Remissione del debito
aggiornamento: 17 luglio 2018
La disciplina di questo particolare provvedimento premiale è contenuta nell’art. 6 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l’articolo 56 dell’ordinamento penitenziario.
Il beneficio consiste nell’esenzione dei condannati e degli internati, cioè le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, dal pagamento delle spese sia del procedimento sia del loro mantenimento in istituto.
L’applicazione del beneficio è possibile alla duplice condizione che i condannati e gli internati
- si trovino in disagiate condizioni economiche
- e che abbiano tenuto regolare condotta.
Anche alla persona che non è stata detenuta o internata, può essere rimesso il debito per le spese del processo sempre alle stesse condizioni
La richiesta di remissione del debito può essere presentata
- dall'interessato
- dai prossimi congiunti
- dal Consiglio di disciplina
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