente a Ragusa, in Via D. Siculo n. 20/C;
tel. cell.3346894009;
E-mail: gscrofani@fsgb.it.

Art. 2

L’attività, non retribuita, in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna dal Giudice.
L’attività lavorativa deve essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Eventuali variazioni delle prestazioni di lavoro dovranno essere sottoposti all’approvazione del Giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alla Fondazione San Giovanni Battista di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
In nessun caso la prestazione di lavoro potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. La Fondazione San Giovanni Battista si impegna, altresì, affinché i condannati possano essere ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell’associazione, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 3

La Fondazione San Giovanni Battista garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di Sicurezza e di Igiene degli ambienti di lavoro, si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la predisposizione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, e deve, inoltre, garantire il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare la integrità fisica e morale dei condannati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, curando, altresì, che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico della Fondazione San Giovanni Battista, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, la Fondazione San Giovanni Battista potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 4

La Fondazione San Giovanni Battista comunicherà all’UEPE di Ragusa i nominativi dei Referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a quest’ultimi le relative istruzioni.
La Fondazione San Giovanni Battista individua nel proprio legale rappresentante il suddetto Referente.
La Fondazione San Giovanni Battista, per il tramite del suddetto legale rappresentante, individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi; questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’UEPE di Ragusa e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
I Referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE di Ragusa, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei condannati, ed ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti commessa dai condannati.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa; in tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa.
La Fondazione San Giovanni Battista consentirà l’accesso presso la propria sede ai funzionari dell’UEPE di Ragusa incaricati di svolgere l’attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che la Fondazione San Giovanni Battista si impegna a predisporre.
L’UEPE di Ragusa informerà la Fondazione San Giovanni Battista sul nominativo del dipendente incaricato di seguire l’andamento della prestazione di lavoro per ciascuno dei soggetti inseriti.
La Fondazione San Giovanni Battista si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti e degli operatori all’UEPE di Ragusa.

Art. 5

I referenti indicati all’art. 4 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione delle prestazioni di lavoro, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato all’UEPE di Ragusa, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale di Ragusa da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento della Fondazione San Giovanni Battista.
La Fondazione San Giovanni Battista potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui allo art. 8, in caso di cessazione della attività.

Art. 7

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività della Fondazione San Giovanni Battista, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’UEPE di Ragusa informa tempestivamente il Giudice che ha disposto la condanna con applicazione della pena del Lavoro di Pubblica Utilità.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, fino alla durata massima di cinque anni, in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero ed inclusa nello elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale di Ragusa; viene, inoltre, inviata, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria – Direzione generale degli Affari Penali ed al D.A.P. Roma – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna -, nonché all’UEPE competente.

Ragusa, 24 aprile 2018

il Presidente della Fondazione San Giovanni Battista
Renato Meli

il Presidente della sezione penale:
Vincenzo Panebianco
delegato dal Presidente del Tribunale