Spese di giustizia - Notifica diffida mancato pagamento indennità all’organismo di mediazione - Notifica verbale mediazione e fattura per indennità attività mediazione - Esenzione bollo e spese, ex art. 17 comma 2 d.lgs. 28/2010 - Esclusione

provvedimento 28 luglio 2020

Le attività propedeutiche o successive al procedimento di mediazione non possono considerarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” ai fini dell’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Pertanto, non ricadono nel regime di favore del citato art. 17, comma 2, la notifica della diffida per mancato pagamento dell’indennità di cui all’art. 17, stesso d.lgs. 28/2010, nonché la notifica del verbale di mediazione unitamente alla fattura concernente la liquidazione dell’indennità dovuta all’organismo di mediazione, trattandosi di attività “esterne” al predetto procedimento, il cui nucleo è costituito dal tentativo di conciliazione ex art. 1, lett. c) stesso d.lgs.


Struttura di riferimento

Provvedimento 28 luglio 2020 - Notifica di diffida per mancato pagamento dell’indennità all’organismo di mediazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 – notifica del verbale di mediazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 – notifica di fattura per attività di mediazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I – Servizi relativi alla giustizia civile

 

Al sig. Presidente della Corte di appello di Caltanissetta
 

Oggetto: Quesito – notifica di diffida per mancato pagamento dell’indennità all’organismo di mediazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 – notifica del verbale di mediazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 – notifica di fattura per attività di mediazione ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 28/2010.
Rif.: prot. DAG n. 42129.E del 2.3.2020
 

Con riferimento all’oggetto, il Presidente della Corte d’appello di Caltanissetta ha chiesto di conoscere, su richiesta del dirigente dell’UNEP del distretto:

  1. se sia applicabile il regime di esenzione di cui all’art. 17, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, norma attuativa dell'articolo 60, comma 3, lett. o) della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, alla richiesta di notifica alla parte che ha richiesto la mediazione di un atto di diffida per mancato pagamento dell’indennità all’organismo di mediazione;
  2. se sia applicabile il regime di esenzione fiscale previsto per gli atti relativi alle procedure di mediazione alla richiesta di notifica del verbale di mediazione alla parte che ha richiesto la mediazione, unitamente alla fattura ex art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010.

In proposito codesta Presidenza ha premesso che ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. 28/2010 “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.


Di conseguenza, ha osservato che, nel primo caso, debba escludersi il regime di esenzione fiscale in quanto “l’indennità spettante all’organismo di mediazione per l’attività svolta trova bensì, ed ovviamente, origine nel procedimento di mediazione, ma gli atti che tendono alla sua realizzazione, fra cui, come da quesito, la diffida rivolta al debitore che non abbia spontaneamente provveduto al pagamento, si pongono all’esterno di quel procedimento, in quanto attinenti ad un credito che non ha nulla a che vedere con l’oggetto della controversia trattata nel procedimento di mediazione ed il cui titolare (l’organismo di mediazione) è soggetto diverso dalle parti coinvolte nel procedimento”.

A diversa conclusione codesta Presidenza ritiene che si debba giungere nel secondo caso, in quanto l’art. 17, comma 2, del decreto “manda esenti da oneri fiscali gli atti ‘relativi al procedimento di mediazione’ ”. Poiché il verbale di mediazione è un “atto tipico ed essenziale, in quanto conclusivo della procedura e volto a consacrare, se raggiunto, l’accordo conciliativo delle parti … stante il carattere unitario della notifica … appare consequenziale che l’esenzione si estenda alla fattura relativa all’attività di mediazione svolta, quale atto fisiologicamente collegato alla procedura ed, in tal senso, ad essa pur sempre relativo”.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Come già precisato con circolare DAG n. 40734.U del 28 febbraio 2018 della Direzione Generale della Giustizia Civile, dalla lettura dell’art. 5, comma 1 e 1 bis; art. 6, comma 1 e 2; art. 8; art. 11; art. 12, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 28/2010, “si deduce che il procedimento di mediazione ha inizio con la presentazione della domanda a un organismo di mediazione e si conclude con la redazione di un processo verbale, nel quale il mediatore dà atto dell’esito della mediazione, che può essere negativo (verbale di mancato accordo) o positivo; in tale ultimo caso al verbale (sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore) è allegato l’accordo (sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati)”.

L’art.17, comma 2, d.lgs. precisa che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Deve pertanto concludersi che sia la notifica della diffida per mancato pagamento dell’indennità di cui all’art. 17, comma 2 del d.lgs. citato, sia quella del verbale di mediazione unitamente alla fattura per il pagamento dell’indennità all’organismo di mediazione non possano considerarsi “atti, documenti e provvedimenti” relativi al procedimento di mediazione. Queste, infatti, rappresentano attività “esterne” al procedimento di mediazione il cui nucleo è costituito dal tentativo di “conciliazione” (art. 1, lett. c), in quanto, come si deduce chiaramente dall’art. 11, comma 5, l’atto finale del procedimento è costituito dal deposito del processo verbale presso la segreteria dell’organismo ed al rilascio di copia dello stesso “alle parti che lo richiedono”.


Va aggiunto che è lo stesso decreto legislativo ad escludere la possibilità di una diversa interpretazione, atteso che l’art. 13, comma 2, prevede che “quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, comma 4”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si conclude che tutte le attività propedeutiche o successive al procedimento di mediazione non possono considerarsi, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, “atti, documenti o provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” ai fini dell’esenzione “dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Di conseguenza, si è dell’avviso che la disposizione di favore di cui all’art. 17, comma 2, non è applicabile alla notifica del verbale di mediazione, alla fattura concernente la liquidazione delle indennità spettanti all’organismo di mediazione e alla diffida per il mancato pagamento della medesima indennità.

Roma, lì 28 luglio 2020
 

Il Direttore Generale
Giovanni Mimmo