Protocollo d’intesa tra Anci e Ministero della giustizia su promozione programma sperimentale per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie di protezione ambientale e di recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi da parte dei soggetti in stato di detenzione e di modelli locali di gestione integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti nelle comunità penitenziarie territoriali - 5 aprile 2018

5 aprile 2018

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

"Promozione di un programma sperimentale per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie di protezione ambientale e di recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi da parte dei soggetti in stato di detenzione e di modelli locali di gestione integrata del ciclo di raccolta dei rifiuti nelle comunità penitenziarie territoriali”

VISTI

  • la legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà'';
  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
  • la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";
  • l'art. 1, comma 659 e comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
  • la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
  • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102 “Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547”;
  • il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017, recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

Premesso che

  • l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.), in base alle previsioni dell'art. 1 del suo Statuto, costituisce il sistema di rappresentanza dei Comuni, ne promuove lo sviluppo e la crescita, ne tutela e ne rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni; svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani; promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; presta informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati; gestisce progetti e programmi di diversa natura;
  • nel quadro degli scopi previsti dalle leggi in materia di Ordinamento Penitenziario, il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), promuove l'attività lavorativa in favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all'art. 27 della Costituzione;
  • il lavoro rappresenta uno degli elementi del trattamento penitenziario finalizzati al reinserimento sociale dei detenuti ed al conseguente abbattimento del rischio di recidiva, in conformità alle finalità degli artt. 15 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";
  • lo svolgimento di attività gratuite a favore della collettività e dell'ambiente rappresenta una delle possibili modalità in cui si estrinseca la finalità riparativa della pena;
  • il lavoro di pubblica utilità costituisce uno strumento previsto dal Legislatore per il perseguimento dei suddetti obiettivi ed, in particolare, secondo il disposto di cui all'art. 21, comma 4 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rappresenta una modalità di attuazione del programma di trattamento dei detenuti ammessi al lavoro all'esterno, i quali "possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato".

Rilevato che

  • il D.A.P., quale "cellula" sociale delle comunità sulle quali insistono gli istituti penitenziari, pone grande attenzione ai temi relativi al patrimonio ambientale ed al riciclo dei rifiuti e sensibilizza tutte le strutture presenti sul territorio ad incrementare i livelli di raccolta differenziata ed a sviluppare spazi occupazionali in tale settore per le persone ristrette;
  • le modalità di calcolo della tassa sui rifiuti applicate agli istituti penitenziari dislocati sul territorio nazionale presentano, attualmente, differenze particolarmente significative;
  • il costante monitoraggio eseguito dal D.A.P. ha consentito di osservare come siano ormai diffusi, in ambito carcerario, esempi virtuosi di buone prassi nella gestione del ciclo dei rifiuti, tali da rendere auspicabile un coinvolgimento, in termini di compartecipazione diretta, delle persone ristrette e del personale degli indotti carcerari locali, anche fuori dal contesto inframurario, previ accordi con i Comuni e con le Aziende che gestiscono il servizio, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale di ispirazione costituzionale; i rifiuti alimentari, ivi inclusi quelli derivanti da generi alimentari potenzialmente edibili, costituiscono generalmente la principale frazione di rifiuto prodotta all'interno degli istituti penitenziari;
  • la copertura economica per l'introduzione di riduzioni tariffarie legate all'avvio dei progetti in esame all'interno degli istituti penitenziari deve essere assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Considerato che

  • l'A.N.C.I., a livello regionale e locale, può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto nell'attuazione delle politiche volte alla salvaguardia dell'ambiente ed al contrasto del fenomeno criminale, anche agevolando lo scambio di buone pratiche;
  • il D.A.P., a tale fine, mira a consolidare la rete di contatti tra gli istituti penitenziari e gli Enti locali, allo scopo di favorire nuove opportunità occupazionali per la popolazione ristretta, di contribuire a sviluppare nei detenuti un senso etico di rispetto per l'ambiente e per i territori che ospitano le strutture penitenziarie, di garantire una tendenziale omogeneità nella commisurazione delle tariffe applicate dai Comuni per la gestione del ciclo dei rifiuti, che attualmente presenta significativi squilibri tariffari, con l'obiettivo di giungere ad un loro significativo abbattimento tramite accordi a livello locale.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA

E

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

Il presente accordo di collaborazione ha come oggetto:

