Autorizzazione per il rilascio del passaporto
aggiornamento: 19 febbraio 2015
L’autorizzazione per il rilascio del passaporto è necessaria
- per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
- per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
- per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita
Normativa di riferimento:
art. 24 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3: "Modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185 in materia di rilascio dei passaporti"
vedi anche sentenza C.Cost. n. 464/97 (filiazione naturale – equiparazione)
Per altre informazioni:
URP uffici giudiziari Genova
Legislazione
- L. 3/2003 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
- L. 1185/1967 - Norme sui passaporti
- Sentenza C.Cost. 464/1997 - Illegittimità cost. art. 3b, della l. 1185/1967, nella parte in cui non esclude la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore naturale richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore con lui convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che dimori nel territorio della Repubblica
Questa scheda ti ha soddisfatto?