Protocollo d’intesa per collaborazioni ed interventi a favore delle donne detenute o in misura alternativa alla detenzione e dei loro figli – 28 dicembre 2012
28 dicembre 2012
tra
Comune di Venezia
Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza
Direzione Decentramento e Città Metropolitane
e
Ministero della Giustizia:
Direzione della Casa di Reclusione Donne Venezia
Direzione dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno
PREMESSO CHE:
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la Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante le norme sull’ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede:
- all’art. 17 “la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni pubbliche e private all’azione rieducativa.”
- all’articolo 45 “il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie (…) rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale. È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.”;
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All’art. 46 “ i detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo (….) agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell’articolo precedente (…)”;
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le deliberazioni dei Tribunali di Sorveglianza, poiché la medsima legge n° 354, all'art. 47, comma 7 stabilisce che “ l’affidato, per quanto possibile, si attiverà a favore della vittima del suo reato” e che le deliberazioni dei Tribunali di Sorveglianza sempre più spesso prevedono che l’affidato, in caso di assenza o impossibilità a contattare la vittima del suo reato o grave difficoltà di altro genere, presti attività gratuita in favore della collettività;
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il D.P.R. n.616/77, agli art. 22 e 23, attribuisce al Comune le funzioni amministrative riguardanti sia l’assistenza post-penitenziaria che quella a favore dei minorenni in situazioni di rischio sociale;
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la Legge n.184/83, modificata con Legge n. 149/01, prevede all’art. 1, comma 1, il diritto del minore alla propria famiglia, all’art. 2 il diritto alla sua tutela attraverso l’affidamento familiare o l’inserimento presso una comunità di accoglienza, qualora la famiglia crei pregiudizio evolutivo;
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la Legge n.285/97 detta gli orientamenti per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza ed esprime indirizzi in ordine alla realizzazione di attività di aiuto alla crescita per i bambini e i ragazzi e di supporto della funzione educante degli adulti che se ne occupano;
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la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede:
- all’art. 2, comma 3, “ i soggetti in condizioni di povertà (…) con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.”
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all’art. 19 “ i Comuni associati negli ambiti territoriali di cui all’art.8 comma 3 lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le Aziende delle Unità sanitarie Locali, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’art.4 per gli interventi sociali e sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all’art. 18 comma 6, a definire il piano di zona che individua (…) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle Amministrazioni statali, con particolare riferimento all’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia” (lettera e);
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il D.P.R. n. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
- all’art.1 “il trattamento rieducativo (…) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”
- all’art.19, comma 6: “sono assicurati ai bambini all’interno degli istituti attività ricreative e formative, proprie della loro età. I bambini inoltre, con l’intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all’esterno con i consenso della madre per lo svolgimento delle attività predette, anche presso gli asili nido esistenti nel territorio” e al comma 7 che “ quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate per aver superato i limiti di età stabiliti dalla legge o per altre ragioni (….) la Direzione dell’istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l’Assistenza all’infanzia e all’ufficio esecuzione penale esterna che assicurano (…) il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.”
- all’art. 27 che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;
- all’art. 68 “la Direzione dell’Istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o private”;
- all’art. 88 “ Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire da sei mesi prima di essa, il condannato e l’ internato beneficiano di un particolare programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di lavoro e di ambiente familiare a cui dovranno andare incontro. (….) per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale (UEPE) dei servizi territoriali competenti e del volontariato.”
- all’art. 94 “nel periodo che segue immediatamente la separazione del congiunto (..) deve essere fornito ai familiari, soprattutto di età minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali eventualmente causati dall’allontanamento del congiunto. (…) particolare cura è rivolta altresì al periodo che precede il loro ritorno.”
- all’art. 95 “negli interventi a favore delle famiglie dei detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il centro di servizio sociale per adulti (UEPE) mantiene contatti con gli organi locali competenti per l’assistenza e con gli enti pubblici e privati che operano nel settore”.
