Magistratura onoraria - Liquidazione ai V.P.O. di indennità per le attività previste ex art. 16, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 116/2017 - Esclusione

provvedimento 1 dicembre 2020

Va confermato l’indirizzo per cui “ai V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017, non possono essere liquidate indennità per attività diverse da quelle delegabili ‘a norma delle vigenti disposizioni di legge’, ... deve escludersi allo stato la possibilità di corrispondere indennità per le attività di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), d.lgs. 116/2017” (vd. nota prot. DAG n. 131718.U dell’1.7.2019 con precedente conf. nella circolare prot. DAG n. 48171.U del 2.4.2009).

È infatti rimasta immutata la norma di spesa di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 273/1989, come tale di stretta applicazione e che autorizza il versamento della indennità solo per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali sia conferita la delega, oppure per altre attività delegabili ai sensi dell’art. 17 del d. lgs.116/2017. In ogni caso, l’ambito soggettivo di applicazione dei predetti principi è quello relativo alle attività dei V.P.O. già in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017, e l’art. 4 d.lgs. 273/1989 risulta abrogato a decorrere dall’1.1.2022 (per effetto delle modifiche, medio tempore, apportate dal d.l. 80/2021 come conv. in L. 113/2021, all’art. 33 comma 2 del d.lgs. n. 116/2017).


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