Spese di giustizia - Relative a sentenza penale di condanna - Annullamento ex art. 4 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 - Esclusione - Istruzioni operative

provvedimento 16 giugno 2020

L’art. 4 del decreto legge del 23 ottobre 2018 n. 119, (recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito nella legge 17 dicembre 2018 n. 136 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018), rubricata “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, ha previsto, tra le ipotesi volte a consentire ai contribuenti la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. 

Fra i casi di esclusione dell’annullamento del debito, tassativamente indicati al 4 comma del cit. art. 4, ricadono in base all’art.3, comma 16, del medesimo d.l. n. 119/2018 i debiti originati da “… c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna”. 

Muovendo dai principi generali del testo unico delle spese di giustizia (art. 4 d.P.R. n. 115/2002) sulla disciplina delle spese del processo penale, improntate ad un criterio generale di anticipazione dall’erario (salvo tassative deroghe) e di recupero nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà (a mente del combinato disposto ex artt. 205-212 d.P.R. n. 115/2002) al passaggio in giudicato/irrevocabilità della decisione costituente titolo per la riscossione, e dal radicato principio giurisprudenziale sulla natura di sanzione economica accessoria alla pena, per le statuizioni di condanna alle spese processuali (Corte Cost., sent. n. 98 del 26.3.1998; Cass. Pen. Sez. Un. c.c. 29.9.2011, dep. 12.1.2012, n. 491), questo Ufficio ha concluso in via interpretativa per l’esclusione delle seguenti partite di credito:

“Recupero multe e ammende”; “Cassa depositi e prestiti -Cassa Ammende”; “Spese processuali” relative al settore penale”; dal novero di quelle suscettibili di annullamento, in quanto ricadenti fra le ipotesi derogatorie di cui al comma 4, art. 4, d.l. 119/2018 in combinato disposto col comma 16 dell’art. 3, lett. c), stesso d.l.