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all’art. 118 “gli interventi del servizio sociale ( UEPE) sono diretti ad aiutare i soggetti ad adempiere responsabilmente gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti (…) e sono caratterizzati da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le risorse nella realtà familiare e sociale (…) e da una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”;
- la Legge n. 62/2011, “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.” che detta ulteriori norme per la tutela dei minori con madri detenute;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n.196/1113 del 23.03.2005 ad oggetto: “Approvazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Venezia e il Ministero della Giustizia – Direzione degli Istituti di Pena di Venezia e la Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti (C.S.S.A.) di Venezia” con cui si è formalizzata una prima collaborazione riguardo alle attività svolte in ambito penitenziario;
visti i verbali d’intesa siglati in data 17.01.2006 tra l’allora Direzione Centrale Politiche Sociali, Educative e Sportive e le Direzioni di Municipalità per la parte riguardante il trasferimento di competenze sugli adulti residenti che conferma l’attribuzione alla Direzione Centrale Politiche Sociali, Educative e Sportive delle azioni di orientamento, sostegno, integrazione e reinserimento sociale riguardanti le persone in percorso giudiziario e le loro famiglie oltre che gli ex detenuti;
vista la delibera di Giunta Comunale n. 697/4882 del 21 dicembre 2007, che autorizza la stipula di un contratto di comodato immobiliare con il Consorzio Villaggio Solidale nell’ambito del progetto “Oriente” per la gestione del Pensionato Sociale destinato all’accoglienza ed all’ospitalità di lavoratrici ex detenute o poste in misura alternativa alla detenzione (Casa Giudecca);
vista la deliberazione di Giunta Comunale n.369/1937 del 13.6.2008 ad oggetto: “Disciplina degli interventi economici a sostegno del reinserimento sociale per senza dimora; persone per le quali sia cessata una condizione di privazione della libertà dovuta a misure penali; familiari di persone private della libertà; vittime di tratta; detenuti inseriti in un programma occupazionale all’interno degli Istituti di Pena e regolamentazione dei rimborsi spese di viaggio e prima sistemazione per i veneti che rientrano nel territorio regionale” che, tra i vari interventi, prevede anche la possibilità di erogare contributi economici per il sostegno di soggetti, riferiti all’ambito penitenziario, impegnati in attività di reinserimento sociale;
vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.119 del 6.10.2009, con la quale sono stati approvati, unitamente ai Piani di Orientamento Progettuale per la separazione temporanea dei minori dalla famiglia e per gli interventi di protezione e tutela in condizioni di emergenza, il Regolamento dell’Affidamento Familiare e il Regolamento dell’Inserimento dei Minori in Comunità di Accoglienza;
vista la deliberazione di Giunta Comunale del n. 271/251 del 12.03.2010 ad oggetto: “Interventi di reinserimento sociale a favore di soggetti marginali o sottoposti a misure alternative alla detenzione. Protocollo di intesa tra Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza, Direzioni di Municialità, Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, Enti, Associazioni del territorio e Organismi Religiosi” che, in particolare per gli affidati in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 L. 354/75, seguiti dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna, reitera la collaborazione con il Comune di Venezia finalizzata al loro inserimento in associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività di riparazione delle conseguenze del reato (progetto “Mi Associo”);
vista, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n.456/512 del 31.05.2010 ad oggetto: “Adeguamento della struttura organizzativa e modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che nell’allegato C così specifica, tra l’altro, le funzioni dell’Unità Operativa Complessa Area penitenziaria del Servizio Promozione Inclusione Sociale: 1. progettazione, organizzazione e gestione di interventi per ex detenuti e familiari di detenuti; 2. promozione e attivazione lavoro di rete con altri servizi della Direzione, altre Direzioni, servizi sociali delle Municipalità, servizi socio-sanitari e terzo settore; 3. interventi socio-educativi e culturali in area penitenziaria; 4. progettazione, organizzazione e gestione degli sportelli informativi e di orientamento in carcere; 5. attivazione interventi di promozione dei diritti di cittadinanza della popolazione detenuta; 6. mediazione dei conflitti e promozione della cittadinanza attiva integrata con le altre UOC;
