Attività ispettiva

aggiornamento: 8 luglio 2025

Il principale compito dell’Ispettorato è quello di «ispezione». Si tratta di una attività di osservazione e controllo della funzionalità degli uffici giudiziari, finalizzato a rilevare eventuali irregolarità, omissioni o carenze suscettibili di segnalazione alle competenti Direzioni Generali e al Gabinetto del Ministro, affinché adottino provvedimenti idonei a rimuovere le cause delle disfunzioni o disservizi. In tale compito è compreso il controllo della efficiente e razionale organizzazione dei servizi degli uffici giudiziari, la corretta e congrua utilizzazione del personale e del relativo standard di rendimento, l’efficienza dell’ufficio e la adeguatezza e tempestività della risposta alla domanda di giustizia del territorio proveniente dagli stakeholders. In tal senso, si verifica il rispetto da parte degli uffici delle previsioni e bilancio di flusso e definizione degli affari giudiziari elaborato dai medesimi uffici per settori giurisdizionali.

In concreto, viene programmato un approfondito e periodico controllo degli uffici giudiziari. In tale veste, la funzione ispettiva non solo è volta a sollecitare la cura e la diligenza nel regolare andamento dei servizi (organo e funzione di controllo), ma assume funzione propulsiva e diffusiva di buone prassi, nel favorire, con pareri, chiarimenti e suggerimenti, un’opera di orientamento degli uffici giudiziari così da migliorarne l'azione.

Ispezione

Sono previste per legge tre distinte tipologie.

- Ordinaria: ha luogo, a norma di legge, con cadenza tendenzialmente triennale, su disposizione del Capo dell'Ispettorato, secondo una programmazione annuale.
La verifica ordinaria è, di norma, affidata ai magistrati dell’Ispettorato, coadiuvati da dirigenti e funzionari ispettori e, ove occorra, da funzionari Unep per i servizi dell'ufficiale giudiziario quando si tratta di Corti d’appello o tribunali.

Ai magistrati ispettori in sede di verifica, oltre ai compiti di controllo della regolarità dei servizi, è affidato l’obbligo di riferire sull’entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato, mentre i funzionari-ispettori, coordinati dal capo equipe magistrato ispettore, deputati alla verifica dei singoli servizi, nelle loro relazioni non possono esprimere apprezzamenti né raccogliere informazioni sul personale e per quanto concerne l’attività dei magistrati debbono limitarsi al rilevamento dei dati statistici.

La verifica presso gli Uffici del giudice di pace è affidata a dirigenti ispettori.

- Straordinaria: disposta prima della ordinaria scadenza del triennio dall’ultima verifica:
dal Capo dell'Ispettorato, quando siano state riscontrate dagli ispettori o, comunque, segnalate deficienze o irregolarità degne di approfondimento ulteriore
dal Ministro, quando lo ritenga opportuno (ex art. 7, l. n. 1311 del 1962).

- Parziale o mirata (per singoli settori o servizi di un ufficio giudiziario): volta ad accertare la produttività o disfunzioni settoriali, la tempestività del lavoro degli uffici o dei singoli magistrati (art. 7 della l. n. 1311 del 1962 come modificato dalla legge 6 ottobre 1988, n. 432).
L'ispezione mirata o parziale può essere disposta solo dal ministro.

 

Inchiesta amministrativa

Il potere di inchiesta amministrativa è disciplinato dall’art. 12 della l. n. 1311/62.

Il ministro della giustizia può «avvalersi dell'ispettorato generale per l'esecuzione di inchieste sul personale appartenente all'ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal ministero della giustizia». 

Tale disposizione è integrata dal potere di iniziativa disciplinare riconosciuto al ministro dalla Costituzione. Il promovimento dell'azione disciplinare non è preciso obbligo del ministro (il quale può trascurare o disattendere le conclusioni dell'Ispettorato), ma mera facoltà, sulla quale può essere espresso un giudizio solo in sede politica.

Tale potere viene esercitato, infatti, in conseguenza delle inchieste promosse dal ministro della giustizia (delegate solo a magistrati ispettori), attività, di norma, finalizzate all'accertamento di fatti o comportamenti che possono presentare valenza disciplinare e, per i magistrati, che possono assumere rilevanza sul piano dell’incompatibilità ambientale o funzionale (art. 2 della legge delle guarentigie).
Come tali, necessitano di uno specifico mandato e riguardano singole persone non gli uffici nel loro complesso.

Gli accertamenti possono essere delegati mediante interlocuzione con i capi delle corti d'appello e procure generali, per la raccolta di elementi concernenti situazioni e fatti ovvero atti o documenti.
Non sussistendo la necessità di individuazione preventiva di un soggetto incolpato, la lettera d'incarico del ministro può avere una clausola che conferisce all'ispettore il potere (dovere) di estendere gli accertamenti «a quant’altro emerga dalle indagini».

Nella prassi operativa, la specificità della lettera di incarico comporta che ove emerga la necessità di estensione degli accertamenti a situazioni e persone diverse da quelle contemplate nella stessa, deve essere sempre disposta dal ministro una esplicita estensione, in dipendenza di ulteriori segnalazioni a lui pervenute o di informative provenienti dallo stesso ispettorato. In sede di inchiesta, l’attività dell’ispettore è volta ad acquisire e fornire tutti gli elementi (giuridici e di fatto) che consentono di effettuare una meditata valutazione dell’opportunità di proporre l’azione disciplinare o segnalare eventuali situazioni di incompatibilità al Consiglio Superiore, ovvero ancora di adottare altro provvedimento.

L’inchiesta amministrativa eseguita dall’Ispettorato costituisce un’indagine preliminare (predisciplinare) che deve essere tenuta distinta da quella istruttoria, che segue l’iniziativa disciplinare del ministro o è da essa autonoma, attribuita ex art. 32 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 alla Procura generale presso la Corte di Cassazione o alla sezione disciplinare del C.S.M.

In ogni caso, in sede di inchiesta può essere sentito anche il soggetto potenziale incolpato, se intende sottoporsi ad esame, con le garanzie di assistenza difensiva. In via generale è previsto, tuttavia, per coloro i quali dipendono dal Ministero della giustizia l'obbligo di collaborare all'inchiesta, obbligo che discende dai doveri di lealtà e correttezza che il pubblico dipendente è tenuto ad osservare.

 

Accertamento

Una ulteriore funzione istruttoria dell’Ispettorato è quella prevista dall’art. 8 della l. 24 marzo 1958, n. 195, che dispone che il Consiglio Superiore della Magistratura, per esigenze relative all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite, si avvale dell’Ispettorato generale istituito presso il ministero.

Si tratta di previsione di ampia portata che consente al Consiglio di servirsi dell’Ispettorato per ogni indagine che possa ritenersi necessaria od utile per le deliberazioni che si debbano adottare nell’ambito delle proprie competenze. Il potere di richiesta è affidato direttamente alle singole Commissione referenti del C.S.M.

Si pensi al caso delle indagini conoscitive sulla situazione, i carichi di lavoro e la produttività di determinati uffici, notizie e dati obiettivi sull'esperienza, la professionalità e l’entità del lavoro di certi magistrati (in relazione, anche, al passaggio di qualifica o a domande di conferimento di funzioni); ovvero, in modo più penetrante, accertamenti mirati mediante inchieste sulla condotta di magistrati o su specifiche attività svolte presso determinati uffici.

 

Struttura di riferimento