Funzionario delegato - Verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 prima di eseguire un pagamento nei confronti di ausiliari del magistrato – Richiesta del DURC

provvedimento 14 marzo 2019

Nel caso di incarichi fiduciari ad personam conferiti dal magistrato al fine di soddisfare particolari esigenze processuali o investigative, la verifica della regolarità contributiva a mezzo della richiesta del DURC da parte del funzionario delegato che predispone gli ordinativi secondari di spesa non è necessaria per i rapporti contrattuali inquadrabili come prestazione d’opera ex art. 2222 c.c. e intercorrenti con lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, INAIL e Cassa edile: è il caso degli avvocati iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la cui contribuzione è su base volontaria e non obbligatoria.

Diversamente, in mancanza di una differente disposizione in deroga, la verifica della regolarità contributiva ex art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 e la disciplina prevista in materia di DURC torna a essere applicabile alle spese di giustizia aventi ad oggetto prestazioni collocabili nell’ambito dei contratti d’opera rese da professionisti iscritti all’INPS, all’INAIL e alla Cassa edile e da custodi giudiziari, nonché prestazioni rese da tutti gli operatori economici nell’ambito dei rapporti negoziali posti in essere ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.


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