Spese di giustizia - Servizi di cancelleria - Notificazioni atti a richiesta di parte- Modalità pagamento dei diritti - Diritti di notifica e diritti di copia - Quantum determinabile dal Testo Unico delle Spese di Giustizia (d.P.R. n. 115/2002) e dall’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari (d.P.R. n. 1229/1959)

provvedimento 29 luglio 2020

Con riguardo alla possibilità di trasmissione a mezzo pec degli atti giudiziari dagli avvocati agli ufficiali giudiziari, in vista della notifica a mani proprie del destinatario secondo il disposto dell’art. 137, 3 comma, c.p.c., in un’ottica di contenimento degli accessi agli Uffici Unep durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, le modalità operative  di pagamento non possono prescindere, nella determinazione di quanto dovuto per diritti di notifica e di copia, dalla disciplina del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, inerenti i diritti di notifica, segnatamente dell’art. 29, circa il diritto unico dovuto all’ufficiale giudiziario per le notificazioni a richiesta delle parti (combinato col seguente art. 34 ai fini del quantum) e degli artt. 267, 268, 269 del T.U cit. e delle relative tabelle n. 6, n. 7 e n. 8 allegate allo stesso, quanto ai diritti di copia, oltre alle eventuali competenze di cui al d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari).


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