Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
aggiornamento: 27 settembre 2024
Il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato riporta i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato ad un ente un illecito amministrativo e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
Attualmente (in attesa dell’attivazione dell'anagrafe nazionale dei carichi pendenti degli illeciti) ciascuna Procura della Repubblica rilascia un certificato che contiene le iscrizioni relative a processi in corso dinanzi al Tribunale e al Giudice di pace a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione.
Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi può essere richiesto:
- dall'ente interessato
- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
- dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.
Costi:
Il costo totale per il rilascio di ciascun certificato è di € 19,92, suddiviso come segue:
- 1 marca da bollo da € 16,00 ogni due pagine di certificato
- 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza
Se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nella stessa giornata o il giorno successivo), si applica un ulteriore costo di:
- 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di urgenza
PRECISAZIONE - Contattare l’ufficio o consultare le sue pagine web per conoscere modalità di accesso e orari. Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA
Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1º gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).
Normativa di riferimento:
- decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- D.P.R. 313/2002 (artt. 12, 14, 30-32) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
- decreto dirigenziale 25 gennaio 2007
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