Adozione: casi particolari

aggiornamento: 27 marzo 2020

ADOZIONE: CASI PARTICOLARI
 

L'adozione in casi particolari tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (cfr. articolo 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83)
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

 

I casi contemplati prevedono tale opportunità per:

  1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
  3. i minori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge 104 del 1992)
  4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del tribunale per i minorenni con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.
La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.

 

Per altre informazioni:
Tribunale minorenni Milano - Adozioni di minori con bisogni speciali
Tribunale minorenni Catania - Adozione in casi particolari

 

Riferimenti Normativi
art. 44 della legge n. 184/83 (Diritto del minore ad una famiglia" e disciplina in Italia l'adozione dei minori)
così come sostituito dalla legge n. 149/2001 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché' al titolo VIII del libro primo del codice civile)
e modificato dalla legge 173/2015 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare)

 

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