Esecutore testamentario
aggiornamento: 27 marzo 2020
ESECUTORE TESTAMENTARIO
Il testatore ha la facoltà di nominare nel testamento un soggetto incaricato di prendersi cura dell'esatta ed effettiva esecuzione delle sue ultime volontà. Questa persona viene definita esecutore testamentario.
Ciò può essere necessario quando le disposizioni testamentarie siano numerose e complesse o quando il patrimonio ereditario richieda la gestione da parte di una figura professionale.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario, possono essere nominati più esecutori testamentari che dovranno agire congiuntamente, può essere nominato un sostituto nel caso in cui il primo nominato non sia in grado o non voglia adempiere la propria funzione.
Di regola gli esecutori testamentari operano senza ricevere alcuna retribuzione, ma solo un rimborso spese; il testatore può disporre che siano retribuiti.
L’esecutore indicato nel testamento deve accettare la nomina o rinunciarvi, rendendo un’apposita dichiarazione nella cancelleria della volontaria giurisdizione presso il Tribunale competente (per informazioni più specifiche: Ufficio giudiziario di Genova
Il Tribunale può anche fissare alla persona nominata un termine entro il quale rendere la dichiarazione.
Compiti dell’esecutore testamentario
Il compito principale dell’esecutore testamentario è curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine:
- prende possesso al massimo per un anno (rinnovabile) dei beni appartenenti all’eredità e li amministra;
- può vendere beni ereditari, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
- rappresenta in giudizio l’eredità, curandone gli interessi: ciò significa che può avviare alcuni procedimenti legali e può essere citato in giudizio se qualcuno propone un’azione legale relativa all’eredità;
- se il testamento lo prevede, può procedere alla divisione tra gli eredi dei beni ereditari;
- al termine della sua gestione deve fornire il rendiconto finale; nel caso di durata ultra-annuale della gestione deve presentare anche un rendiconto annuale.
Responsabilità dell’esecutore testamentario
Nonostante il suo incarico sia a titolo gratuito, l’esecutore testamentario può incorrere in responsabilità per la sua gestione: in caso di colpa, infatti, egli è tenuto al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Inoltre, se commette gravi irregolarità, se diviene inidoneo a svolgere le sue funzioni (ad esempio, perchè interdetto o inabilitato) oppure ancora se commette un’azione che ne compromette la fiducia, qualsiasi interessato può rivolgersi al Tribunale competente affinché l’esecutore sia esonerato dal suo ufficio.
Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari Genova
Tribunale di Padova
Tribunale di Varese
Riferimenti normativi
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Codice civile
Libro II Delle Successioni
Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni (artt. 456-564)
Capo I - Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
- Art. 456 Apertura della successione
- Art. 457 Delazione dell'eredità
- Art. 458 Divieto di patti successori
- Art. 459 Acquisto dell'eredità
- Art. 462 Capacità delle persone fisiche
- Art. 463 Casi di indegnità
Capo IV - Della rappresentazione
- Art. 467 — Nozione
Capo V - Dell'accettazione dell'eredità
Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 470 — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 471 — Eredità devolute a minori o interdetti
- Art. 472 — Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
- Art. 473 — Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
- Art. 474 — Modi di accettazione
- Art. 475 — Accettazione espressa
- Art. 476 — Accettazione tacita
- Art. 477 — Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
- Art. 478 — Rinunzia che importa accettazione
- Art. 479 — Trasmissione del diritto di accettazione
- Art. 480 — Prescrizione
- Art. 481 — Fissazione di un termine per l'accettazione
Sezione II - Del beneficio d'inventario
- Art. 484 — Accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 485 — Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
- Art. 486 — Poteri
- Art. 487 — Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
Capo X - Dei legittimari
Capo IX - Della petizione di eredità
- Art. 533 — Nozione
Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
- Art. 536 — Legittimari
Titolo II - Delle successioni legittime (artt. 565-586)
- Art. 565 — Categorie dei successibili
Capo VII - Della rinunzia all'eredità
- Art. 519 — Dichiarazione di rinunzia
- Art. 520 — Rinunzia condizionata, a termine o parziale
- Art. 521 — Retroattività della rinunzia
- Art. 522 — Devoluzione nelle successioni legittime
- Art. 523 — Devoluzione nelle successioni testamentarie
- Art. 524 — Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
- Art. 525 — Revoca della rinunzia
- Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo
- Art. 527 — Sottrazione di beni ereditari
Capo VIII - Dell'eredità giacente
- Art. 528 — Nomina del curatore
- Art. 529 — Obblighi del curatore
- Art. 530 — Pagamento dei debiti ereditari
- Art. 531 — Inventario, amministrazione e rendimento dei conti
- Art. 532 — Cessazione della curatela per accettazione dell'eredità
- Art. 540 — Riserva a favore del coniuge
Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
- Art. 553 — Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
- Art. 554 — Riduzione delle disposizioni testamentarie
- Art. 555 — Riduzione delle donazioni
- Art. 585 — Successione del coniuge separato
- Art. 586 — Acquisto dei beni da parte dello Stato
Capo I - Disposizioni generali
- Art. 587 — Testamento
- Art. 588 — Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare
- Art. 589 — Testamento congiuntivo o reciproco
- Art. 590 — Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle
Capo IV - Della forma dei testamenti
Sezione I - Dei testamenti ordinari
- Art. 601 — Forme
- Art. 602 — Testamento olografo
- Art. 603 — Testamento pubblico
- Art. 604 — Testamento segreto
- Art. 605 — Formalità del testamento segreto
Titolo IV - Della divisione (artt. 713-768)
Capo I - Disposizioni generali
- Art. 713 — Facoltà di domandare la divisione
- Art. 733 — Norme date dal testatore per la divisione
- Art. 734 — Divisione fatta dal testatore
Capo III - Del pagamento dei debiti
- Art. 752 — Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
Capo VII - Degli esecutori testamentari
- Art. 700 — Facoltà di nomina e di sostituzione
- Art. 701 — Persone capaci di essere nominate
- Art. 702 — Accettazione e rinunzia alla nomina
- Art. 703 — Funzioni dell'esecutore testamentario
- Art. 704 — Rappresentanza processuale
- Art. 706 — Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
- Art. 709 — Conto della gestione
- Art. 711 — Retribuzione
Capo V bis - Del patto di famiglia
- Art. 768 bis — Nozione
- Art. 768 ter — Forma
- Art. 768 quater — Partecipazione
- Art. 768 quinquies — Vizi del consenso
- Art. 768 sexies — Rapporti con i terzi
- Art. 768 septies — Scioglimento
- Art. 768 octies — Controversie
Codice di procedura civile
- Art. 22 - Foro per le cause ereditarie
- Articoli 784 e seguenti Dello scioglimento di comunioni
- Art. 791 bis - Divisione a domanda congiunta
Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
- articolo 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo
Regolamento UE 650 del 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo e Legge 30 ottobre 2014 n. 161.
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