CONSIDERATO CHE
il Comune di Venezia:
- unitamente alla Casa di Reclusione Donne di Venezia e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno da tempo sta conducendo un’importante collaborazione che ha permesso una maggiore integrazione della realtà carceraria nella comunità locale portando all’interno dell’istituto varie iniziative di natura sociale e culturale;
- collabora con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna e la Casa di Reclusione Donne di Venezia, per la predisposizione di progetti di sostegno e reinserimento sociale a favore di soggetti in prossimità del fine pena;
- in collaborazione con la Casa di Reclusione Donne di Venezia e il privato sociale, garantisce con continuità l’erogazione di una serie di contributi economici a favore delle detenute offrendo loro la possibilità di sperimentarsi in percorsi formativi finalizzati all’inserimento lavorativo ed aprendo in questo modo il carcere alla società civile;
- in collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno, promuove, in particolare, la cura e la protezione dei minori in carcere con le madri detenute, sia al momento della separazione dalla madre che nel periodo antecedente, se ritenuto necessario al benessere del bambino, tramite forme di collocamento extra-carcerario, così come previsto dal documento di lavoro denominato “Orientamenti e prassi condivise per l’attivazione di forme di accoglienza di bambini in carcere con la madre” predisposto dal Comune di Venezia Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell’Accoglienza unitamente all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna;
- unitamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ed alla Casa Reclusione Donne è componente del Gruppo Inter- istituzionale “Minori in carcere con le madri”, istituito presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia;
- ha attivato fin dal 2006 uno sportello informativo e di orientamento (Sportello Urban) rivolto a tutta la popolazione detenuta, che si è andato consolidando ed implementando negli anni anche tramite il sostegno e la partecipazione del privato sociale per quanto riguarda le attività di mediazione linguistico- culturale e le attività di consulenza fiscale;
- ha garantito, con la collaborazione del privato sociale, l’inserimento dei figli di donne detenute presso l’asilo nido comunale, esterno al carcere;
- coordina l'Unità di Valutazione composta da Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Associazione il Granello di Senape, Cooperativa Il Villaggio Globale, Cooperativa Il Cerchio e Cooperativa Rio Terà dei Pensieri, che dispone e monitora gli inserimenti presso il pensionato sociale per donne ex detenute o in misura alternativa alla detenzione denominato comunemente “Casa Giudecca”;
l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno
- contribuisce a realizzare percorsi di trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale per persone condannate e che si trovano in stato di libertà, in misura alternativa o in misura dei sicurezza o in detenzione;
- promuove le condizioni per favorire il ripristino, il sostegno e miglioramento della relazione madre-bambino, in collaborazione con i servizi di cura protezione e tutela dei minori il Centro per l'Affido e la Solidarietà familiare ed il privato sociale;
- contribuisce a creare le condizioni affinchè la pena possa essere scontata in misura alternativa alla detenzione;
- si attiva, se la detenuta è madre ed ha la prospettiva di usufruire di una misura alternativa, per il sostegno della genitorialità attraverso un percorso di riavvicinamento della donna e del figlio fuori del carcere
- ha stipulato, unitamente alla Casa Reclusione Donne, un protocollo per l’attuazione del Progetto di accoglienza di donne detenute con figli con l’Istituto Provinciale per l’infanzia S. Maria della Pietà;
- si avvale della collaborazione della Casa Giovanni XXIII della Curia Patriarcale di Venezia per l’accoglienza di donne in misura alternativa o in permesso ex art. 30 L. 354/75 o dimesse dal carcere, anche al fine di favorire spazi di incontro adeguati tra la donna detenuta madre ed i figli;
- è membro attivo dell’Unità di Valutazione per l’inserimento nel pensionato sociale del Comune di Venezia destinato a donne lavoratrici ex detenute o poste in misura alternativa alla detenzione (Casa Giudecca);
la Casa di Reclusione Donne di Venezia:
