Protocollo operativo tra Ministero della giustizia, Regione Puglia, Anci Puglia e Tribunali di sorveglianza di Bari, Lecce, Taranto - 29 maggio 2014

29 maggio 2014

  • Considerato in premessa che le parti impegnate nel presente Accordo ritengono fondamentale nell’attuale fase del sistema penitenziario italiano prevedere forme di collaborazione che permettano di realizzare in modo più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento delle persone condannate alla reclusione;
  • Richiamati quali parti integranti del presente protocollo gli accordi sottoscritti dalle parti (Protocollo d’intesa tra Regione Puglia e  Ministero della Giustizia del 20 febbraio 2008; Accordo operativo tra Regione Puglia e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia del 14 dicembre 2012; Protocollo d’intesa tra il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) Puglia del 17 giugno 2013, accordi che le impegnano collaborare per realizzare in modo più puntuale le previsioni costituzionali in tema di reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate alla reclusione o sottoposte alle sanzioni penali alternative alla detenzione, con particolare riguardo alla rimozione degli ostacoli che limitano l’accesso alle misure alternative alla detenzione;
  • Visti i documenti finora elaborati in esecuzione degli accordi di cui sopra (bozza del Piano regionale  per l’inclusione sociale di persone sottoposte a provvedimenti  restrittivi della libertà personale disposti dall’autorità giudiziaria 2014/2016, vagliato dal Tavolo di Governance  il 9 dicembre 2013);
  • Visti gli artt. 11 e 15 della L. n. 241 del 1990  in tema di accordi pubblici;
  • Visto l’art. 21 L. n. 354 del 1975 e l’art. 4 del D.P.R. n. 230 del 2000;
  • Visto il D.P.C.M. dell’1.4.2008

Il Ministro della Giustizia, il Presidente della Regione Puglia, il Presidente dell’ANCI  Puglia ed i Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto, stipulano il presente Accordo Operativo , finalizzato ad attuare urgenti azioni a sostegno dei programmi di reinserimento di persone condannate alla reclusione.

Art. 1
Misure finalizzare al recupero ed al reinserimento di detenuti con problemi legati alla tossicodipendenza

Al fine di dare piena attuazione ai principi sottesi alla normativa vigente in materia di detenuti con problematiche legate alla tossicodipendenza  primariamente rivolti alla riabilitazione ed al reinserimento sociale e lavorativo di tali soggetti anche attraverso specifici programmi di recupero e di inclusione, la Regione  Puglia si impegna, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e con gli Enti locali territorialmente coinvolti, a definire degli interventi di potenziamento delle attuali strutture residenziali e semiresidenziali accreditate per programmi residenziali terapeutico riabilitativi o pedagogico riabilitativi, idonee ad ospitare detenuti  in misura alternativa per detenzione domiciliare e/o affidamento in prova ai servizi sociali, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di mobilità interregionale, in misura compatibile con la disponibilità dell’offerta.
La Regione si impegna, altresì, a programmare il potenziamento dei presidi ambulatoriali dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche di prevalente riferimento territoriale, nei limiti posti dai vincoli di riparto del Fondo Sanitario Nazionale e dal Piano Operativo Regionale di Salute 2013-2015.
La Regione si impegna, inoltre, al potenziamento della rete di strutture di accoglienza residenziale per adulti in difficoltà e con problematiche psico-sociali promuovendo e sostenendo gli investimenti infrastrutturali e necessari a valere sui fondi a ciò vincolati.
La Regione si impegna, inoltre a collaborare con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP – UEPE), a monitorare l’utilizzo delle misure alternative alla detenzione, nonché a  promuoverne il ricorso nei casi idonei e, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, a supportare azioni specifiche di potenziamento delle stesse.
Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e della sua articolazione regionale (PRAP), si impegna ad individuare i detenuti, attualmente ristretti presso i citati Istituti, potenzialmente idonei ad essere avviati alle comunità residenziali di cui sopra nonché a potenziare, anche con il contributo della Cassa delle Ammende e tramite progetti condivisi con la Regione Puglia e con gli Enti locali territoriali, percorsi di avviamento verso il reinserimento ed il recupero sociale e lavorativo dei soggetti individuati.
Il Ministero della Giustizia si impegna, per quanto possibile, a conteggiare come comunque presenti sul territorio regionale, anche se con residenzialità alternativa, il numero dei tossicodipendenti inseriti nel progetto regionale e a non movimentare in entrata in alcun modo, diretto o indiretto, altri detenuti da fuori Regione in modo anche da contribuire a contenere contemporaneamente il fenomeno del sovraffollamento negli Istituti penitenziari pugliesi, insieme all’implementazione del ricorso alle misure alternative come prassi corrente per tutti gli altri detenuti negli Istituti penitenziari pugliesi, salvo ovviamente il normale flusso infraregionale degli arresti.

