Protocollo operativo tra il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria dell'Umbria e il Tribunale di Terni per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità - 18 maggio 2014
18 maggio 2011
NOTA: Il Protocollo operativo per l’applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità è stato firmato separatamente, nello stesso giorno, dai presidenti di quattro Tribunali. È parso inutile resplicare lo stesso identico testo, perciò degli attori se ne da atto nell'intestazione e nella sezione delle firme.
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
PROVVEDITORATO REGIONALE PER L’UMBRIA - PERUGIA
Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna
e
TRIBUNALE DI TERNI
TRIBUNALE DI SPOLETO
TRIBUNALE DI ORVIETO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Protocollo operativo per l’applicazione del Lavoro di Pubblica Utilità
tra il Tribunale di Terni / Orvieto / Spoleto / Perugia rappresentato dal Presidente e il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria rappresentato dal Provveditore Regionale dott.ssa Ilse Runsteni
Premesso che a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 28 Agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace e, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145, dell’art. 224 bis del D.Lgs. n 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), dell’art. 73, comma 5 bis, D.P.R. 309/90, degli artt. 186 comma 9 bis, 187, comma 8 bis, il Giudice può applicare su richiesta dell’imputato, ovvero se l’imputato non si oppone, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ovvero presso Centri Specializzati di lotta alle dipendenze;
Considerato che nelle fattispecie di cui all’art. 73, comma 5 bis, D.P.R. 309/90 il controllo sull’effettivo svolgimento dl lavoro di pubblica utilità è di esclusiva competenza degli Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna; che gli artt. 186 comma 9 bis, 187, comma 8 bis prevedono che il controllo sull’effettivo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità può essere affidato ai competenti Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna o in alternativa all’Autorità di Pubblica Sicurezza;
Considerato che l’applicazione del LPU viene disciplinata attraverso convenzioni stipulate tra i Tribunali, su delega del Ministero della Giustizia, e gli Enti pubblici o Associazioni sopra citate;
Considerato inoltre che la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna - D.A.P. - con circolari 16 marzo 2006 n. 0095032, 7 maggio 2007 n. 0143706, ha impartito agli Uffici Esecuzione Penale Esterna direttive sull’applicazione del lavoro di pubblica utilità a seguito dell’entrata in vigore della L. 21 febbraio 2006 n. 49; viste inoltre le successive circolari 2 febbraio 2009 n. 41504, 14 gennaio 2010 n.1669, e 11 aprile 2011 n.° 0146397, con le quali la Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna impartisce ulteriori direttive;
Considerato che le citate disposizioni investono gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna anche di un ruolo di promozione circa l’effettiva applicazione della disciplina vigente in materia di lavoro di pubblica utilità, in quanto “attori primari” dell’esecuzione penale esterna;
Con il presente protocollo si intendono definire le linee operative di collaborazione tra Uffici di Esecuzione Penale Esterna dell’Umbria (Ufficio E.P.E. presso il PRAP e Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna di Perugia e di Spoleto) e il Tribunale di Terni / Orvieto / Spoleto / Perugia per quanto attiene alle attività di competenza degli U.E.P.E.
Si concorda pertanto quanto segue:
- L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna presso il Provveditorato Regionale, su richiesta del Tribunale, offre il proprio contributo professionale per la definizione di Convenzioni con Enti e Associazioni del Territorio, in collaborazione con gli Uffici locali di Esecuzione Penale Esterna. Nella fase applicativa, L’U.E.P.E. presso il P.R.A.P. coordina e monitora l’attività degli Uffici locali .
- Il Tribunale si impegna a trasmettere copia delle Convenzioni sottoscritte con Enti e Associazioni del proprio circondario all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna presso il P.R.A.P. che ne informerà gli Uffici locali.
- il Tribunale si impegna a sensibilizzare i Giudici che emetteranno la sentenza o il decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità affinché indichino espressamente l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna locale al quale viene assegnato il compito del controllo sull’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, tenendo conto della suddivisione territoriale di cui alla tabella A (che si allega al presente protocollo operativo) del D.M. 11 giugno 2010 attuativo dell’ art. 72 L . 25 luglio 1975, 354 così come modificata dalla L . 27 luglio 2005 , 154 art. 3, nella quale viene definita la ripartizione territoriale della competenza degli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna rispettivamente di Perugia e di Spoleto ed avuto riguardo al luogo dove il lavoro di pubblica utilità viene effettivamente espletato.
- Il provvedimento (sentenza o decreto penale) sarà trasmesso dalla cancelleria del giudice all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna individuato quale autorità incaricata per il controllo, congiuntamente al relativo “Accordo Individuale” contenente il piano d’impiego.
- Nel caso in cui il condannato venga avviato al Lavoro di Pubblica Utilità presso Enti o Associazioni non già convenzionati preventivamente, la convenzione e l’accordo individuale verranno trasmessi all’UEPE contestualmente all’invio del provvedimento.
- La direzione dell’U.E.P.E. competente per territorio, alla ricezione della sentenza o del decreto penale di condanna nel quale sia assegnato all’UEPE il compito di controllo sull’effettivo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità, assegna formalmente l’incarico ad un assistente sociale, il quale:
- provvede ad esercitare la propria funzione di controllo sul corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, intendendosi per tale il serio impegno del soggetto nello svolgimento dell’attività di pubblica utilità . L’assistente sociale eserciterà tale funzione , utilizzando le modalità e gli strumenti pertinenti al proprio mandato istituzionale e professionale , in conformità a quanto disposto dall’art.118 del D.P.R. 30 giugno 2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, con particolare riferimento al comma 8 del citato articolo (”In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente agli impegni che derivano dalla misura alla quale sono sottoposti...etc.”)
- coadiuva il condannato nella redazione di eventuali istanze da sottoporre al giudice al fine di coniugare le esigenze di lavoro, studio ,famiglie e salute con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- si rapporta, di regola, con il referente incaricato presso l’Ente, e con il condannato stesso intervenendo nel caso in cui vengano segnalate difficoltà individuali che rendano necessario l’intervento professionale del servizio sociale, sia nella fase di avvio dell’attività sia, se necessario in relazione a circostanze sopravvenute, durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
- provvede a dare al Giudice dell’Esecuzione la notizia circa le assenze ingiustificate comunicate dal referente, ovvero di ogni altro comportamento incompatibile con l’esecuzione del piano di lavoro concordato, comunque verificato, che possa comportare la revoca del provvedimento. Prima di tale comunicazione l’assistente sociale incaricato provvederà ad invitare il condannato al responsabile adempimento agli impegni derivanti dalla misura al quale è sottoposto.
- provvede ad esercitare la propria funzione di controllo sul corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, intendendosi per tale il serio impegno del soggetto nello svolgimento dell’attività di pubblica utilità . L’assistente sociale eserciterà tale funzione , utilizzando le modalità e gli strumenti pertinenti al proprio mandato istituzionale e professionale , in conformità a quanto disposto dall’art.118 del D.P.R. 30 giugno 2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, con particolare riferimento al comma 8 del citato articolo (”In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti, nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente agli impegni che derivano dalla misura alla quale sono sottoposti...etc.”)
Al termine dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, acquisita tramite il condannato la relazione del referente dell’Ente, il direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna archivia l’incarico.
Perugia, 18 maggio 2011
Il Presidente del Tribunale di Terni
Girolamo Lanzellotto
Il Presidente del Tribunale di Orvieto
Edoardo Cofano
Il Presidente del Tribunale di Spoleto
Roberto Laudenzi
Il Presidente del Tribunale di Perugia
Aldo Criscuolo
Il Provveditore regionale
Ilse Runsteni