Protocollo per l’accesso al Sistema Informativo del Casellario da parte degli organi della magistratura militare, per le finalità di cui agli art. 3 e 21 del d.p.r. 313/2002 - 7 novembre 2014

7 novembre 2014

tra

il Ministero della Difesa con sede in Roma Via XX Settembre n° 8 - 00187 Roma, rappresentato  dall’ Amm.  Div. Ruggiero DI BIASE, in qualità di Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati della Difesa;

e

il Ministero della Giustizia con sede in Roma Via ARENULA n° 70 - 00186 Roma rappresentato dal Cons. Raffaele PICCIRILLO, in qualità di Direttore Generale della Giustizia Penale.

Premessa

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n° 313 – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” (d'ora in poi T.U.);

visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della Giustizia (pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbario 2007), recante "le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002" (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007);

visti gli artt. 3 e 5 del T.U. che disciplinano l'iscrizione e l'eliminazione dei provvedimenti giudiziari nel casellario giudiziale;

visto l'articolo 15 del T.U. che dispone che l'ufficio iscrizione presso l'autorità giudiziaria provvede all'iscrizione o all'eliminazione dei provvedimenti giudiziari emessi;

visto l'articolo 21 del T.U. che dispone che, per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscano dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni riferite ad un determiinato soggetto e che, previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisca dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone;

ritenuto che le disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 3, lett a), del decreto dirigenziale 25 gennaio 2007, possono essere superate, per le autorità giudiziarie militari, mediante l'interconnessione tra le reti del Ministero della Giustizia e quella del Ministero della Difesa, realizzata in conformità alle regole tecniche e di sicurezza (definite nell'allegato tecnico C) al presente protocollo;

Considerato che a seguito di detta interconnessione possono essere istituiti uffici iscrizione presso le autorità giudiziarie militari, con compiti in materia di iscrizione, eliminazione e certificazione,  secondo le disposizioni  stabilite nel decreto 25/1/2007;

Ritenuto che restano ferme le disposizioni transitorie di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a), b) e c) che assegnano all'ufficio locale una competenza in materia di iscrizione dei provvedimenti giudiziari emessi dalla magistratura militare di sorveglianza e di quelli emessi  dal pubblico ministero;

Considerato che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la stipula di accordi tra amministrazioni per disciplinare  lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che l'art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell'Amministrazione Digitale”, disciplina l'accessibilità dei dati di una pubblica amministrazione da parte di altre Amministrazioni;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 -  Oggetto

  1. La presente  convenzione è diretta a consentire agli Uffici Giudiziari Militari l'accesso al Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.) per l'iscrizione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 del T.U. del casellario e per l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del medesimo T.U.
  2. L'accesso  al SIC è consentito  in particolare:
    1. agli organi requirenti: Procura generale militare presso la Suprerna Corte di     Cassazione, Procura generale presso la Corte militare d'Appello e Procure     militari presso i Tribunali militari;
    2. agli organi giudicanti: Corte militare d'Appello, Tribunali militari e Tribunale     militare di sorveglianza.
  3. L'accesso al SIC avviene con le modalità stabilite dal decreto 25 gennaio 2007 e mediante una interconnessione tra le reti del Ministero della Giustizia e quella del Ministero della Difesa, realizzata in conformità alle regole tecniche e di sicurezza (definite nell'allegato tecnico C).

Art. 2 - Accesso al sistema

Le modalità per consentire l'accesso al sistema da parte degli Uffici giudiziari militari sono disciplinate agli articoli da 6 a 9 del decreto 25/1/2007.

Art. 3 -Avvio del servizio iscrizione

Presso ciascun ufficio giudiziario sono costituiti uno o più uffici iscrizione con provvedimento del dirigente che ne  nomina il responsabile e ne disciplina il funzionamento secondo le competenze e le responsabilità assegnate dal T.U. e dall’articolo 13 del decreto 25/1/2007.
Le modalità operative del servizio sono contenute nella circolare n. 306 del 15 gennaio 2007 di cui all’allegato A al presente protocollo.

Art. 4 -Disposizioni in materia di iscrizioni

L'iscrizione dei provvedimenti nel sistema è disciplinato dagli articoli  14, 15 e 16 del decreto 25 gennaio 2007.
Ai sensi  dell'articolo 18, comma 3 lettere  a), b) e c), i provvedimenti giudiziari emessi dalla magistratura militare di sorveglianza e quelli emessi dal pubblico ministero sono trasmessi all'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita la iscrizione. Per le persone nate all'estero la competenza è dell'ufficio locale di Roma.

Art. 5 - Eliminazione delle iscrizioni

I provvedimenti iscritti nel sistema sono eliminati secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto  25 gennaio 2007.

Art. 6 - Acquisizione diretta dei certificati del casellario giudiziario

I certificati di cui all'articolo 21 del T.U. sono acquisiti secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto  25 gennaio 2007.
Le modalità operative del servizio sono contenute nella circolare n. 2209 del 27 aprile 2007, di cui all'allegato B al presente protocollo.

Art. 7 - Acquisizione dei certificati dei carichi pendenti

L'acquisizione dei certificati dei carichi pendenti è disciplinata dall'articolo 24 del decreto 25 gennaio 2007.

Art. 8 - Controllo e verifica degli accessi e delle operazioni svolte

L'articolo 10 del decreto 25 gennaio 2007 disciplina la tracciabilità delle operazioni effettuate sul sistema e l'istituzione dei registri delle  attività e dei certificati.

Art. 9 - Modalità di interconnessione tra le reti della giustizia e della magistratura militare

L’interconnessione è effettuata con le modalità indicate nell’allegato tecnico C al presente protocollo.

Art. 10 - Norma finale

Il presente protocollo ha validità fino all'emanazione del decreto dirigenziale che disciplina le modalità tecnico-operative per l'attuazione dell'interconnessione tra le reti del Ministero della Giustizia e quelle del Ministero della Difesa.

Roma, 7 novembre 2014

Ministero della Giustizia   
Cons. Raffaele PICCIRILLO

Ministero della Difesa
Amm.Div Ruggiero DI BIASE