- garantisce il rispetto del dettato costituzionale, con particolare riferimento all’articolo 27 della Carta, assicurandone la concreta attuazione attraverso l’applicazione dei principi legislativi da esso derivanti, ai sensi della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- tutela i minori presenti in Istituto, ispirandosi al principio del “Superiore interesse del minore” nel rispetto dell’art. 3 della “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo”- New York 1989 - ratificata ai sensi della Legge n.176/1991;
- redige annualmente un Progetto di Istituto e coordina il regolare svolgimento delle attività in esso previste, con il coinvolgendo dell’U.E.P.E., dei Servizi Sanitari, della scuola pubblica, del privato sociale e delle associazioni di volontariato;
- individua e realizza, con il contributo dell’U.E.P.E. e di tutti i soggetti coinvolti nell’Osservazione, percorsi individualizzati di trattamento per le donne condannate con sentenza definitiva favorendo, ove possibile, i percorsi esterni;
DATO ATTO CHE
Comune di Venezia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia e Casa Reclusione Donne di Venezia ritengono opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, formalizzare con il presente atto le linee comuni di indirizzo e la disponibilità alla collaborazione andando a consolidare in tal modo una reciprocità di intenti che si attesta su una visione del carcere non come luogo separato dalla città, ma come spazio integrato nel suo tessuto in cui è attiva la rete dei servizi e dove è possibile usufruire di opportunità e risorse al fine di favorire percorsi di riabilitazione e contribuire alla ricomposizione delle fratture provocate dalla commissione del reato;
il giorno 28/12/2012 in Venezia - Mestre, presso la sede comunale di Via Verdi 36,
tra
COMUNE DI VENEZIA,
rappresentato in quest’atto dal Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell’Accoglienza dott. Luigi Gislon e dal Direttore Decentramento e Città Metropolitane dott. Sandro del Todesco Frisone,
CASA DI RECLUSIONE DONNE DI VENEZIA,
rappresentata in quest’atto dalla Direttrice dott.ssa Gabriella Straffi,
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DI VENEZIA; TREVISO E BELLUNO,
rappresentata in quest’atto dalla Direttrice dott.ssa Chiara Ghetti,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1
Il Comune di Venezia si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, a svolgere o a promuovere le seguenti attività, anche in collaborazione con il volontariato e il cooperativismo penitenziario:
- promozione di azioni di sensibilizzazione della città sulle tematiche carcerarie e di avvicinamento da parte dei cittadini a questa realtà (da svolgersi, ad esempio, tramite il “progetto scuola” che prevede l’organizzazione di incontri strutturati e tematici tra detenuti e studenti delle scuole del territorio);
- svolgimento di laboratori di attività espressive e socio-educative, organizzazione di spettacoli da tenersi all’interno dell’Istituto di pena, accompagnamenti in permesso premio alla visione di alcuni spettacoli particolarmente interessanti presenti nei cartelloni del circuito cittadino al fine di attivare opportunità di socializzazione, scambio, arricchimento culturale e momenti di riflessione con le detenute;
- apertura settimanale dello Sportello Urban al fine di garantire alle detenute informazioni e orientamento riguardo ai diritti esercitabili (sarà possibile, ad esempio, facilitare il rinnovo della carta di identità; tramite un successivo accordo con la Questura di Venezia, dare indicazioni per il rinnovo e il rilascio del permesso di soggiorno; provvedere alla richiesta di altri certificati personali; facilitare i contatti con il proprio legale o predisporre le domande per il gratuito patrocinio; ottenere indicazioni fiscali tramite la collaborazione con patronati di consulenza fiscale). Lo Sportello, inoltre, fornirà i diversi riferimenti, sia istituzionali che del volontariato sociale, presenti nel territorio in previsione delle dimissioni dal carcere e aiuterà le detenute prossime al “fine pena” a rappresentarsi i possibili scenari al momento della scarcerazione;
- erogazione di contributi economici a detenute per favorire processi di formazione e reinserimento lavorativo in carcere tramite le cooperative penitenziarie;
- coordinamento delle attività dell'Unità di valutazione per l'inserimento nel pensionato sociale del Comune di Venezia destinato a donne lavoratrici ex detenute o poste in misura alternativa alla detenzione (Casa Giudecca);
- promozione dell’inserimento in associazioni, enti ed organismi religiosi del territorio di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione per attività di giustizia riparativa in favore della collettività (progetto “Mi Associo”);
-
percorsi di reinserimento sociale per ex detenute tramite la predisposizione di progetti socio-educativi individualizzati.
