Certificato dei carichi pendenti

aggiornamento: 27 settembre 2024

Il certificato dei carichi pendenti consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
In attesa dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza dell’interessato e riporta i procedimenti pendenti presso detto ufficio nonché quelli in corso presso le procure distrettuali antimafia (DDA), di cui ha ricevuto comunicazione. Non sussistono comunque divieti al rilascio da parte di una Procura diversa da quella di residenza, in tal caso il certificato riporterà i soli procedimenti pendenti presso il relativo Tribunale.

 

Il certificato può essere richiesto:

- dall’interessato o da persona da lui delegata

- dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni

- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione

- dal difensore dell’imputato, nei confronti della persona offesa o del testimone.

 

La richiesta è presentata dall’interessato, o da persona delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere fatta dall’interessato per posta allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto presentano copia del permesso di soggiorno.

Presso molti uffici giudiziari è possibile prenotare il certificato online.

 

Casi particolari

- Minorenni che non abbiano compiuto 16 anni, per i quali la domanda è presentata dall'esercente la potestà genitoriale

- Interdetti, per i quali la domanda è presentata dal tutore munito di decreto di nomina

- Persone detenute, o inserite in una comunità terapeutica, possono inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato, o, se sprovviste di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere

- Richieste dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.

 

Il certificato è valido per 6 mesi dalla data di rilascio.

 

Costi

Il costo totale per il rilascio di ciascun certificato è di € 19,92, suddiviso come segue:

  • 1 marca da bollo da € 16,00 ogni due pagine di certificato
  • 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza


Se il certificato è richiesto con urgenza (rilascio nella stessa giornata o il giorno successivo), si applica un ulteriore costo di:

  • 1 marca da bollo da € 3,92 per i diritti di urgenza


PRECISAZIONE - Contattare l’ufficio o consultare le sue pagine web per conoscere modalità di accesso e orari. Attualmente, per il rilascio dei certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti, NON è possibile effettuare il pagamento tramite la piattaforma pagoPA

 

Il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto per essere:

- esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)

- esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)

- esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)

- unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

 

Il rilascio del certificato è con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B

 

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro).

 

PRECISAZIONE - il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi , dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. 445/2000, lo dispone l’art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183.




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