Art. 2
Inserimenti per il lavoro all’esterno e lavoro di pubblica utilità

Al fine di garantire la massima diffusione sul territorio regionale di misure volte ai miglioramenti dei percorsi trattamentali, con particolare riguardo al lavoro esterno, anche a titolo gratuito e volontario di cui all’art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, ed al lavoro di pubblica utilità, la Regione Puglia e l’ANCI Puglia si impegnano a promuovere presso i Comuni pugliesi la sottoscrizione di appositi accordi che vedranno la compartecipazione del Ministero della Giustizia, anche attraverso i finanziamenti della Cassa della Ammende. La Magistratura di sorveglianza si impegna a verificare le posizioni dei detenuti che le singole direzioni penitenziarie invieranno in attuazione del presente accordo.

Art. 3
Sostegno alle misure alternative alla detenzione

Le parti condividono il principio secondo cui il carcere non rappresenta  l’unica esperienza penale possibile, e concordano nel supportare la realizzazione delle misure alternative alla detenzione attraverso azioni orientate al reinserimento della persona ristretta nel tessuto socio-economico esterno.
A tal fine le parti intendono sostenere progetti ed azioni finalizzate all’accoglienza del detenuto nel territorio di residenza attraverso percorsi di inserimento socio-lavorativo, in particolare per le persone prive di risorse economiche e familiari. Le parti, intendono altresì, attivare percorsi di collaborazione con gli altri Enti locali e con i soggetti del Terzo Settore, finalizzati ad individuare luoghi di domicilio per  i detenuti che ne siano privi al fine di permettere loro di avere accesso alle misure alternative, nell’ambito di progetti di inclusione sociale integrati con percorsi di formazione/riqualificazione, di inserimento socio-lavorativo, e con prestazioni socio-assistenziali e di sostegno economico per il contrasto della marginalità estrema.
Affinché queste azioni abbiano un reale effetto sulla diminuzione del rischio di recidivare reati e sul recupero positivo del soggetto che ha scontato una condanna penale detentiva, è fondamentale il pieno coinvolgimento delle comunità di riferimento, da realizzare incrementando la collaborazione con le Istituzioni Locali e i soggetti della società civile.
Le parti concordano sulla necessità di concludere specifici accordi finalizzati alla costruzione di programmi propedeutici all’accesso alle misure alternative alla detenzione, che coinvolgano le strutture penitenziarie che ospitano detenuti definitivi potenzialmente in condizione di avere accesso a tali misure.
Il Provveditorato, la Regione, i singoli Istituti e gli UEPE che saranno individuati, in collaborazione con gli EE. LL.  si impegnano a sottoporre alla Cassa delle Ammende  il co-finanziamento  di progetti che  possano consentire l’accesso a misure alternative in favore di coloro che per situazione sociale, familiare ed economica non siano nelle condizioni di esservi ammessi.  Sotto tale profilo la Regione si impegna, anche utilizzando le organizzazioni del Terzo Settore (volontariato, promozione sociale, cooperazione sociale) presenti sul territorio e già coinvolte in progetti in corso, a definire strumenti e percorsi  per la realizzazione nei tre anni successivi alla sottoscrizione del presente protocollo di almeno  quattro esperienze progettuali di questo tipo diffuse nel territorio regionale.
Al fine di limitare l’affollamento delle strutture penitenziarie della Regione, l’Amministrazione penitenziaria centrale ed il Provveditorato si impegnano a evitare, salvo eventuali situazioni del tutto eccezionali che dovessero verificarsi, il trasferimento  di detenuti nei posti delle strutture detentive presenti nella Regione  che si dovessero liberare a seguito del più ampio accesso alle misure alternative ottenuto grazie agli strumenti adattati con il presente protocollo.
Le parti infine  raccomandano la piena attuazione del principio della territorializzazione della pena quale requisito essenziale per  una completa e più efficace attuazione delle misure alternative.

Art. 4
Programmazione

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente protocollo le Parti si impegnano a definire un programma di interventi  triennale che contempli altresì le previsioni di spesa nelle materie di rispettiva competenza attinenti l’attuazione del presente accordo che tenga conto delle linee programmatiche dello stesso, degli ulteriori finanziamenti che potrebbero provenire da altri Enti e dal Fondo Sociale Europeo, dei percorsi trattamentali interni agli Istituti, delle opportunità di lavoro presenti all’interno e all’esterno degli istituti e del lavoro o dei progetti di pubblica utilità, al fine di realizzare interventi mirati e finalizzati all’umanizzazione della pena,  ad aumentare le opportunità di attività all’interno delle strutture, ad aumentare le opportunità di accesso alle misure alternative, ridurre il numero dei detenuti e favorire il reinserimento sociale.

Art. 5
Verifica e pubblicizzazione dei risultati

Le parti convengono di verificare annualmente l’andamento delle attività connesse e derivanti dal presente protocollo e di renderne conto attraverso iniziative pubbliche e i canali informativi istituzionali, assicurando puntuale informazione alle Figure di Garanzia regionale e comunali.

Roma, 29 maggio 2014

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il Presidente della Regione Puglia
Nichi Vendola

Il Presidente dell’ANCI Puglia
Luigi Perrone

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari
Maria Giuseppina d’Addetta

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce
Silvia Maria Dominioni

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto
Massimo Brandimarte