Riguardo ai minori, Il Comune di Venezia si impegna, inoltre, a garantire le più adeguate forme di cura e di protezione ai bambini che vivono fino ai 6 anni in carcere con le madri detenute e/o al momento della dimissione dal carcere senza la madre, oltre che a favorire l’esercizio del diritto di relazione con i genitori ai bambini e ai ragazzi con genitore detenuto, tramite le seguenti disponibilità e attività:
- riserva di n. 2 posti negli asili nido comunali siti nella Municipalità di Venezia-Murano-Burano per l'inserimento dei bambini che vivono in carcere con le madri detenute prevedendo, inoltre, che dall'effettiva entrata in vigore della norma che prevede che i bambini possano vivere in carcere con le madri detenute fino ai sei anni, sia attivata anche una riserva di n. 2 posti nelle scuole materne comunali site nella medesima Municipalità. Si dà infine successiva disponibilità per individuare consone procedure, sia tra Direzione della Casa di Reclusione Donne di Venezia e Municipalità di Venezia Murano Burano che interne alla Municipalità stessa, al fine di ottenere, in conformità aui regolamenti vigenti, la più opportuna precedenza per gli inserimenti dei bambini presenti nel carcere;
- orientamento, formazione e supporto alle associazioni di volontariato del territorio e ai singoli volontari disponibili ad effettuare l’accompagnamento dei bambini che vivono in carcere alle attività e/o offerte esterne per favorire la loro integrazione e socializzazione;
- orientamento, formazione e supporto alle associazioni di volontariato del territorio e ai singoli volontari disponibili ad accogliere ed accompagnare i bambini/ragazzi in visita al genitore detenuto;
- gestione dei necessari progetti di cura e protezione e della temporanea accoglienza educativa del bambino che esce dal carcere senza la madre al compimento dei 6 anni, o prima se ritenuto opportuno nel suo interesse, privilegiando l’attivazione delle diverse tipologie di affidamento familiare, così come previsto dalle prassi operative individuate nel sopra citato documento di lavoro “Orientamento e prassi condivise per l’attivazione di forme di accoglienza di bambini in carcere con la madre” che viene posto di seguito al presente atto e diventa parte integrante dello stesso.
Articolo 2
La Direzione della Casa di Reclusione Donne di Venezia
- tutela, in collaborazione con l’U.E.P.E, il rapporto madre-bambino, attraverso azioni concrete e percorsi individualizzati nel rispetto delle indicazioni date dalle autorità e dai servizi competenti (Tribunale per i Minorenni, Servizi socio assistenziali e sanitari), coordinando le proprie azioni con tutti gli operatori coinvolti;
- Assicura, all’interno dell’istituto e indipendentemente dalla posizione giuridica delle persone recluse, il Trattamento Penitenziario e il rispetto della dignità umana, secondo i principi dell’art. 1 Legge 26 luglio 1975 n. 354;
- tutela i diritti delle donne detenute, anche predisponendo gli strumenti necessari affinché venga mantenuta in capo alla loro persona la titolarità e la facoltà di esercizio di tutti quei diritti che non siano in contrasto con la detenzione, art. 4 Legge 26 luglio 1975 n. 354;
- garantisce l’immediata presa in carico delle detenute nuove giunte, indipendentemente dalla loro posizione giuridica, segnalando tempestivamente, anche per vie brevi, nel rispetto delle competenze dei vari Servizi, le situazioni che richiedono interventi urgenti , artt. 13 e 14 Legge 26 luglio 1975 n. 354 – artt. 22 e 23 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- predispone e coordina, a partire dalla fase iniziale dell’esecuzione penale, l’osservazione scientifica della personalità, art. 13 co. 2 Legge 26 luglio 1975 n. 354 – artt. 27 e 28 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- individua con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti nell’Osservazione un programma individualizzato di trattamento per le donne condannate con sentenza definitiva. Favorendo, ove possibile, con il contributo dell’UEPE i percorsi trattamentali esterni, art. 13 Legge 26 luglio 1975 n. 354 – art. 29 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- garantisce, per quanto di competenza dell’Istituto, l’attuazione concreta del programma di trattamento individuato in sede di equipe dal G.O.T., artt. 13, 80, 82, Legge 26 luglio 1975 n. 354 – artt. 59, 60, 61 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- si impegna ad assicurare agli operatori dell’U.E.P.E. e dei vari Servizi la possibilità di effettuare colloqui con le detenute in spazi idonei;
