Gazzetta Ufficiale - Servizio pubblicazioni per la PA

aggiornamento: 10 febbraio 2023

Disposizioni e modalità per la pubblicazione
Le modalità di pubblicazione degli atti normativi sono regolate da una serie di disposizioni che prevedono:

  • la trasmissione degli atti normativi nel formato originale, corredato dalle copie conformi e dalla documentazione di supporto, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia, che ne cura la trasmissione al Ministro Guardasigilli , per l’apposizione del “Visto” - dopo un controllo formale effettuato dall'Ufficio legislativo del proprio Ministero. Il Guardasigilli può anche sospendere il "Visto" nel caso riscontri delle anomalie nella forma esteriore dell’atto normativo o il tenore degli altri atti, facendone relazione, nel caso di una legge al Presidente del Consiglio dei ministri e, per gli altri atti, al Ministro competente (art. 5 T.U. e artt. 1 e 2 Regolam.). In sede di controllo formale degli atti normativi l'Ufficio Legislativo verifica, che siano state seguite le regole dettate per la formulazione tecnica dei testi legislativi, inoltre contenute nella circolare 24 febbraio 1986, n. 1.1.26/10888.9.68;
  • il successivo inoltro dei decreti e dei regolamenti governativi o ministeriali, per la registrazione alla Corte dei conti (art. 5 T.U., art. 3 Regolam. e art. 17, comma 4, legge n. 400/1988);
  • la trasmissione dei testi delle leggi e degli altri atti normativi "vistati" alla Redazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per l'immediata composizione delle "bozze" di stampa che, appena ricevute dall'Ufficio pubblicazione leggi e decreti, vengono collazionate, anche avvalendosi di dipendenti specializzati dell'Istituto, con i relativi testi originali;
  • l'attribuzione agli atti normativi di un numero d'ordine rigorosamente progressivo, corrispondente alla data di pubblicazione in Gazzetta;
  • la successiva pubblicazione delle leggi e degli altri atti normativi nella Gazzetta Ufficiale.

 

La pubblicazione avviene sotto la responsabilità del Ministro della giustizia, il quale svolge anche la funzione di "Guardasigilli", nome che deriva dal fatto che egli ha in custodia il «Gran sigillo dello Stato», che deve essere impresso sul testo degli atti normativi che vengono trasmessi e che devono essere pubblicati (art. 5 T.U.).
Al Guardasigilli è attribuito, come in precedenza descritto, anche il compito del preventivo accertamento della regolarità formale degli atti medesimi, comprovata mediante l'apposizione su di essi del "Visto".
L'art. 6 del testo unico, che si ricollega all'art. 12 della legge n. 839/1984, e che va posto in relazione all'art. 16 della legge n. 400/1988, disciplina il termine entro cui deve avvenire la pubblicazione delle leggi e degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale, e cioè:

  • per le leggi, subito dopo la promulgazione e, comunque, non oltre 30 giorni da essa;
  • per i decreti-legge e i decreti legislativi, non più soggetti al controllo della Corte dei conti, subito dopo la loro emanazione e l'apposizione del "Visto" da parte del Guardasigilli;
  • per gli altri decreti e atti normativi di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) del T.U., se non soggetti al controllo della Corte dei conti (art. 3, comma 13, legge n. 20/1994), subito dopo l'apposizione del "Visto" del Guardasigilli e del Sigillo dello Stato ovvero, se sottoposti a tale controllo, come la quasi totalità dei regolamenti governativi o ministeriali, subito dopo che siano pervenuti registrati dalla Corte medesima. La pubblicazione di questi ultimi atti dovrà comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto "vistato" o "registrato" (art. 6 T.U.).


Pubblicazione degli ATTI NORMATIVI

occorre trasmettere a:

Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti
Via Arenula 70 – 00186 Roma
gazzettaufficiale@giustizia.it
gazzettaufficiale@giustiziacert.it


la seguente documentazione

  1. lettera di richiesta di pubblicazione dell’atto normativo (in formato cartaceo)
  2. originale dell’atto normativo nastrinato e ceralaccato (in formato cartaceo)
  3. n. 2 copie conformi, di cui 1 nastrinata e 1 in carta libera (in formato cartaceo)
  4. copia del parere del Consiglio di Stato, della comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, relazioni, pareri di Commissioni parlamentari ecc... indicati nelle premesse (in formato cartaceo)
  5. riferimenti normativi, cd. “note” (in formato digitale, testo in word)


Pubblicazione degli atti amministrativi, degli avvisi e dei comunicati
Le pubblicazioni complementari

