Spese di giustizia - Procedure concorsuali prive di liquidità – spese prenotate a debito ed anticipate dallo Stato – modalità di recupero – chiarimenti

provvedimento 20 gennaio 2021

La revoca del provvedimento di ammissione, nell’ambito della procedura fallimentare, non può essere limitata alla ipotesi generale di cui all’art. 136, d.P.R. 115/2002 (che correla la revoca a sopravvenienze nel corso del processo), ma deve tener conto anche della speciale previsione dell'art. 144 del medesimo testo unico, secondo il regime ivi recato e nel più ampio ambito temporale ivi implicitamente consentito, in quanto il G.D. ha il potere di revocare l'attestazione anche una volta che il giudizio si sia concluso. Resta ferma, ai sensi dell’art. 134 del d.P.R. 115/2002, la rivalsa dello Stato sulla parte ammessa al patrocinio che, per effetto della conclusione favorevole del giudizio (non esclusa l’ipotesi di compensazione delle spese di lite) sia in condizione di restituire le spese erogate in proprio favore.

Appare infine opportuno che le cancellerie civili, all’esito della causa ordinaria - in cui la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente o comunque tenuta a sopportare le spese per effetto del provvedimento giudiziale di compensazione – comunichino le spese relative al procedimento concluso alla cancelleria fallimentare, in modo da poter essere recuperate in caso di sopravvenienza di attivo nella massa fallimentare.