Richiedere copia di atti giudiziari
aggiornamento: 16 settembre 2021
E' possibile richiedere copia di qualsiasi atto, documento, provvedimento depositato presso un Ufficio giudiziario; tale possibilità spetta anzitutto alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia interesse.
Le copie possono essere:
- semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio.
Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. - autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.
Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche. - in forma esecutiva - per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata, le copie devono essere rilasciate in forma esecutiva, con apposizione della cosiddetta ‘formula esecutiva’ da parte del cancelliere.
Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori.
Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto.
Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al capo dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.
Decreto 9 luglio 2021 - Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Per altre informazioni:
Tribunale di Brescia
Tribunale di Potenza
Legislazione
- c.p.c. art 76 - Famiglia Reale
- c.p.c. artt. 153/154 - Improrogabilità dei termini perentori - Prorogabilità del termine ordinatorio
- c.p.c. art. 476 - Altre copie in forma esecutiva
- c.p.c. artt. 743/746 - Dei procedimenti speciali - Della copia e della collazione di atti pubblici
- c.c. artt. 2714/2719 - Delle copie degli atti
- L. 24/2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario
- L. 525/1996 - Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali
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