Spese di giustizia - Parte ammessa a gratuito patrocinio. Richiesta copie conformi di atti e CD

provvedimento 21 agosto 2019

In tema di rilascio di copie gratuite di atti processuali e supporti audiovisivi in favore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, la parte ammessa gode di un particolare regime di gratuità previsto dall’art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, purché sia osservato il disposto dell’art. 116 c.p.p. in base al quale per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all’art. 43, disp. att., c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente); in questi casi, “il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l’interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l’atto richiesto è necessario per l’esercizio della difesa”.

Nel processo civile, per contro, le copie non sono gratuite in quanto trova applicazione l’articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, con l’effetto che i diritti di copia sono prenotati a debito per l’eventuale recupero. Inoltre, analogamente a quanto statuito per il rilascio di copie nei procedimenti esenti dal pagamento di ogni imposta, tassa o spesa, la parte deve specificare i motivi della richiesta di copia in quanto l’esenzione si riferisce “solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni di atti, formazione di fascicoli, e cc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore”.


Struttura di riferimento

Provvedimento 21 agosto 2019 - Parte ammessa a gratuito patrocinio richiesta copie conformi e audio Rif. prot. DAG n. 178273 del 12.09.2018

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale della giustizia civile
UFFICIO I - AFFARI CIVILI INTERNI

Al sig. Presidente della corte di appello di Salerno
(rif. note nn. prot. 8285-U)

Oggetto: parte ammessa a gratuito patrocinio richiesta copie conformi e audio
Rif. prot. DAG n. 178273 del 12.09.2018

Con la nota indicata in oggetto codesta Corte di appello ha inoltrato i quesiti posti dal Presidente e dal direttore amministrativo del tribunale di Vallo della Lucania (note prot. 1340/D del 28.06.2018 e n. prot. 49.I del 22.06.2018) volti a chiarire:

  1. “se la parte ammessa a gratuito patrocinio e il suo difensore abbiano diritto a richiedere tutte le copie degli atti processuali, ed in copia conforme, senza alcun limite, sulla base della sola dichiarazione che siano necessarie per l’esercizio della difesa;
  2. se i CD audio delle fonoregistrazioni, ed altri CD allegati eventualmente al fascicolo, rientrino nella previsione dell’art. 107 d.P.R. 115/2002;
  3. se debba essere la Cancelleria, o non piuttosto 1' Autorità Giudiziaria procedente (art. 116 c.p.p.) a dover valutare se la richiesta copie in regime di gratuito patrocinio rientri nei limiti eventualmente esistenti;
  4. se il richiedente (anche non ammesso a gratuito patrocinio) abbia diritto ad essere avvisato quando le copie sono pronte per il ritiro o se piuttosto non debba rendersi parte diligente, lui e/o il suo difensore, e provvedere ad informarsi presso la cancelleria (in particolare quando le richieste vengono inviate per posta), costituendo semmai 1' avviso una cortesia alla quale la cancelleria, a parere dello scrivente, non è tenuta”.

Nella medesima nota codesta presidenza ha evidenziato di non condividere appieno le valutazioni espresse dal Presidente del tribunale di Vallo della Lucania ed ha allegato le note inviate dagli altri uffici del proprio distretto nelle quali sono descritte le modalità operative seguite nella materia in esame.

Ciò posto, per quanto concerne il merito dei quesiti in esame si evidenzia che la materia relativa al rilascio di copie gratuite in favore della parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale è stata già affrontata da questa Direzione generale con le nota n. prot. 164624.U del 20.08.2018 (allegato 1).

Nella citata risposta a quesito si analizzano dettagliatamente le norme del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 che disciplinano l’istituto del patrocinio a carico dello Stato sia nel processo civile che nel processo penale evidenziandone le differenze e, di conseguenza, il regime fiscale previsto per il rilascio delle copie degli atti.

In particolare si precisa che la parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato:


1) nel processo penale gode di un particolare regime di gratuità previsto dall’art. 107 d.P.R. n. 115 del 2002, purché sia osservato quanto previsto dall’art. 116 c.p.p., in base al quale per il rilascio di copia degli atti nel processo penale è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all’art. 43, disp. att., c.p.p., in cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente); in questi casi, “il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l’interessato - che se ne assume la responsabilità - dichiari che l’atto richiesto è necessario per l’esercizio della difesa” (risposta a quesito- nota DAG. prot.n. 46693.U del 7.12.2005);


2) nel processo civile, per contro, le copie non sono gratuite in quanto trova applicazione l’articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenze che i diritti di copia sono prenotati a debito per l’eventuale recupero. Inoltre, analogamente a quanto statuito per il rilascio di copie nei procedimenti esenti dal pagamento di ogni imposta, tassa o spesa, la parte deve specificare i motivi della richiesta di copia in quanto l’esenzione si riferisce “solo agli atti che debbano compiersi per esigenze processuali (copie autentiche, registrazioni di atti, formazione di fascicoli, e cc.) e non anche alle copie richieste per uso studio ad esclusiva utilità della parte e del suo difensore” (nota Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni n. 4/2668/4 del 6.12.1985)”.


Si ritiene quindi di avere così fornito risposta ai quesiti dai punti 1) a 3), dovendo peraltro rispondere positivamente anche al quesito di cui al punto n. 2), (“se i CD audio delle fonoregistrazioni, ed altri CD allegati eventualmente al fascicolo, rientrino nella previsione dell’art. 107 d.P.R. 115/2002”), considerato che tali supporti contengono, in ogni caso, informazioni e dati relativi al processo.


Infine per quanto concerne il quesito di cui al punto 4) (“se il richiedente -anche non ammesso a gratuito patrocinio- abbia diritto ad essere avvisato quando le copie sono pronte per il ritiro o se piuttosto non debba rendersi parte diligente, lui e/o il suo difensore, e provvedere ad informarsi presso la cancelleria, in particolare quando le richieste vengono inviate per posta, costituendo semmai 1'avviso una cortesia alla quale la cancelleria, a parere dello scrivente, non è tenuta”), deve evidenziarsi che trattasi di aspetti strettamente organizzativi e che, nella prassi, la cancelleria, al momento del ricevimento dell’istanza corredata dei relativi diritti (se trattasi di parte non ammessa al patrocinio a carico dello Stato), indica anche il giorno del ritiro (si ritiene quindi di condividere la modalità operativa seguita dal Tribunale di Salerno, nota prot. n. 5764 del 1° agosto 2018).

Roma, 21 agosto 2019 


Il Direttore generale
Michele Forziati