Accettazione eredità

aggiornamento: 27 marzo 2020

ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ

L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L’acquisto del legato è invece automatico e non necessita di accettazione.
L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione.
Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione:

  • Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata;
  • Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità (ad esempio: l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il pagamento di debiti ereditari, etc.)
  • Accettazione presunta (o accettazione ex lege): è un’accettazione (pura e semplice) prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. E’ pure erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di quaranta giorni (articolo 485 del codice civile)
  • Accettazione pura e semplice: è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. Ciò significa che l’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente;
  • Accettazione con beneficio d’inventario: è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale. Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Per produrre gli effetti voluti, la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario ossia dell’elenco completo dei beni e dei diritti ereditari. Il termine per effettuare l’accettazione con beneficio è di tre mesi dal decesso del defunto per l’erede che sia in possesso dei beni ereditari.
L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare.

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