Testimone di giustizia – Pagamento del decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese emesso dal magistrato in favore del difensore del testimone di giustizia, ex art. 6 comma 1, lettera e), legge 11 gennaio 2018 n. 6 - competenza del funzionario delegato - capitolo 1360

provvedimento 21 febbraio 2024

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. e) legge 11 gennaio 2018, n. 6, il capitolo 1360 del bilancio di previsione della spesa è deputato anche al pagamento del decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese che sia emesso dal magistrato in favore del difensore del testimone di giustizia.

All’esito delle evolutive allo scopo apportate, sul registro SIAMM, dalla struttura competente, l’ufficio preposto all’istruttoria delle voci di spesa (Ufficio Spese pagate dall’Erario o la diversa articolazione individuata dal Capo dell’Ufficio nell’esercizio dei suoi poteri di organizzazione) dovrà pertanto:

  1. registrare sul sistema SIAMM il decreto di liquidazione degli onorari e spese dell’avvocato del testimone di giustizia, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) Legge 6/2018;
  2. inoltrare il  provvedimento al funzionario delegato, per il pagamento degli importi dovuti.