Remissione del debito

aggiornamento: 17 luglio 2018

La disciplina di questo particolare provvedimento premiale è contenuta nell’art. 6 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l’articolo 56 dell’ordinamento penitenziario.

Il beneficio consiste nell’esenzione dei condannati e degli internati, cioè le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto.
L’applicazione del beneficio è possibile alla duplice condizione che i condannati e gli internati

  • si trovino in disagiate condizioni economiche
  • e che abbiano tenuto regolare condotta.

Anche alla persona che non è stata detenuta o internata, può essere rimesso il debito per le spese del processo sempre alle stesse condizioni

La richiesta di remissione del debito può essere presentata

  • dall'interessato
  • dai prossimi congiunti
  • dal Consiglio di disciplina


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