- favorisce e tutela con particolare attenzione, anche attraverso la predisposizione di appositi spazi, gli incontri con i familiari, con particolare riguardo alla presenza di minori e agli incontri madre/bambino - artt. 18, 28 e 45 Legge 26 luglio 1975 n. 354 - artt. 37, 38, 38 e 61 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- si impegna ad assicurare alle detenute l’assegnazione al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Penitenziaria, nel rispetto della Legge e garantendo la turnazione, artt. 15 e 20 Legge 26 luglio 1975 n. 354 - artt. 47, 49 e 50 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- si rende disponibile ad azioni volte a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alle tematiche detentive e alle misure alternative, predisponendo adeguati spazi per incontri tra allievi delle scuole medie superiori, detenute e operatori penitenziari – art. 17 Legge 26 luglio 1975 n. 354, art. 68 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230;
- garantisce azioni di supervisione e controllo, coordinando gli interventi con l’U.E.P.E., su tutte le attività svolte all’interno dell’Istituto dalla scuola pubblica, dal privato sociale e dalle associazioni di volontariato, con particolare riferimento a tutte le azioni e i progetto che coinvolgono i minori;
- rende possibile lo svolgimento delle attività organizzate dal Comune di Venezia sia tramite la messa a disposizione di spazi idonei allo scopo, sia organizzando periodici incontri istituzionali di coordinamento con gi operatori penitenziari coinvolti nei vari interventi.
Articolo 3
La Direzione dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno si impegna a:
- prendere in carico tutte le donne in misura alternativa alla detenzione, predisponendo un programma individualizzato che favorisca un processo di responsabilizzazione, di riflessione sul reato, sulle conseguenze e sulla necessità di un percorso riparativo e di rispetto della legalità e relazionando alla magistratura di sorveglianza;
- promuovere azioni di sensibilizzazione della città sulle tematiche della legalità e dell’esecuzione penale esterna , anche attraverso interventi specifici nelle scuole superiori;
-
garantire la collaborazione alla Direzione Casa Reclusione Donne per l’attività di osservazione e trattamento attraverso:
- la presa in carico di tutte le donne detenute con sentenza definitiva, o internate sia in presenza che in assenza di figli e delle donne detenute in misura cautelare con figli, segnalate dalla Direzione Casa Reclusione;
- una presenza plurisettimanale nell’istituto penitenziario di assistenti sociali, al fine di offrire alle detenute un riferimento certo, un orientamento sui possibili scenari post-detentivi, un sostegno alle relazioni familiari;
- la partecipazione alle riunione dell’equipe di osservazione e trattamento presso la Casa Reclusione Donne per l’elaborazione di progetti individuali,
- l’informazione e la consulenza ai servizi sociosanitari territoriali circa il contesto penitenziario, funzioni dei diversi soggetti, accesso alle misure alternative ed alle risorse, procedure previste;
- l’attivazione di una rete di interventi con il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti istituzionali e del privato sociale (servizi di tutela minori, associazioni di volontariato, questure, ULSS, Tribunale per Minorenni, avvocati) al fine di favorire ove possibile il mantenimento o il ripristino del rapporto madre-bambino;
- la collaborazione con i servizi di cura, protezione e tutela minori in presenza di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
- la predisposizione, in accordo con i servizi sociali territorialmente competenti, degli incontri madre detenuta e figlio/i, in luogo esterno al carcere e ritenuto idoneo, anche attraverso la richiesta al magistrato di sorveglianza di appositi permessi di cui all’art. 30 L. 354/75.