  1. la promozione ed attuazione di un programma sperimentale, a partire dai Comuni capoluogo delle città metropolitane, per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie di protezione ambientale e di recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi, da parte dei soggetti in stato di detenzione in favore delle comunità locali;
  2. la promozione di modelli locali di gestione dei rifiuti nelle comunità penitenziarie territoriali ispirati ai principio della "gerarchia dei rifiuti", secondo quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
(Finalità)

Le finalità sono quelle di:

  1. incrementare le opportunità di lavoro e di formazione lavorativa tra detenuti ed internati, anche in forma di volontariato, per la tutela dell'ambiente ed il recupero del decoro di spazi pubblici ed aree verdi (eco-volontari);
  2. favorire e stimolare l'avvio di progetti che coinvolgano la popolazione carceraria nella corretta gestione dei rifiuti, ivi inclusi quelli volti ad attuare misure di prevenzione, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo;
  3. implementare e condividere le conoscenze relative alle modalità di gestione dei rifiuti, anche in relazione al tributo locale, all'interno degli istituti penitenziari ed agevolare lo scambio di buone prassi nel settore.

Art. 3
(Attività)

  1. l'A.N.C.I. si impegna a promuovere, in ogni forma e modo ritenuti idonei, contatti tra i Comuni d'Italia sedi di istituti penitenziari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, in modo da consentire la più ampia diffusione delle iniziative intraprese, in funzione della realizzazione degli obiettivi perseguiti dal presente Protocollo, tenendo informato il D.A.P. di tali iniziative;
  2. il D.A.P. si impegna a proseguire nell'opera di impulso già autonomamente avviata; ad individuare le buone pratiche su rutti i territori e promuoverne l'estensione ad altre comunità locali; a favorire modelli strutturali di partecipazione della comunità ristretta alla salvaguardia dell'ambiente che ospita gli istituti (sussidiarietà orizzontale), aggiornando semestralmente l'A.N.C.I. sui risultati ottenuti;
  3. le parti si impegnano a favorire la partecipazione a specifici bandi europei;
  4. le parti si impegnano promuovere progetti da finanziare anche attraverso la Casse delle Ammende e nel rispetto dello statuto della medesima Cassa.

Art. 4
(Unità paritetica di gestione)

A.N.C.I. e D.A.P. danno vita ad una Unità paritetica di gestione composta da due membri per ciascuna delle parti, designati dalle stesse. L'Unità paritetica si dota di un programma dei lavori da aggiornare annualmente e si avvale di una segreteria tecnica con sede presso il D.A.P., composta da un funzionario contabile, un funzionario, un ispettore e due assistenti di Polizia penitenziaria, senza esonero dalle attività dai medesimi svolte.

Art. 5
(Compiti dell'Unità paritetica di gestione)

L'Unità paritetica di gestione si occupa di fornire gli indirizzi, il supporto e le linee guida per l'attuazione delle attività previste dal Protocollo d'Intesa ed ha i seguenti compiti:

  1. monitora l'andamento dell'operatività del Protocollo e delle Convenzioni sull'intero territorio nazionale, anche attraverso l'elaborazione di rapporti periodici;
  2. verifica ed analizza i dati qualitativi e quantitativi acquisiti;
  3. elabora ed adotta proposte per eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l'attuazione delle Convenzioni;
  4. agisce quale organo di indirizzo per gli Enti Locali nelle materie oggetto del presente Protocollo d'intesa;
  5. esamina ed esprime valutazioni sugli atti e i documenti nelle materie oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
  6. promuove gli accordi a livello locale, valutandone la corrispondenza con gli obiettivi fissati nel presente Protocollo d'Intesa;

Art.6
(Durata)

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha la durata di anni 3 (tre), tacitamente rinnovabile, salvo formale recesso di una delle due parti da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza stabilita.

Art. 7
(Controversie)

Le Parti si impegnano a dirimere ogni eventuale conflitto interpretativo o applicativo del presente Protocollo in ossequio ai principi di lealtà e collaborazione istituzionale.

Art. 8
(Modifiche ed integrazioni)

Il presente protocollo potrà essere modificato e/o integrato mediante successivi accordi sottoscritti dalle parti.

Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)

Dell'attuazione del presente protocollo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 5 aprile 2018

Antonio De Caro
Presidente ANCI

Andrea Orlando
Ministro della Giustizia