Le innovazioni apportate dalla legge n. 839 del 1984, come recepite organicamente dalle disposizioni del T.U. di cui al D.P.R. n. 1092/1985, e rese operative dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n. 217/1986, hanno riguardato anche la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tutti gli altri atti non inseriti nella "Raccolta Ufficiale": i c.d. atti amministrativi, gli avvisi e i comunicati.
Innanzitutto, deve essere effettuata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di tutti quegli atti e comunicati per i quali tale forma di pubblicità è prescritta espressamente da una norma di legge o regolamentare.
In mancanza di tale previsione espressa, il criterio generale fondamentale, introdotto dall'art. 3 della legge n. 839/1984, recepito dall'art. 18, comma 1, del T.U. n. 1092/1985, è quello secondo cui è ammessa la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale solo di quegli atti amministrativi e comunicati che «interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso».
Gli articoli 3 e 18 citati avevano previsto, inoltre, un sistema delegificato per consentire la individuazione di tali atti, attraverso la predisposizione di speciali elenchi da parte di ogni singola Amministrazione, approvati con decreto del Presidente del Consiglio, riportanti gli atti e i comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel testo integrale o per estratto o con il solo titolo.
A causa della mancata approvazione dei predetti elenchi, salvo di quello riguardante gli atti del Ministero degli affari esteri, si è prodotta una singolare forma di incertezza normativa. Infatti, l'art. 14 della legge n. 839/1984 ha stabilito che la nuova disciplina, prevista dal predetto art. 3 per la pubblicazione di tali atti nella Gazzetta Ufficiale, avrebbe avuto efficacia soltanto a decorrere dal 90° giorno successivo a quello della pubblicazione, nel giornale ufficiale dello Stato, dei suddetti elenchi. Ne consegue che per gli atti amministrativi dei Ministeri, i cui elenchi non sono stati ancora approvati e pubblicati, nulla è innovato rispetto al precedente sistema di pubblicazione nella Gazzetta, rimanendo ancora in vigore ed applicabili le disposizioni previste, in particolare, dal capoverso seguente all'alinea introduttivo del primo comma dell'art. 3 del r.d. 7 giugno 1923, n. 1252. Tale norma stabilisce che nella prima parte della Gazzetta Ufficiale saranno anche pubblicati, «su richiesta del Ministro proponente, d'accordo col Ministro Guardasigilli, gli altri decreti reali (ora Presidenziali ovvero governativi) o ministeriali a carattere speciale».
Questa interpretazione sull'effetto abrogativo, sancito dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 839/1984, è contenuta espressamente nella già citata circolare del 19 dicembre 1984, n. 1.1.26/8143 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Tuttavia, nelle more dell’approvazione e pubblicazione degli "elenchi" sopra menzionati, non poteva non trovare applicazione anche il già citato criterio fondamentale introdotto dall'art. 3, primo comma, della legge n. 839/1984, e recepito nell'art. 18, comma 1 del testo unico, secondo il quale deve essere ammessa la pubblicazione in "Gazzetta" di quegli atti amministrativi che rivestano interesse per la collettività nazionale e la cui pubblicità in tale forma risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso. Il medesimo art. 3 della legge n. 839/1984, recepito dall'art. 18 del T.U. approvato con D.P.R. n. 1092/1985, prevede espressamente gli atti amministrativi che devono essere pubblicati nella prima parte della Gazzetta Ufficiale, e cioè:

  • gli atti e i comunicati della Presidenza della Repubblica, delle due Camere e della Corte costituzionale, da pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti;
  • il testo integrale di tutte le sentenze della Corte costituzionale, nonché delle ordinanze di manifesta infondatezza e di quelle che comunque promuovono e definiscono il giudizio davanti alla Corte (art. 12 Regolam. n. 217/1986);
  • gli atti per i quali è prevista tale forma di pubblicità dalla legge n. 352/1970, sui referendum e sulla iniziativa legislativa popolare;
  • le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi per le quali tale forma di pubblicità sia richiesta dal Ministro competente e ritenuta opportuna dal Presidente del Consiglio dei ministri;
  • per notizia, le leggi e i regolamenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
  • gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle province autonome che interessino la generalità dei cittadini e che rientrano nelle categorie previste in elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, elenchi che tuttora non sono stati emanati;
  • per notizia, le direttive e i regolamenti delle Comunità europee, nonché le decisioni generali e le raccomandazioni della CECA;
  • in apposito supplemento trimestrale, i trattati e gli accordi internazionali che vincolano l'Italia (art. 4 legge n. 839/1984, recepito dall'art. 13 T.U.).


Per facilitare la conoscenza di fatto delle norme pubblicate e rendere più chiara la lettura del Giornale ufficiale dello Stato, la novella del 1984 ha previsto che siano riportate in Gazzetta anche alcune pubblicazioni complementari, e cioè:

  • il c.d. testo coordinato del decreto-legge con le eventuali modifiche apportate dalla legge di conversione, che sono stampate in modo caratteristico;
  • il c.d. testo aggiornato, previsto nell'ipotesi in cui un atto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche, che è stampato egualmente in modo caratteristico e ne è specificata la fonte; Così, in entrambi i predetti casi, restando comunque invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi a suo tempo emanati e pubblicati, è stato dato fondamento giuridico alla prassi instauratasi "praeter legem" (art. 11 T.U.);

I testi "coordinati" e "aggiornati" concretizzano testi normativi a sé stanti che, anche se non sostituiscono i testi originali già pubblicati, per la loro provenienza "ufficiale" sono da considerarsi fonti di affidamento incolpevole da parte della collettività.

