Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TREVISO e la Fondazione Maria Rossi onlus - 20 marzo 2018 - 26 febbraio 2024

26 febbraio 2024

Tribunale di TREVISO

FONDAZIONE “MARIA ROSSI” ONLUS

 

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del d. l.vo 28 agosto 2000 n. 274 e
dell’art.2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla l. 120/2010 e
messa alla prova ai sensi dell’art.3 l.67/2014.

Premesso

  • che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che la Fondazione “Maria Rossi” ONLUS presso la cui sede Casa Amica di Fregona (TV) potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e con verbale del Consiglio di Amministrazione n.110/2018 del 21/02/2018 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa e la Fondazione “Maria Rossi” ONLUS nella persona del Presidente pro tempore dott. Ivan Michelet si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art.8 della L.67/2014, prestino, fino ad un massimo di 2 in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso la sua struttura Casa Amica di Fregona (TV) l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • supporto ai servizi di manutenzione locali e assistenza alla persona
  • supporto ai servizi di ristorazione, cucina, animazione

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Il Direttore di Casa Amica: dott. Franco Bernardo

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati/imputati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato/imputato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

L’Ente Fondazione “Maria Rossi” ONLUS si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata sino al 31/12/2020.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 20 marzo 2018

per il Ministero della giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Aurelio Gatto

per Fondazione Maria Rossi ONLUS
Il Presidente
Ivan Michelet

 


CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL’ART.3 L.67/2014

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regolamenta le disposizioni dell’art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la “messa alla prova” dell’imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che la Fondazione Maria Rossi ONLUS presso la cui sedi potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo e con provvedimento del Presidente n.1 del 11/01/2018 ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto Presidente del Tribunale di Treviso, giusta la delega di cui in premessa e la Fondazione Maria Rossi ONLUS nella persona Presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Ivan Michelet si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell’accettazione formale, che 2 condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati “messi alla prova” di cui all’art.8 della L.67/2014, prestino, anche in contemporanea, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso la sua struttura di Fregona l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è così individuata:

  • Manutenzione di immobili e del verde
  • Manutenzione parco veicoli dell’Ente
  • Supporto al personale di assistenza

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

il Direttore dott. Bernardo Franco

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e mentale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La Fondazione Maria Rossi ONLUS si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del condannato rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 e sarà rinnovabile previo accordo delle parti contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso, 20-26 febbraio 2024

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Treviso delegato
Dott. Francesco Sartorio

Per la Fondazione Maria Rossi ONLUS
Il Presidente
Dott. Ivan Michelet

documento firmato digitalmente