- erogare borse lavoro per affidate in prova per casi particolari, con appositi programmi e compatibilmente con le risorse disponibili, per favorire processi di formazione e reinserimento lavorativo tramite le cooperative sociali;
- promuovere e monitorare l’inserimento in associazioni, enti ed organismi religiosi del territorio di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione per attività di giustizia riparativa in favore della collettività (progetto “Mi Associo”);
- partecipare con un proprio referente alle attività dell’Unità di Valutazione per l’inserimento nel pensionato sociale del Comune di Venezia destinato a donne lavoratrici ex detenute o poste in misura alternativa alla detenzione (Casa Giudecca), attraverso la presentazione del caso, l’accompagnamento all’ingresso, il monitoraggio dell’inserimento e l’attivazione risorse per progetti di autonomia;
- contribuisce a realizzare, anche in collaborazione con la Casa Reclusione Donne, al progetto di accoglienza “ Liberi di crescere” per donne detenute con figli, promosso dall’Istituto Provinciale per l’Infanzia “ S. Maria della Pietà”;
- promuovere percorsi di reinserimento sociale per ex detenute tramite la predisposizione di progetti socio-familiari individualizzati;
- collabora nella gestione degli eventuali progetti rivolti ai minori che escono dal carcere senza la madre nei termini previsti dal sopra citato documento di lavoro “Orientamento e prassi condivise per l'attivazione di forme di accoglienza di bambini in carcere con la madre”.
Articolo 4
La Direzione della Casa di Reclusione Donne di Venezia, la Direzione dell'Ufficio di Esecuzione penale Esterna e il Comune di Venezia riconoscono le reciproche funzioni riguardo ai progetti di reinserimento sociale delle detenute. Essi si impegnano pertanto a dare continuità alle collaborazioni in atto ed, in particolare, la Direzione della Casa di Reclusione Donne e la Ditrezione dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna si impegnano ad attivare con continuità modalità di segnalazione delle detenute dimittende residenti nel Comune di Venezia al Servizio Promozione Inclusione Sociale – U.O.C. Area Penitenziaria – della Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza al fine di favorire i loro percorsi di reinserimento sociale.
Articolo 5
Il presente atto avrà validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino a richiesta di modifica o disdetta di uno dei soggetti firmatari.
Articolo 6
Al termine di ogni anno viene previsto un incontro di verifica tra i soggetti firmatari al fine di valutare congiuntamente i risultati della collaborazione formalizzata tramite il presente atto.
Per il Comune di Venezia
Il Direttore Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza
dott. Luigi Gislon
Il Direttore Decentramento e Città Metropolitane
dott. Sandro Del Todesco Frisone
Per la Casa di Reclusione Donne di Venezia
la Direttrice dott.ssa Gabriella Straffi
per l'Ufficio dii Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno
la Direttrice dott.ssa Chiara Ghetti
Ministero della Giustizia
U.E.P.E. di Venezia, Treviso e Belluno
Comune di Venezia
Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza
Servizio Promozione Inclusione Sociale
Orientamenti e Prassi condivise per l'attivazione di forme di accoglienza sul territorio dei bambini in carcere con la madre
Gli orientamenti oggetto del presente documento si riferiscono ai bambini in carcere con la madre che necessitano di essere accolti, prioritariamente in famiglie affidatarie, al momento dell'uscita o durante la loro permanenza nella Casa Reclusione Donne di Venezia.
