Alimenti e mantenimento a carico di persona residente all’estero

aggiornamento: 6 ottobre 2023

Questa scheda è rivolta a chi vuole far valere il suo diritto a ricevere una prestazione alimentare da parte di una persona che vive in uno Stato estero.
La cooperazione internazionale protegge i diritti di minori e adulti a ricevere un supporto economico da un altro membro della famiglia.
In particolare, il Regolamento europeo n. 04/2009 e la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 stabiliscono che gli Stati cooperano tra loro tramite le rispettive autorità centrali per fornire aiuto alle persone che hanno bisogno di rivolgersi alle autorità di un altro Stato per vedere rispettati i propri diritti.

L’Autorità Centrale italiana è il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, con l’apposito Ufficio Autorità Centrali convenzionali.

In quali Stati è attiva la cooperazione internazionale
E’ possibile richiedere l’assistenza dell’Ufficio Autorità Centrali Convenzionali se la persona che è tenuta a pagare la prestazione alimentare risiede in uno di questi Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea vincolati dal Regolamento (CE) 04/2009: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria; la Danimarca è esclusa
  • Stati con i quali è in vigore la Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007: Albania, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Canada, Montenegro, Norvegia, Stati Uniti d'America, Turchia, Ucraina.

 

L’elenco aggiornato dello stato delle ratifiche e adesioni si trova nell’apposita pagina del sito web della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato
 

Chi può rivolgersi all’Ufficio Autorità Centrali
Le persone che risiedono stabilmente in Italia.

Quali domande si possono presentare all’Ufficio Autorità Centrali
Ci si può rivolgere all’Ufficio Autorità Centrali:

  1. se si dispone già di una sentenza di un’autorità giudiziaria italiana o straniera (o un altro atto equivalente) che stabilisce una prestazione alimentare e si vuole:
    • richiedere alla competente autorità straniera l’esecuzione forzata della sentenza (o dell’atto equivalente), se il debitore residente all’estero non adempie la propria obbligazione
    • richiedere alla competente autorità giudiziaria straniera la modifica della sentenza già emessa
  2. se non si dispone di una simile decisione (o un altro atto equivalente) e si vuole che l’autorità giudiziaria dello Stato estero emetta una sentenza di condanna al pagamento della prestazione alimentare a carico di una persona residente in quello Stato.

Come richiedere l’assistenza dell’Ufficio Autorità Centrali
E’ sufficiente compilare la scheda presente nella sezione “Moduli” e spedirla all’indirizzo di posta elettronica autoritacentrali.dgmc@giustizia.it.
Nella scheda devono essere fornite le informazioni utili a descrivere la propria situazione: ad esempio i dati personali dei soggetti interessati, lo Stato di residenza del debitore degli alimenti, i dati della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
L’Ufficio Autorità Centrali risponderà alla mail fornendo informazioni precise rispetto alle regole di cooperazione che si applicano al caso concreto e invierà la lista dei documenti necessari per presentare all’estero una domanda ufficiale di cooperazione.

Costi della procedura
I servizi forniti dall’Ufficio Autorità Centrali sono gratuiti.
Quanto alle spese per le procedure giudiziarie da attivare all’estero:

  • in linea generale, se la prestazione alimentare è dovuta da un genitore a favore di un figlio minore di anni 21, la procedura giudiziaria è totalmente gratuita.
  • in tutti gli altri casi, le spese legali per un avvocato (sempre che l’assistenza di un avvocato sia necessaria in base alla normativa nazionale dello Stato estero interessato) possono essere coperte dal gratuito patrocinio secondo le regole dello Stato in cui si svolgerà la procedura: ogni Stato applica i propri parametri di reddito per riconoscere il diritto al gratuito patrocinio. La situazione deve quindi essere valutata caso per caso.



Strutture di riferimento

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