  • le c.d. informazioni notiziali o "note", da pubblicare in calce all'atto normativo, sia nel caso in cui lo stesso «disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa», sia nel caso in cui l'atto «contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni legislative» (art. 10 T.U.).

Sulla Gazzetta Ufficiale vengono, infine, pubblicati una quantità di altri atti amministrativi aventi diversa natura, rispetto ai quali tale forma di pubblicità ha funzioni varie o diverse a seconda dei casi: convocazioni delle due Camere, decreti relativi alla composizione del Governo, decreti o ordinanze ministeriali, provvedimenti ministeriali o della Banca d'Italia, deliberazioni di Comitati, direttive del Governo, altri atti e comunicati di vario genere.


Le rettifiche degli atti pubblicati: errata-corrige ed avvisi di rettifica

L’art. 8 del testo unico n. 1092/1985, al comma 1, prevede che fino a quando non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio centrale dello Stato, la pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti medesimi.
Può, tuttavia, accadere che si incorra in errori o omissioni che, a norma del comma 2 del medesimo art. 8, vengono rettificati nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico, ovvero, dal D.P.R. 217/1986.
Tale D.P.R. contempla due diversi tipi di rettifiche:

  • l’errata corrige, il quale rimedia ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, disciplinato agli artt. 14 e 18 del citato D.P.R.;
  • l’avviso di rettifica, il quale dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del provvedimento inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, regolato dall’art. 15 del suddetto D.P.R..


L’art. 14 (errori di stampa influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati) stabilisce che quando il testo di un atto normativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale presenti difformità, rispetto al relativo originale, tali da determinare o aver determinato l’apparente entrata in vigore di norme da esso non previste ovvero la mancata entrata in vigore di norme da esso previste, d’ordine del Guardasigilli si procede alla correzione (d’ufficio, su segnalazione di qualsiasi ufficio pubblico o su istanza di privati) mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato che indichi esattamente quale sia la parte errata del testo pubblicato e quale il testo corretto che vada a sostituirlo.


L’art. 18 (errori di stampa relativi ad atti non inseriti nella raccolta ufficiale) chiarisce che le disposizioni contenute nel precedente art. 14 si applicano, in quanto compatibili, anche agli errori di stampa relativi agli atti indicati nell’art. 18 del testo unico n. 1092/1985, la cui efficacia dipenda dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero gli atti c.d. amministrativi.
L’art. 15 (errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica) stabilisce che quando il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri e tale difformità incida sul contenuto normativo dell'atto, si procede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato del Presidente del Consiglio dei ministri che indichi esattamente quale sia la parte errata del testo promulgato o emanato e quale il testo che vada a sostituirlo. Se del caso, si provvede anche alla ripubblicazione dell'intero testo.

 

Pubblicazione degli ATTI AMMINISTRATIVI

trasmettere a:

Ministero della giustizia – Servizio Pubblicazione Leggi e Decreti
Via Arenula 70 – 00186 Roma
gazzettaufficiale@giustizia.it
gazzettaufficiale@giustiziacert.it


la seguente documentazione:

  1. lettera di richiesta di pubblicazione dell’atto amministrativo (in formato cartaceo);
  2. n. 2 copie conformi (in formato cartaceo);
  3. eventuali allegati (in formato cartaceo);
  4. stessa documentazione in formato digitale – file word


Pubblicazione dei CONCORSI PUBBLICI

La pubblicazione dei concorsi pubblici è prevista dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, pubblicato nel S.O. n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994. La Pubblica Amministrazione centrale pubblica i bandi in forma integrale, mentre gli enti locali territoriali hanno la possibilità di pubblicare un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il diario delle prove scritte, le graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo all’indizione di un bando pubblico, devono essere comunicati ai singoli candidati. Tale comunicazione è sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – 4a sere speciale – concorsi ed esami.


trasmettere ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC

dalla pec istituzionale a gazzettaufficiale@giustiziacert.it


la seguente documentazione:

  • lettera di richiesta di pubblicazione in formato pdf FIRMATA DIGITALMENTE (non scannerizzata) inserendo la dicitura NON SEGUIRÀ DOCUMENTAZIONE CARTACEA
  • avviso in formato pdf FIRMATO DIGITALMENTE (non scannerizzato).


Tale procedura non è valida per richieste già inviate a mezzo raccomandata




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