I destinatari sono i bambini o-6 anni in carcere con le madri
- residenti nel Comune di Venezia;
- residenti in altri comuni italiani;
- mai residenti in Italia;
PROCEDURA DIRETTA AD ATTIVARE L'ACCOGLIENZA
- l'U.E.P.E riceve dalla Direzione della Casa di Reclusione Donne la segnalazione della presenza di un minore con età prossima a quella massima prevista per la permanenza;
- l'U.E.P.E, in collaborazione con gli operatori della Casa Reclusione Donne, raccoglie le dichiarazione della donna, si attiva per verificare l'esistenza di parenti entro il quarto grado e raccoglie la relativa documentazione (se in possesso) riguardante la ricostruzione della tipologia delle relazioni tra gli eventuali parenti e il minore;
- qualora i parenti dimorino in territori diversi da quello di competenza dell'U.E.P.E di Venezia, Treviso e Belluno, quest'ultimo chiede la collaborazione all'U.E.P.E territorialmente competente;
- nel caso in cui U.E.P.E, nell'ambito di tale verifica, dovesse cogliere la presenza di elementi di criticità rispetto alle possibilità protettive del contesto parentale entro il quarto grado nei confronti del minore, viene coinvolto il servizio sociale territorialmente competente per valutare insieme detti elementi di criticità:
- qualora si convenga sulla presenza di accertati elementi di non affidabilità dei parenti entro il quarto grado e permanga la decisione della madre di affidare comunque il figlio a detti congiunti, il servizio sociale territorialmente competente segnala la situazione di possibile pregiudizio per il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
- nel caso in cui, invece, la madre convenga sull'inaffidabilità dei parenti entro il quarto grado e quindi dia il proprio consenso per latro idoneo collocamento del figlio, si procede come nei casi di mancata presenza dei parenti entro il quarto grado.
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Laddove non siano presenti parenti entro il quarto grado, l'U.E.P.E procede nel seguente modo:
- chiede esplicito e formale consenso alla madre per procedere a reperire idonea accoglienza per il minore;
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verifica la competenza per la presa in carico del minore, in relazione alla residenza dello stesso, così come di seguito indicato:
- per i residenti nel Comune di Venezia: le Municipalità di riferimento
- per i residenti in altri Comuni i servizi sociali del comune dell'ultima residenza utile;
- per i “mai” residenti in Italia: Comune di Venezia – Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza – che provvede ad attivare quanto definito per i minori stabilmente domiciliati;
- segnala ai servizi territoriali competenti l'eventuale presenza di persone di fiducia della madre. Nel caso in cui sia presente una relazione significativa tra il bambino e un volontario operante all'interno della Casa Reclusione Donne e lo stesso si renda disponibile ad accoglierlo in affido familiare, questa disponibilità viene segnalata al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comune di Venezia per l'avvio del percorso diretto all'acquisizione dell'idoneità all'affido familiare;
- nel caso in cui il minore non abbia alcuna residenza, né stabile dimora in altro comune italiano, l'U.E.P.E inoltra la richiesta di reperire una risorsa accogliente e/o di valutazione della risorsa già individuata, al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comune di Venezia.
RUOLO DEI DIVERSI SOGGETTI DURANTE L'ACCOGLIENZA:
Ad accoglienza del minore avviata, si costituisce un gruppo di lavoro composto da:
- in caso di affido eterofamiliare: operatori del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare del Comune di Venezia che seguono la famiglia affidataria, operatori che seguono le problematiche della madre come detenuta (U.E.P.E e Equipe Trattamentale), operatori della Municipalità o del Comune che segue il progetto di cura e protezione del bambino.
- In caso di accoglienza in casa famiglia: operatori che seguono le problematiche della madre come detenuta (o dell'U.E.P.E o dell'Equipe Trattamentale), operatori della Municipalità o del Comune che segue il progetto di cura e protezione del bambino:
Tale gruppo di lavoro si incontra periodicamente per monitorare l'andamento del percorso:
Al momento dell'uscita della madre dall'istituto di pena, qualora di valuti che l'accoglienza del minore debba proseguire, il gruppo di lavoro modifica la sua composizione come segue:
- in caso di fine pena, per le donne residenti nel Comune di Venezia, tramite richiesta degli operatori dell'U.E.P.E, vengono inclusi gli operatori della U.E.P.E Area Penitenziaria del Servizio Promozione ed Inclusione Sociale al fine di offrire alla donna la possibilità di una presa in carico (per un massimo di 18 mesi);
- in caso di uscita in misura alternativa alla detenzione il gruppo di lavoro è costituito da operatori U.E.P.E, operatori del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare e operatori della Municipalità o del Comune che segue il progetto di cura e protezione del bambino.
Qualsiasi sia la situazione nella quale si trova la donna, il gruppo di lavoro deve predisporre un progetto finalizzato al ricongiungimento madre/figlio