Richiedere copia di atti giudiziari
aggiornamento: 16 settembre 2021
La copia di un atto, provvedimento o documento si deve richiedere allo stesso ufficio presso il quale è depositato, o presso il quale si è svolto il procedimento.
I recapiti degli uffici giudiziari
Legislazione
- c.p.c. art 76 - Famiglia Reale
- c.p.c. artt. 153/154 - Improrogabilità dei termini perentori - Prorogabilità del termine ordinatorio
- c.p.c. art. 476 - Altre copie in forma esecutiva
- c.p.c. artt. 743/746 - Dei procedimenti speciali - Della copia e della collazione di atti pubblici
- c.c. artt. 2714/2719 - Delle copie degli atti
- L. 24/2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
- L. 525/1996 - Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali
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