Colloquio dei familiari e terze persone
aggiornamento: 7 febbraio 2018
I colloqui dei detenuti e degli internati con i familiari e le terze persone sono regolati dall’art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dall’art. 37 del D.P.R 30 giugno 2000, n. 230.
Per familiari si intendono:
- il coniuge
- il convivente indipendentemente dal sesso
- i parenti e gli affini entro il quarto grado
Per terze persone si intendono:
- persone che hanno “ragionevoli motivi” per incontrare la persona detenuta o internata
Le autorizzazioni
- Chi vuole visitare un condannato, un internato e un imputato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, deve essere autorizzato dal direttore dell'istituto
- Chi vuole visitare un imputato in attesa della pronuncia della sentenza di primo grado deve presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede
Chi presenta la domanda
Legittimato a chiedere il colloquio è sempre il detenuto.
Nella prassi i familiari si presentano anche senza la richiesta del congiunto, che può anche rifiutare il colloquio.
Nella richiesta di colloquio con terza persona il detenuto deve specificare i “ragionevoli motivi”.
Infatti, l’autorizzazione da parte del direttore è discrezionale, mentre per quanto riguarda il colloquio con i familiari consiste in una mera verifica dei requisiti.
Documenti da presentare all’ingresso
- Coniuge e familiari italiani o cittadini UE
- Documento riconoscimento in corso di validità
- Autocertificazione sull’esistenza del rapporto di parentela
- Coniuge e familiari non cittadini UE
- Documento riconoscimento in corso di validità
- Documento rilasciato dal consolato italiano nel paese di origine oppure documento tradotto in italiano da cui risulti la parentela
- Coniuge e familiari non cittadini UE residenti in Italia
- Autocertificazioni limitatamente ai fatti o qualità certificabili dall’amministrazione italiana
- Convivente italiano o cittadino UE
- Autocertificazione dello stato di convivenza o stato di famiglia (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso in caso non veritiera)
- Convivente straniero non cittadino UE
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- Dichiarazione della dimora italiana di convivenza ininterrotta fino all’arresto, soggetta a verifica
- Se la convivenza è avvenuta all’estero la certificazione rilasciata dal proprio consolato da cui risulti la convivenza oppure un documento tradotto che attesti la convivenza
- Terza persona
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- Certificazione su mancanza di carichi pendenti, di sentenze penali di condanna o di essere sottoposti a misure di prevenzione (dichiarazione soggetta a controllo di veridicità e passibile di denuncia per falso)
Controlli prima di entrare al colloquio
- verifica dei documenti
- controllo sulla persona con deposito di effetti personali indicati dall’operatore penitenziario
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Quanti colloqui
I detenuti e gli internati possono usufruire di sei colloqui al mese.
I detenuti per i reati di particolare gravità previsti dal I° periodo del I° comma dell’art. 4-bis o.p. (legge 26 luglio 1975, n. 354) possono usufruire fino a quattro colloqui al mese.
Possono essere concessi un numero maggiore di colloqui
- a soggetti gravemente infermi,
- quando il colloquio si svolge con bambini con meno di dieci anni
- in altre particolari circostanze
Quante persone contemporaneamente possono visitare un detenuto
Il Regolamento penitenziario prevede che a ogni colloquio siano presenti al massimo tre persone, ma è possibile la deroga quando si tratta di congiunti o conviventi.
Per quanto tempo
I colloqui hanno durata di un’ora ciascuno. In particolari circostanze è possibile prolungare la durata del colloquio con congiunti e conviventi.
Colloqui con detenuti ricoverati in ospedale
- Se il detenuto ricoverato è imputato, i visitatori devono munirsi del permesso dell’Autorità giudiziaria che procede.
- Se il detenuto ricoverato è appellante, definitivo o ricorrente, i visitatori autorizzati al colloquio ai sensi dell’art 18 dell’ordinamento penitenziario (L.26 luglio 1975 n.354) devono recarsi presso l’ufficio colloqui dell’istituto penitenziario di assegnazione e farsi rilasciare un apposito permesso.
Gli orari di visita in ospedale sono concordati con la direzione sanitaria.
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